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PDL 3273

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3273


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002

Presentato il 28 novembre 2007

      

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Onorevoli Deputati! - Il Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002, completa il divieto di applicazione ed esecuzione della pena di morte, già introdotto con il Protocollo n. 6 (reso esecutivo in Italia con la legge n. 8 del 1989).
      Infatti, il Protocollo n. 6 (Strasburgo, 28 aprile 1983) alla citata Convenzione europea sui diritti dell'uomo (Roma, 4 novembre 1950) ha previsto l'abolizione della pena di morte (articolo 1) consentendo, peraltro, che la legislazione nazionale potesse mantenerla per gli atti commessi «in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra» (articolo 2).
      Dopo l'adozione del Protocollo n. 6, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati che chiedono di divenire membri del Consiglio d'Europa ad impegnarsi per una moratoria nelle esecuzioni capitali e a firmare e ratificare il Protocollo n. 6 (risoluzione n. 1044 del 1994).
      L'obiettivo dell'abolizione della pena di morte anche in tempo di guerra, richiamato dall'Assemblea parlamentare con la raccomandazione n. 1246/1994 (per l'adozione di un Protocollo addizionale in tal senso), fu temporaneamente ritenuto dal
 

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Comitato dei Ministri da affrontare successivamente ad una moratoria nelle esecuzioni.
      Nella dichiarazione finale del secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo (Strasburgo, ottobre 1997), l'abolizione universale della pena di morte è stata qualificata come obiettivo fondamentale ed, in tal senso, anche il Comitato dei Ministri si è pronunciato con la dichiarazione «Per un'area europea esente dalla pena di morte» (9 novembre 2000).
      La risoluzione n. 2 (paragrafo 14) adottata dalla Conferenza ministeriale europea sui diritti umani (Roma, 3 e 4 novembre 2000) ha invitato il Comitato dei Ministri a considerare la fattibilità di un Protocollo nel senso in esame.
      A seguito di una proposta presentata il 7 dicembre 2000 dalla Svezia, il testo del Protocollo n. 13 è stato elaborato in seno ai competenti organi del Consiglio d'Europa e adottato, quindi, dal Comitato dei Ministri nella riunione del 21 febbraio 2002.
      L'adozione del Protocollo in questione costituisce il coronamento di una lunga evoluzione della cultura europea, rispetto alla quale una posizione contrastante risulta essere stata espressa soltanto da un'assoluta minoranza di Paesi la cui legislazione nazionale, in materia di diritti umani e con riferimento al tema specifico, sembrerebbe rispondere a standard non uniformi al resto degli Stati membri.
      Nel nostro ordinamento giuridico, l'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, che stabiliva che «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», è stato parzialmente modificato dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che ha soppresso le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».
      Peraltro, nella legislazione ordinaria, la pena di morte prevista nelle disposizioni di seguito indicate, era già stata da tempo abolita: articoli 17 e 21 del codice penale, rispettivamente modificato e da ritenere abrogato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, e, per le leggi speciali diverse da quelle militari, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21; in tempo di guerra, articolo 241 del codice penale militare di guerra, abrogato dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589.
      Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Come avvenuto per i precedenti Protocolli alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificati dall'Italia, si rende necessaria una legge ad hoc per il recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nel Protocollo n. 13. Esso inoltre innova rispetto alla previsione del Protocollo n. 6 alla stessa Convenzione, reso esecutivo nel nostro ordinamento con la legge 2 gennaio 1989, n. 8.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Come esplicitato nella relazione, il testo del Protocollo n. 13 riprende il disposto del Protocollo n. 6 già reso esecutivo con legge nel nostro ordinamento, con la sola eccezione rappresentata dall'articolo 2 che prevedeva la possibilità di applicare la pena di morte in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Per effetto dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che aveva già abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e della recente soppressione di parte dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, il disposto del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali appare perfettamente conforme alle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        La normativa prevista dal Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        La pena di morte in tempo di guerra, prevista dall'articolo 241 del codice penale militare di guerra, è stata già abrogata con la legge 13

 

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ottobre 1994, n. 589. L'effetto abrogativo implicito riguarda la legge 2 gennaio 1989, n. 8, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983», per la parte relativa all'articolo 2 del suddetto protocollo, che consente agli Stati di mantenerla in situazione di guerra o di pericolo imminente di guerra.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002.

Art. 2
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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