Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3274




-    

 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOFFA, BONO, CASTELLANI, CATANOSO, GIULIO CONTI, HOLZMANN, LAMORTE, LO PRESTI, MANCUSO, MENIA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ANTONIO PEPE, PORCU, ULIVI, URSO, ZACCHERA

Istituzione e ordinamento della città metropolitana di Roma,

capitale della Repubblica

Presentata il 29 novembre 2007

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende offrire un contributo al dibattito istituzionale, attualmente in corso, sulla necessità di dare attuazione all'ordinamento di Roma capitale, la cui disciplina è rimessa dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, ad una legge dello Stato.
      Com'è noto, ormai da tempo sono state prospettate in materia diverse soluzioni, ma solo in questa legislatura il tema sembra essere tornato d'attualità. Nei mesi scorsi, le commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno svolto un'approfondita indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della parte seconda del titolo V della Costituzione e, in tale contesto, è stata riproposta la questione di Roma capitale.
      Recentemente è, inoltre, intervenuto il disegno di legge governativo per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alle disposizioni del citato titolo V della parte seconda della Costituzione - cosiddetto «codice delle autonomie» (atto Senato n. 1464) - comprendente norme, oltre che sull'istituzione delle città metropolitane, anche sull'ordinamento di Roma capitale della Repubblica. Tuttavia, l'opportunità di agire attraverso lo strumento delle deleghe, assai ampie e numerose sul tema, non appare qui condivisibile in quanto non consente la possibilità di intervenire tempestivamente.
      Al contrario, in considerazione della peculiarità della città di Roma e dell'esigenza di darle un'immediata regolamentazione sul modello di altre capitali europee, è auspicabile un'iniziativa legislativa che, al proprio interno, definisca in concreto gli assetti istituzionali di Roma capitale, anche al fine di risolvere gli specifici problemi che la riguardano.
 

Pag. 2


      Ciò premesso, le principali ipotesi che sono state avanzate in merito alla forma istituzionale del nuovo ente possono così sintetizzarsi:

          a) trasformazione del comune di Roma in una regione a statuto speciale staccata dalla regione Lazio e costruita sul modello del distretto federale;

          b) formazione della regione Lazio in tre distinte realtà regionali (Roma capitale, Lazio nord e Lazio sud);

          c) coincidenza del costituendo ente di Roma capitale con il comune di Roma;

          d) istituzione della città metropolitana di Roma;

          e) istituzione di una città metropolitana «speciale» inserita in una regione che gode di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione.

      Quest'ultima ipotesi, in particolare, sembra la più accreditata dagli studiosi ma, per la sua applicazione, è necessario attivare un procedimento costituzionale.
      A tale proposito, lascia perplessi la possibilità di conferire a Roma capitale un potere regolamentare anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e), del citato disegno di legge atto Senato n. 1464. Questo tipo di competenza, così come l'attribuzione al nuovo ente di funzioni e di poteri costituzionalmente riservati ad altri soggetti, richiede, infatti, una legge di rango costituzionale.
      La proposta di una «regionalizzazione» di Roma capitale - ovvero di uno «scorporo» di essa dalla regione Lazio e di una sua trasformazione in regione da aggiungere all'elenco dell'articolo 131 della Costituzione - appare senza dubbio quella meno percorribile.
      Infatti, qualora il comune di Roma venisse ad assumere tale connotazione, si porrebbe il problema dell'identità e della sopravvivenza sia della provincia di Roma che della regione Lazio. Una volta privati del perimetro urbano di Roma, questi enti si troverebbero costretti a recidere il complesso delle relazioni esistenti tra tessuto urbano e provinciale, nonché tra questi e quello regionale. La stessa regione Lazio rischierebbe di scomparire, dal momento che si ridurrebbe ad essere costituita da due segmenti distanti e disarticolati tra loro.
      Anche il modello consistente nella formazione della regione Lazio in distinte realtà regionali (tra cui quella di Roma capitale) sembra da escludere. L'ipotesi non solo appare in contrasto con le tendenze che, da tempo, si registrano sul territorio per la realizzazione di regioni più grandi, ma non soddisfa neanche il requisito del milione di abitanti per regione richiesto dall'articolo 132 della Costituzione.
      Non convince neppure la tesi della coincidenza del costituendo ente di Roma capitale con il comune di Roma. Dalla mancanza nel terzo comma dell'articolo 144 della Costituzione del riferimento al termine «città», si deduce che la stessa nozione di Roma - richiamata nella disposizione costituzionale - non deve necessariamente coincidere con il comune di Roma. Al di là delle questioni interpretative, il riferimento al solo livello comunale è da considerare insufficiente per un adeguato sviluppo del territorio e per un soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, tenuto conto degli stretti legami che si determinano tra l'area urbana e le aree circostanti con essa integrate.
      L'ipotesi accolta dalla presente proposta di legge è quella relativa all'istituzione della città metropolitana di Roma, ossia la creazione di un ordinamento autonomo e differenziato nel quale si organizzano sia le funzioni comunali che quelle provinciali.
      Questo modello determina la scomparsa sia del comune di Roma che della provincia di Roma (articoli 1 e 2, comma 2, primo periodo). Pertanto, la città metropolitana di Roma acquisisce le funzioni della provincia e ad essa si applica la disciplina prevista per questi enti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (articolo 2, comma 3).
      Il territorio della città metropolitana di Roma è fatto coincidere con quello della

 

Pag. 3

provincia di Roma (articolo 2, comma 2, secondo periodo).
      Diversamente, come è stato sostenuto, se la città metropolitana avesse un ambito territoriale non coincidente con quello provinciale si verificherebbero gravi conseguenze. Da una parte, la sopravvivenza di una provincia di Roma distinta dalla città metropolitana comporterebbe una proliferazione dei livelli territoriali di governo, con inevitabili sovrapposizioni e conflitti di competenze; dall'altra parte, l'ipotesi di far confluire nelle altre province i comuni non rientranti nella città metropolitana è vista con sfavore. Ben difficilmente, infatti, questi ultimi accetterebbero di vedersi esclusi dal nuovo ente dotato di uno status particolare e di favore anche per i comuni che ne fanno parte.
      In ogni caso, anche il comune di Roma, nella sua connotazione storica, è destinato a scomparire.
      La presenza nel nuovo sistema integrato di un vero e proprio «gigante amministrativo» - quale il comune di Roma - presenta dei rischi. Il caso di Parigi, che è contemporaneamente comune e dipartimento, ha dimostrato come l'ente più forte tenda a «fagocitare» la città metropolitana. In ogni caso, si verrebbe a determinare un evidente squilibrio tra il comune di Roma ed i restanti comuni della città metropolitana in termini di patrimonio, mezzi, personale, popolazione amministrata e complesso delle funzioni esercitate.
      Parallelamente, l'assetto delineato dalla presente proposta di legge determina una valorizzazione dei municipi esistenti, i quali, da mere «circoscrizioni di decentramento comunale», sono trasformati negli enti locali maggiormente prossimi ai cittadini, ossia in enti in grado di rappresentare la propria comunità, di curarne gli interessi e di promuoverne lo sviluppo.
      Ai municipi costituiti nel territorio del comune di Roma si applica la disciplina dei comuni contenuta nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (articolo 2, comma 4).
      Ad essi si affiancano i comuni costituiti nel territorio della provincia di Roma, cui continua ad applicarsi la normativa prevista dal medesimo testo unico per questo tipo di enti locali (articolo 2, comma 5).
      Il successivo comma 6 dell'articolo 2 stabilisce che la città metropolitana di Roma, nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.
      Il principio di sussidiarietà, in particolare, comporta il trasferimento di una serie di funzioni verso il basso; come già ricordato, i comuni e i municipi diventano gli enti di primo livello in grado di cogliere e di soddisfare le esigenze di base della collettività (verde pubblico, polizia locale, igiene pubblica, commercio e artigianato).
      La valorizzazione del principio di adeguatezza, invece, fa sì che una serie di funzioni (trasporti locali, sanità, gestione dei rifiuti) siano gestite in modo integrato, avendo come riferimento un'area globalmente interconnessa come quella della provincia di Roma.
      Dal punto di vista dell'organizzazione istituzionale della città metropolitana di Roma, l'articolo 3 della presente proposta di legge individua i seguenti organi:

          a) il sindaco metropolitano, eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini compresi nel territorio della città metropolitana (comma 2);

          b) il consiglio della città metropolitana, composto da novanta consiglieri eletti in collegi uninominali secondo il sistema vigente per l'elezione del consiglio provinciale (comma 3);

          c) la giunta metropolitana, nominata e presieduta dal sindaco metropolitano (comma 4).

      Ad essi si affianca il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi della città metropolitana (comma 6). Tale organismo costituisce uno snodo essenziale: esso è chiamato a rappresentare la sede nella quale gli enti territoriali minori possono partecipare alle determinazioni di Roma capitale, secondo forme e con effetti particolari.
      Nell'ordinamento di Roma capitale, il consiglio della città metropolitana resterebbe il baricentro dell'ordinaria attività amministrativa.

 

Pag. 4


      L'articolo 4 individua le funzioni della città metropolitana di Roma. Il nuovo ente risulta titolare sia delle funzioni proprie delle province - e di quelle a queste conferite dalle leggi statali e regionali - sia delle funzioni comunali che, per sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
      I comuni e i municipi della città metropolitana, invece, svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali.
      L'articolo 5 designa i rapporti tra la città metropolitana di Roma e la Santa Sede.
      L'articolo 6 istituisce la Conferenza per Roma capitale. L'organo, che vede tra l'altro la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri di volta in volta competenti, svolge compiti sia di coordinamento che deliberativi (intesa sul programma degli interventi e sul relativo piano finanziario; accordo sull'elenco delle opere o degli impianti da realizzare; accordo sull'ammontare del contributo ordinario che lo Stato annualmente trasferisce alla città metropolitana di Roma).
      L'articolo 7 disciplina il contenuto del programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale. Gli interventi in esso definiti interessano l'intero ambito territoriale della città metropolitana e possono essere di varia natura (patrimonio edilizio, parchi archeologici, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, università e centri di ricerca, potenziamento del sistema congressuale, fieristico ed espositivo, interventi a favore dell'industria del cinema, della comunicazione e della multimedialità, trasporto pubblico, potenziamento del sistema portuale e aeroportuale della capitale eccetera).
      Ai sensi dell'articolo 8, il programma degli interventi è predisposto da un apposito organismo - denominato «Ufficio per Roma capitale» (articolo 10) - sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, dai comuni e dai municipi della città metropolitana, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
      Il programma - che ha una durata triennale - è deliberato dal consiglio della città metropolitana, previa intesa raggiunta in seno alla Conferenza per Roma capitale.
      Il finanziamento degli interventi previsti dal programma è posto a carico dello Stato per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e a carico della regione Lazio per le opere di rispettiva competenza (comma 5).
      Le opere di stretta competenza della città metropolitana, nonché dei municipi e dei comuni della medesima città sono, invece, da questi direttamente finanziate (comma 6).
      L'articolo 9 attribuisce alla città metropolitana di Roma le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza di altre amministrazioni ed enti statali o della regione Lazio. A tale fine è predisposto annualmente un elenco delle opere pubbliche, secondo le previsioni del programma degli interventi.
      L'articolo 10 istituisce l'Ufficio per Roma capitale - posto alle dirette dipendenze del sindaco metropolitano - al quale sono affidati la predisposizione e l'aggiornamento del programma degli interventi nonché il monitoraggio degli stessi.
      L'articolo 11 disciplina la finanza della città metropolitana di Roma. È previsto che il nuovo ente disponga del gettito dei tributi riferibile al suo territorio; esso, inoltre, può istituire imposte e tasse sul turismo, nonché tributi di scopo per il più adeguato perseguimento delle proprie funzioni.
      L'articolo 12 determina il contributo che annualmente lo Stato trasferisce per Roma capitale alla città metropolitana di Roma.
      L'articolo 13 reca la copertura finanziaria.
      Gli articoli 14 e 15, infine, contengono le disposizioni transitorie e finali.
 

Pag. 5

torna su
PROPOSTA DI LEGGE

__

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, a norma dell'articolo 114, commi secondo e terzo, della Costituzione, istituisce la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma, provvede alla rideterminazione del livello comunale nel territorio della città metropolitana e disciplina il regime giuridico speciale di Roma, capitale della Repubblica.
      2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra lo Stato, la regione Lazio e la città metropolitana di Roma.

Art. 2.
(Istituzione e disciplina della città

metropolitana di Roma).

      1. È istituita la città metropolitana di Roma, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.
      2. La città metropolitana di Roma prende il posto e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia di Roma.
      3. Alla città metropolitana di Roma si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      4. Ai municipi costituiti nel territorio del comune di Roma si applica la disciplina

 

Pag. 6

stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      5. Ai comuni costituiti nel territorio della provincia di Roma si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
      6. La città metropolitana di Roma nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

Art. 3.
(Organi di governo della città

metropolitana di Roma).

      1. Sono organi di governo della città metropolitana di Roma: il sindaco metropolitano, il consiglio della città metropolitana, la giunta metropolitana e il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi della città metropolitana.
      2. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini compresi nel territorio della città metropolitana di Roma, secondo le disposizioni previste per l'elezione del presidente della provincia dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio della città metropolitana è composto da novanta consiglieri eletti in collegi uninominali, secondo il sistema per l'elezione del consiglio provinciale previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      4. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco metropolitano.
      5. Il sindaco di un comune o di un municipio è ineleggibile alla carica di consigliere della città metropolitana di Roma. Le cariche di sindaco metropolitano, di componente della giunta metropolitana e

 

Pag. 7

di consigliere della città metropolitana di Roma sono incompatibili con quelle di sindaco di comune o di municipio, di componente della giunta comunale o di municipio e di consigliere comunale o municipale dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.
      6. Il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi della città metropolitana è composto dai sindaci dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.

Art. 4.
(Individuazione delle funzioni della città metropolitana di Roma).

      1. La città metropolitana di Roma è titolare delle funzioni proprie delle province e di quelle a queste conferite dalle leggi statali e regionali.
      2. La città metropolitana di Roma è altresì titolare delle funzioni comunali che, per sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
      3. Sull'assunzione delle funzioni comunali da parte della città metropolitana di Roma delibera il consiglio della città metropolitana, sentito il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi.
      4. Quando su una deliberazione riguardante l'assunzione delle funzioni comunali il consiglio dei sindaci dei comuni e dei municipi abbia espresso parere contrario, o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e il consiglio della città metropolitana non vi si sia adeguato, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della città metropolitana.
      5. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla città metropolitana di Roma, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.
      6. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di

 

Pag. 8

Roma svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, salvo quelle espressamente conferite alla medesima città metropolitana o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.
      7. La città metropolitana di Roma, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i princìpi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuiti le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Rapporti tra la città metropolitana

di Roma e la Santa Sede).

      1. La città metropolitana di Roma assicura il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, secondo gli accordi internazionali esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita una commissione mista paritetica, composta, per la parte italiana, da un rappresentante del Governo, dal sindaco metropolitano e dal presidente della regione Lazio.

Art. 6.
(Conferenza per Roma capitale).

      1. È istituita la Conferenza per Roma capitale, di seguito denominata «Conferenza», composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato, che la presiede, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco metropolitano. Partecipano alle riunioni

 

Pag. 9

della Conferenza i Ministri interessati per la trattazione delle questioni da sottoporre a coordinamento ai sensi del comma 2.
      2. La Conferenza provvede al coordinamento degli interessi della città metropolitana di Roma con gli interessi nazionali connessi alle funzioni di capitale della Repubblica, in modo da consentire alla medesima città metropolitana di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale e di rendere sostenibile tale compito con la vita della comunità locale, nell'ambito di uno sviluppo equilibrato della regione Lazio.
      3. La Conferenza ha sede presso la città metropolitana di Roma e delibera:

          a) l'intesa sul programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale e sul relativo piano finanziario di cui agli articoli 7 e 8;

          b) l'accordo sull'elenco delle operazioni o degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio di cui all'articolo 9;

          c) l'accordo sull'ammontare del contributo ordinario che lo Stato annualmente trasferisce alla città metropolitana di Roma di cui all'articolo 12.

Art. 7.
(Programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale).

      1. Il programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale, di seguito denominato «programma», nell'ambito del territorio della città metropolitana di Roma, definisce:

          a) gli interventi volti a migliorare il funzionamento e l'operatività delle sedi degli organi costituzionali della Repubblica;

          b) gli interventi a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, in rapporto alla loro riorganizzazione e al riutilizzo del patrimonio edilizio, pubblico e privato, di tutte le amministrazioni pubbliche;

 

Pag. 10

          c) gli interventi volti all'istituzione di parchi archeologici nonché le misure di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali ricompresi nei medesimi parchi;

          d) gli interventi riguardanti la sistemazione delle rappresentanze diplomatiche presso la Repubblica italiana e presso la Santa Sede, nonché quelli concernenti le istituzioni internazionali presenti in Italia;

          e) gli interventi per il soddisfacimento delle esigenze dello Stato della Città del Vaticano;

          f) gli interventi che riguardano le università e i centri di ricerca situati nel territorio di competenza, il loro sviluppo e la costituzione di nuove istituzioni di carattere scientifico e culturale;

          g) gli interventi volti al potenziamento del sistema congressuale, fieristico ed espositivo;

          h) gli interventi in favore dell'industria del cinema, della comunicazione e della multimedialità;

          i) gli interventi per la mobilità, attraverso il potenziamento delle diverse forme di trasporto pubblico, in modo da dare vita a un sistema integrato, e gli interventi volti al potenziamento del sistema portuale e aeroportuale di Roma capitale.

Art. 8.
(Formazione e finanziamento

del programma).

      1. Il programma è predisposto, entro un anno dalla costituzione della città metropolitana di Roma, dall'Ufficio per Roma capitale, di cui all'articolo 10, sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, dai comuni e dai municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di Roma, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, ed è deliberato, previa intesa raggiunta in seno alla Conferenza, dal consiglio della città metropolitana.

 

Pag. 11


      2. Al fine di cui al comma 1, gli organi costituzionali della Repubblica, le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e dei municipi che ricadono nel territorio della città metropolitana di Roma, e degli enti pubblici nonché i soggetti pubblici e i concessionari di pubblici servizi comunicano, entro tre mesi dalla costituzione della città metropolitana di Roma, al sindaco metropolitano gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con quelli previsti dal programma.
      3. Il programma ha una durata triennale. La localizzazione delle opere e degli impianti di interesse nazionale, o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali, o di competenza della regione Lazio deve avvenire nel rispetto del piano territoriale di coordinamento della città metropolitana di Roma.
      4. Nel caso in cui l'intesa di cui al comma 1 non sia raggiunta, la Conferenza conclude un accordo sulle modifiche al programma, che è deliberato nuovamente da parte del consiglio della città metropolitana, tenendo conto delle proposte di modifica.
      5. Il finanziamento degli interventi previsti dal programma è posto a carico dello Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e della regione Lazio per le opere di sua competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla città metropolitana di Roma, secondo le prescrizioni del piano finanziario allegato al medesimo programma.
      6. Le opere di competenza della città metropolitana di Roma, dei municipi e dei comuni che ricadono nel territorio della medesima città sono finanziate dagli stessi soggetti.

Art. 9.
(Elenco delle opere pubbliche della città metropolitana di Roma).

      1. La realizzazione degli interventi previsti dal programma è affidata alla città metropolitana di Roma, alla quale spettano le funzioni relative alla realizzazione

 

Pag. 12

delle opere e degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'elenco annuale delle opere pubbliche della città metropolitana di Roma comprende, secondo le previsioni del programma, anche le opere e gli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio.

Art. 10.
(Ufficio per Roma capitale).

      1. È istituito l'Ufficio per Roma capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco metropolitano, con il compito di curare la predisposizione e l'aggiornamento del programma e il monitoraggio dei relativi interventi.
      2. Presso l'Ufficio di cui al comma 1 operano funzionari delle amministrazioni pubbliche statale, regionale e metropolitana.

Art. 11.
(Finanza della città metropolitana

di Roma).

      1. La città metropolitana di Roma, a norma dell'articolo 119 della Costituzione, dispone del gettito dei tributi riferibili al proprio territorio.
      2. La città metropolitana di Roma può istituire imposte e tasse sul turismo.
      3. La città metropolitana di Roma può istituire altresì tributi di scopo per il più adeguato perseguimento delle proprie funzioni.

Art. 12.
(Contributo ordinario dello Stato

per Roma capitale).

      1. Il contributo che annualmente lo Stato trasferisce per Roma capitale alla città metropolitana di Roma è stabilito in 150 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

 

Pag. 13


      2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 il contributo ordinario è definito, entro il 31 luglio 2010, sulla base degli accordi raggiunti in sede di Conferenza. Il contributo ordinario costituisce una misura compensativa degli oneri gravanti sulla città metropolitana di Roma per l'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.
      3. Il contributo è ripartito dalla città metropolitana di Roma tra la stessa città e i municipi e i comuni che ricadono nel suo territorio, in base agli oneri sostenuti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a carico dell'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 949, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi rifinanziamenti;

          b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e nelle more dell'approvazione di una nuova normativa in materia

 

Pag. 14

di elezione e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della città metropolitana, i seggi assegnati ai collegi previsti per l'elezione del consiglio provinciale sono raddoppiati.
      2. L'elezione degli organi della città metropolitana di Roma avviene alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma.
      3. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della città metropolitana di Roma.
      4. La regione Lazio, entro sei mesi dalla costituzione della città metropolitana di Roma, adotta gli atti legislativi di propria competenza per definire le circoscrizioni e le denominazioni dei municipi che ricadono nel territorio della medesima città metropolitana.

Art. 15.
(Abrogazione).

      1. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è abrogata.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su