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PDL 3290

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3290



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRIGNO

Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per coloro che esercitano libere professioni

Presentata il 5 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole regolamentare organicamente la responsabilità civile dei liberi professionisti iscritti ad albi od ordini professionali.
      La responsabilità civile in generale ha subìto una trasformazione radicale nella seconda metà del ventesimo secolo.
      Sino alla prima metà del secolo il professionista non era mai responsabile (salvo casi estremi ed eclatanti).
      Nella seconda metà del ventesimo secolo si è manifestata una traiettoria evolutiva che ha condotto i professionisti ad essere responsabili per tutti gli errori da essi commessi.
      Si è passati, quindi, dall'idea della riparazione all'idea della responsabilizzazione e si è spostata l'attenzione dall'autore del danno alla vittima.
      Da un regime di quasi immunità, quale risultato di una tradizionale interpretazione della disciplina del codice civile, si è progressivamente pervenuti a un atteggiamento di spiccato favore giurisprudenziale per la posizione del soggetto danneggiato.
      Per tutelare il proprio patrimonio, ed evitare di pagare di persona le conseguenze di un'eventuale responsabilità, si può ricorrere al contratto di assicurazione.
      Come recita il codice civile all'articolo 1882: «L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (...)».
      Non esistendo un obbligo ad assicurarsi, i liberi professionisti possono contrarre o meno una polizza.
      Il mercato assicurativo, in un'ottica di libero mercato, offre diverse tipologie di coperture assicurative.
      Al pari dell'evoluzione giurisprudenziale, le condizioni contrattuali si sono evolute per adeguarsi ai tempi ed al mercato.
 

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      Anche per dare certezza al periodo di copertura, relativamente alla data di inizio e al suo termine, le compagnie in sede associativa, ovvero l'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA), hanno adeguato i contratti e le relative condizioni di polizza passando, nell'ultimo decennio, da coperture cosiddette «loss occurrence» a coperture «claims made».
      Nelle coperture loss occurrence rientrano in garanzia tutti i sinistri verificatisi nel periodo di copertura assicurativa.
      Ciò comporta che l'assicurato è scoperto per tutti i sinistri di data anteriore alla stipula del contratto e dei quali non è a conoscenza perché non ha avuto richieste risarcitorie, mentre la garanzia opera anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla fine del contratto ma verificatisi nel periodo di copertura.
      Le polizze claims made coprono, invece, tutti i sinistri manifestatisi durante il periodo di copertura. Ciò comporta che rientrano in garanzia anche i sinistri per fatti accaduti in data anteriore alla stipula della polizza, ma per i quali il professionista non ha ricevuto richieste di risarcimento danni, mentre non vi rientrano i sinistri accaduti durante il periodo di copertura, ma con richieste di risarcimento danni successive al termine del periodo di copertura.
      Le polizze claims made sono state oggetto di pronunce giurisprudenziali in merito alla loro legittimità.
      Le due diverse tipologie di contratto possono creare problemi in ordine alle coperture, problemi che, in alcuni casi, si sono manifestati concretamente.
      Non di rado capitano casi per i quali operano entrambe le polizze: quella della precedente compagnia con copertura loss occurrence (cioè sinistro accaduto durante la copertura riferita, ad esempio, all'anno 2000) e quella della compagnia subentrante con garanzia claims made (ad esempio, polizza riferita all'anno 2001, sinistro accaduto nel 2000 con richiesta di risarcimento danni avanzata nell'anno 2002).
      Ma capitano anche dei casi in cui, pur essendo stato sempre assicurato il lavoro professionista o la struttura sanitaria, il sinistro non rientra in garanzia in quanto la copertura assicurativa cessata era claims made e quella in vigore loss occurrence (ad esempio danno verificatosi nell'anno 2000, richieste risarcitorie avanzate nell'anno 2002, cambio della compagnia e del regime assicurativo avvenuti nell'anno 2001).
      È chiaro come in questo delicato settore debba necessariamente intervenire il legislatore.
      Il dilatarsi della responsabilità civile connessa ad una attività professionale ha spinto tanti liberi professionisti ad assicurarsi.
      Si tratta di una risposta volontaristica che non risolve il problema in presenza di un contenzioso in continua crescita. In particolare i liberi professionisti maggiormente a rischio hanno contratto polizze assicurative, facendo andare in negativo il rapporto tra premi e sinistri e costringendo le compagnie di assicurazione ad aumentare i premi o a disdire i contratti.
      Anche in relazione a questi aspetti esistono notevoli differenze tra nord e sud del Paese. Al sud pendono molti più processi penali che al nord. Il presunto soggetto danneggiato parte sempre con una querela, un esposto all'autorità giudiziaria e chiede giustizia. Assistiamo ad una specie di accanimento contro il responsabile. Al nord, invece, i soggetti danneggiati si affidano prevalentemente alla magistratura civile intraprendendo azioni di risarcimento danni senza iniziare un procedimento penale. Ciò comporta che al sud sono maggiormente i medici e i liberi professionisti a tutelarsi tramite le coperture assicurative, mentre al nord sono maggiormente assicurate le strutture sanitarie.
      Ad oggi il legislatore italiano ha previsto l'obbligo generico, non assistito da sanzione, a carico delle strutture sanitarie di assicurarsi, senza imporre alcun obbligo di contrarre alle compagnie assicuratrici o di assicurarsi ai soggetti che esercitano le libere professioni.
 

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      Spesso dietro i sinistri ci sono situazioni economiche e sociali di notevole gravità. Pensiamo ai pazienti che per un errore medico subiscono gravi lesioni fisiche e che, in qualche caso, sono costretti a vivere su una sedia a rotelle, o a quei clienti che per errori di un libero professionista si trovano in gravi difficoltà economiche.
      In tutti questi casi occorre certezza del diritto e prontezza nel risarcimento dei danni.
      In molte nazioni esiste un obbligo preciso ad assicurarsi contro i rischi delle attività sanitarie o delle professioni intellettuali. Ciò avviene nei Paesi del nord Europa, dove le assicurazioni rivestono una funzione sociale notevole. Parliamo delle nazioni più vicine a noi, oltre che geograficamente, anche per cultura, storia e tradizioni.
      La Francia dal 2002 (legge n. 203 del 2002) ha introdotto l'assicurazione obbligatoria per chiunque esercita un'attività sanitaria e per le compagnie di assicurazione l'obbligo di stipularla.
      In Inghilterra dal 1999 esiste l'assicurazione obbligatoria per gli enti ospedalieri che rispondono per le negligenze dei loro dipendenti, senza alcuna rivalsa verso questi ultimi i quali, quindi, sono esentati dall'obbligo di assicurarsi o di iscriversi alle apposite casse.
      L'esigenza di correre ai ripari e di istituire un'assicurazione obbligatoria è stata avvertita da più parti.
      Recentemente, con il decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, è stato sostituito l'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevedendo l'obbligo della copertura assicurativa per tutti i notai con oneri posti a carico del bilancio del Consiglio nazionale del notariato (comma 1).
      I singoli notai possono, inoltre, assicurarsi anche in proprio: «Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto» (comma 3).
      Il Consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti dai reati commessi dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale.
      Anche il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 3 novembre 2005, prevede l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile di tutti i dirigenti dell'area.
      In materia di lavori pubblici, dapprima la legge quadro n. 109 del 1994, e attualmente il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché il regolamento di attuazione della citata legge n. 109 del 1994, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, prevedono l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile del progettista.
      L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei liberi professionisti avrebbe l'indubbio vantaggio di consentire un più agevole risarcimento del danneggiato, che sarà economicamente tutelato da eventuale responsabilità per colpa dei medesimi liberi professionisti.
      È stato lo strumento assicurativo a consentire che l'evoluzione della responsabilità civile sia potuta avvenire senza eccessivi traumi sociali, permettendo, attraverso la «collettivizzazione» economica dei rischi, la realizzazione di più avanzati equilibri tra l'esigenza di non lasciare senza riparazione la vittima del danno e quella di non rinunciare allo svolgimento e al progresso di attività reputate di essenziale utilità per l'intera società.
      È pertanto da auspicare un iter parlamentare celere ai fini dell'approvazione della presente proposta di legge, poiché impellente è la richiesta dei cittadini di essere maggiormente tutelati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque esercita un'attività in regime libero-professionale è soggetto all'obbligo dell'assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio di tale attività.

Art. 2.

      1. L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di cui all'articolo 1 è stipulata con una compagnia assicuratrice autorizzata all'esercizio di tale attività.
      2. Le compagnie assicuratrici autorizzate alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile hanno l'obbligo di contrarre, pena la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art. 3.

      1. La polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile è stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'importo delle somme ivi stabilito è aggiornato con la medesima procedura prevista dal citato comma 1, ove se ne avvisi la necessità.

Art. 4.

      1. Le condizioni generali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile

 

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sono approvate e modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      2. Per i contratti assicurativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove norme contrattuali si applicano alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Art. 5.

      1. La polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile copre tutti i sinistri manifestatisi durante il periodo di validità della stessa polizza.
      2. La polizza di cui al comma 1 non copre i sinistri accaduti durante il periodo di validità della stessa polizza per i quali le richieste di risarcimento danni sono state avanzate allo scadere di tale periodo.

Art. 6.

      1. Il soggetto danneggiato a seguito di prestazioni o di servizi ricevuti da liberi professionisti sottoposti, ai sensi della presente legge, all'obbligo di contrarre una polizza assicurativa per la responsabilità civile ha facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore ai fini del risarcimento, entro i limiti delle somme previste dalla medesima polizza.
      2. La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla compagnia assicuratrice e al libero professionista responsabile.
      3. La richiesta di risarcimento danni deve, altresì, recare l'indicazione della somma richiesta ed essere corredata da idonea documentazione, pena la sua inammissibilità e improcedibilità.
      4. Il soggetto danneggiato è tenuto a collaborare ai fini della valutazione del danno, sottoponendosi agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche richiesti da parte degli organi competenti.
      5. La compagnia assicuratrice, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni, deve comunicare

 

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al soggetto danneggiato la somma offerta ovvero motivare il mancato accoglimento della richiesta.
      6. Entro un mese dalla data della proposta transattiva comunicata ai sensi del comma 5 e accettata dal soggetto danneggiato, la compagnia assicuratrice è tenuta a versare le somme pattuite.
      7. Il soggetto beneficiario ai sensi del comma 6 può trattenere le somme in acconto e agire per l'eventuale maggiore richiesta di risarcimento danni.
      8. In caso di danni non immediatamente quantificabili, la compagnia assicurativa è tenuta a formulare un'offerta parziale di risarcimento e, se tale offerta è accettata, a provvedere a versare le somme pattuite nel più breve tempo possibile.
      9. Gli estremi delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile sono disponibili ai terzi, senza alcuna formalità, presso le sedi provinciali degli albi o degli ordini ai quali sono iscritti i liberi professionisti.

Art. 7.

      1. Le compagnie assicuratrici tenute al risarcimento danni ai sensi della presente legge non hanno diritto all'azione di regresso per colpa lieve o colpa grave dell'assicurato e dei suoi collaboratori.

Art. 8.

      1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla regolamentazione e alla gestione, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e ordini professionali, di un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reati dolosi commessi dai medesimi liberi professionisti e dai loro collaboratori nell'esercizio della rispettiva attività.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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