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PDL 3297

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3297


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della difesa
(PARISI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

Disposizioni in materia di personale militare delle
Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze

Presentato il 12 dicembre 2007

      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge, composto da diciassette articoli, suddivisi in quattro capi, è inteso a modificare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione ad esigenze di aggiornamento della relativa disciplina per il conseguimento di più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.
      In particolare, l'articolo 1, comma 1, fissa a diciotto anni l'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. La disposizione è intesa a uniformare la disciplina in materia di età minima per il reclutamento con l'elevazione a diciotto anni anche nei limitati casi in cui ancora è previsto il
 

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limite di diciassette anni (allievi ufficiali frequentatori delle accademie militari, allievi marescialli delle Forze armate e allievi carabinieri in casi eccezionali), conformando il quadro giuridico a quanto di fatto già praticato negli ultimi anni. L'intervento, pienamente rispondente alla Convenzione sui diritti del fanciullo e al relativo Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, ratificati dall'Italia ai sensi delle leggi 27 maggio 1991, n. 176, e 11 marzo 2002, n. 46, consente di accogliere la specifica raccomandazione formulata all'Italia, nel giugno 2006, dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo in sede di osservazioni conclusive al I Rapporto presentato dall'Italia ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo citato.
      Il comma 2 chiarisce che l'età minima per l'arruolamento, di cui al comma 1, e l'età massima prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, devono essere possedute alla data di inizio dei corsi di formazione.
      Il comma 3 prevede una deroga al citato limite minimo di età, circoscritta ai soli militari reclutati nei gruppi sportivi. La disposizione è intesa a consentire l'ingresso nei gruppi sportivi di giovani atleti promettenti, le cui doti possono essere valorizzate e sostenute dall'appartenenza alle Forze armate. Al fine di assicurare, in ogni caso, il pieno rispetto dei vincoli internazionali e la coerenza con la disciplina generale introdotta dal comma 1, è previsto il divieto di impiegare tali soggetti in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
      Il comma 4 chiarisce che per i frequentatori delle scuole militari continua ad applicarsi il limite del sedicesimo anno di età ai fini dell'iscrizione. Le scuole militari sono attualmente quattro: le scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» con sede a Napoli e «Teuliè» con sede a Milano (articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 464 del 1997), la scuola navale militare «Francesco Morosini» con sede a Venezia (articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 464 del 1997 e regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302) e la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» con sede a Firenze (articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 464 del 1997 e regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 12 maggio 2006, n. 212). Presso di esse vengono svolti i corsi di studio relativi al triennio del liceo classico e del liceo scientifico, integrati da corsi in materie militari.
      L'articolo 2 modifica le disposizioni in materia di licenze e assenze per malattia previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, riguardante il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al fine di adeguarle a quelle di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, relative al personale che presta servizio presso le ambasciate e gli uffici degli addetti militari. Le modifiche introdotte sono intese a eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento attualmente esistente tra categorie di personale che risultano sostanzialmente paritetiche, in quanto accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata. La disciplina proposta prevede:

          a) in materia di licenza ordinaria, la durata di trenta giorni lavorativi, in luogo degli attuali trenta giorni di calendario per gli ufficiali e i sottufficiali e venti giorni per i militari di truppa, nonché la fruizione di quattro giornate di riposo ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, in linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 838 del 1973;

          b) con riguardo alle assenze per infermità, la corresponsione del trattamento economico in misura intera per i primi quarantacinque giorni e la sospensione per il restante periodo, in luogo dell'attuale sospensione per tutta la durata del periodo, in linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 838 del 1973.

 

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      L'articolo 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)». La disposizione in esame prevede che l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 78 del 1983, sia corrisposta anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli enti e i reparti elencati nel medesimo articolo 3. I dubbi sorti riguardano l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'indennità, in quanto nella dizione «posizione di forza amministrata», a cui fa riferimento la disposizione, potrebbe rientrare non solo il personale militare, ma anche il personale civile. La disposizione in esame chiarisce che l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna può essere corrisposta, nell'ambito del personale che si trovi nella posizione di forza amministrata, al solo personale militare. A favore dell'interpretazione nel senso proposto dalla disposizione in esame militano i seguenti argomenti:

          1) l'indennità di impiego operativo è un istituto di trattamento economico peculiare del personale militare. L'articolo 1 della legge n. 78 del 1983 («Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»), infatti, sotto la rubrica «Area di applicazione», nel prevedere che al personale militare compete un peculiare trattamento economico in relazione alla specificità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni (speciale stato giuridico, di carriera e di impiego, particolari requisiti di idoneità psico-fisica, assoluta e permanente disponibilità al servizio e alla mobilità di lavoro e di sede, specialità della disciplina, selettività dell'avanzamento, limiti di età), istituisce a favore di detto personale le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio;

          2) riguardo al personale civile, per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi è previsto, invece, l'utilizzo delle risorse del Fondo unico di amministrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, relativo al personale del comparto «Ministeri»;

          3) l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non può considerarsi applicabile al personale civile, in quanto è inserito in un provvedimento di concertazione inteso a disciplinare esclusivamente i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995), essendo stato adottato secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (recante disposizioni in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), nonché finanziato con i fondi destinati ai rinnovi contrattuali del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

          2) l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, interpretato nel senso proposto dalla disposizione in esame, innova l'ordinamento giuridico, in quanto amplia l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 78 del 1983, in base alla quale l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna spetterebbe unicamente al personale militare incardinato nell'organico dei comandi, enti, reparti e unità di campagna indicati dallo stesso articolo 3, primo comma, e non anche al personale militare

 

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che, pur essendo impiegato nello stesso contesto ambientale e avendo un legame amministrativo con i richiamati reparti operativi, tuttavia non ne fa parte.
      Il secondo periodo della disposizione in esame dispone che, comunque, vengano fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4, comma 1, prevede che il 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, sia riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. La disposizione estende ai congiunti del personale delle Forze armate quanto già previsto per gli orfani del personale della pubblica sicurezza deceduto in servizio e per causa di servizio, a favore dei quali l'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, riserva un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. L'intervento normativo, armonizzando la disciplina relativa alle Forze armate con quella in vigore per le Forze di polizia, è in linea con la recente evoluzione normativa intesa alla completa equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate.
      Il comma 2 estende la riserva dei posti di cui al comma 1 anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri.
      L'articolo 5 prevede modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e alla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n. 490 del 1997.
      In particolare, il comma 1, lettera a), è inteso a modificare la denominazione dei ruoli normale e speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, uniformandola a quella dei paritetici Corpi di commissariato della Marina e dell'Aeronautica in ragione dell'analogo profilo formativo, di stato e d'impiego del personale appartenente a tali Corpi. La modifica è solo formale, in quanto l'unificazione dei precedenti distinti corpi di amministrazione e di commissariato dell'Esercito è già stata operata nel 1997, epoca del riordino.
      Il comma 1, lettera b), prevede che il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta dagli ufficiali sia sospeso durante l'aspettativa per motivi privati, il congedo straordinario senza assegni ovvero l'aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e l'aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti. Gli obblighi di servizio costituiscono lo strumento che permette all'amministrazione della Difesa di conservare risorse umane qualificate per un periodo di tempo ritenuto congruo, a fronte dell'investimento sostenuto per la loro formazione. La disposizione è volta a rendere effettivi tali obblighi di servizio contratti dall'ufficiale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 490 del 1997.
      Il comma 1, lettera c), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti e comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
      Il comma 1, lettera d), è inteso a valorizzare l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito reclutati con il grado di sottotenente ovvero di tenente, stabilendo, per tutti, che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione sia considerata ai
 

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fini della determinazione dell'ordine di anzianità in ruolo.
      Il comma 1, lettera e), in materia di reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica, individua il titolo universitario il cui conseguimento o mancato conseguimento condiziona l'applicazione delle disposizioni sui trasferimenti di ruolo d'autorità al termine dei corsi dell'Accademia aeronautica, di cui all'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
      Il comma 1, lettera f), numero 1), è inteso a consentire il transito nei ruoli normali dei Corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli.
      Il comma 1, lettera f), numero 2), è inteso a riunire nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina. Il settore infrastrutture della Marina ha operato, a partire dal 1897, con il concorso di ufficiali del genio dell'Esercito, che sono distaccati presso le direzioni del genio per la Marina e presso la direzione generale dei lavori e del demanio (regi decreti n. 421 del 1897 e n. 840 del 1932). La contrazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 490 del 1997 e i successivi più recenti interventi di riduzione delle consistenze del personale militare in servizio hanno determinato una situazione di sensibile sofferenza nel delicato settore infrastrutture della Marina, dovuta alla difficoltà di reperire personale idoneo a ricoprire i vari incarichi. Per far fronte a questa situazione, nel 1999 la Marina ha reclutato, in via sperimentale, giovani laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o, in architettura, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, immettendo i vincitori dell'unico concorso nei due Corpi del genio navale e delle armi navali, per questioni legate agli organici. Tali ufficiali, per i quali è previsto un identico sviluppo di carriera, sono stati selezionati con gli stessi criteri e requisiti, hanno seguito lo stesso iter formativo, sono stati tutti impiegati presso enti della stessa tipologia, per svolgere incarichi analoghi. L'unico fattore di distinzione tra loro è dato dall'appartenenza formale all'uno o all'altro Corpo. A partire dall'anno 2006, grazie anche alla possibilità offerta dall'aumento dell'organico degli ufficiali determinato dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001, la Marina ha proceduto a reclutare tali ufficiali nel solo Corpo del genio navale, continuando, peraltro, a impiegare, nel corso dell'ultimo lustro, presso la direzione generale dei lavori del demanio nonché presso le direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, alcuni ufficiali laureati in ingegneria appartenenti al Corpo delle armi navali, reclutati a suo tempo mediante i corsi normali dell'accademia militare. Alla luce della mutata situazione organica dei vari Corpi e in base alle risultanze della sperimentazione condotta, la disposizione in esame risponde all'esigenza di riunire nel solo ruolo normale del Corpo del genio navale gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività.
      Il comma 1, lettera g), è inteso a prorogare, fino all'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche, le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo
 

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speciale delle armi dell'Arma aeronautica, già prorogate fino all'anno 2009 dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha introdotto l'articolo 60-bis citato.
      Riguardo all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali, il decreto legislativo n. 490 del 1997 ha introdotto un sistema innovativo di avanzamento cosiddetto «per fasce», che prevede la suddivisione degli ufficiali da valutare in tre aliquote, formate in base alle diverse anzianità rivestite nel grado di tenente colonnello, con un numero di promozioni «riservato» per ciascuna fascia. L'inserimento nella prima fascia avviene una sola volta e la mancata promozione comporta l'inserimento, l'anno successivo, nell'aliquota di valutazione relativa alla seconda fascia. Nel caso di mancata promozione in ciascuno degli anni di prevista permanenza nella seconda fascia, per l'inserimento nella terza fascia devono trascorrere alcuni anni, durante i quali gli ufficiali interessati non sono più valutati. Questo sistema è inteso a garantire una più rapida progressione di carriera dei più meritevoli (prima fascia), a salvaguardare le aspettative di carriera per la fascia media (seconda fascia), considerato che si tratta di ufficiali provenienti in massima parte dalle accademie militari e in possesso di titoli culturali e professionali di rilievo, a offrire, infine, l'opportunità di poter raggiungere il grado di colonnello anche agli «anziani» (terza fascia), per non mortificarne le aspettative e mantenerne viva la motivazione contro il rischio di «appiattimento» causato da un lunghissimo periodo di impiego nello stesso grado. Trattandosi di un sistema totalmente innovativo rispetto alla disciplina precedente, al fine di salvaguardare le aspettative di carriera degli ufficiali in servizio evitando eventuali scavalcamenti nel ruolo non giustificati dalle effettive qualità dei soggetti interessati, il decreto legislativo n. 490 del 1997 ne ha rinviato l'entrata in vigore al trascorrere di un periodo transitorio inizialmente previsto in otto anni, poi prorogato fino al 2009 dalla legge n. 299 del 2004. La disciplina transitoria prevede che i tenenti colonnelli che raggiungono l'anzianità di grado determinata dalle tabelle annesse allo stesso decreto legislativo n. 490 del 1997 siano inseriti in un'unica aliquota di valutazione e, se non promossi, siano rivalutati ogni anno, insieme con gli ufficiali aggiunti annualmente in prima valutazione, concorrendo tutti insieme per il numero massimo di promozioni attribuibili nell'anno. Dall'osservazione delle concrete dinamiche di avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali si è evidenziata la necessità di prorogare ulteriormente tale periodo transitorio fino all'anno 2015.
      Il comma 1, lettera h), numeri 1) e 2), prevede disposizioni in materia di collocamento del personale in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) conseguente alla formazione di eccedenze nei gradi di colonnello e di generale, chiarendo le modalità di calcolo di tali eccedenze e disponendo il collocamento in detta posizione al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
      Il comma 1, lettera h), numero 3), in relazione alla modifica prevista dal comma 1, lettera d), numero 2), elimina il riferimento all'impiego esclusivo di ufficiali del genio dell'Esercito presso le direzioni del genio militare per la Marina.
      Il comma 1, lettera i), è inteso a sostituire la nota [a], apposta in calce al quadro VIII della tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardante l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina, al fine di integrarne il testo nella parte in cui, nel determinare il numero di promozioni a scelta al grado di capitano di vascello da effettuare annualmente, nell'ambito di un ciclo di tre anni, nulla dispone con riguardo al primo anno. La mancata previsione è frutto di un mero errore materiale, atteso che la nona colonna dello stesso quadro VIII prevede che debba comunque essere effettuata annualmente almeno una promozione al grado di capitano di vascello.
      Il comma 2 reca una modifica alla tabella n. 1 allegata alla legge n. 113 del 1954, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n. 490 del 1997, per adeguare tale normativa
 

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a quanto disposto dal comma 1, lettera a), dell'articolo in oggetto, relativamente al Corpo di commissariato.
      L'articolo 6 prevede modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
      In particolare, il comma 1, lettere a) e f), prevede disposizioni relative al ciclo formativo degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma. La disciplina attuale - risultante in parte dal rinvio all'articolo 25 del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardante gli ufficiali dell'Esercito, previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 298 del 2000 - prevede la frequenza, dopo il corso d'accademia, di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, necessario per completare il ciclo di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. L'iscrizione in ruolo, nel grado di tenente, avviene combinando i punteggi ottenuti a conclusione del corso d'accademia e del corso di applicazione, senza tenere in alcun conto le valutazioni conseguite al termine del corso di perfezionamento. Le disposizioni introdotte, nel confermare tale articolazione, prevedono che la rideterminazione dell'ordine di anzianità in ruolo avvenga anche sulla base delle valutazioni al termine del corso di perfezionamento.
      Il comma 1, lettera b), è inteso ad estendere agli ufficiali dell'Arma le disposizioni sugli obblighi di servizio degli ufficiali appartenenti ai Corpi sanitari delle Forze armate, nonché sulla sospensione del computo della ferma obbligatoria durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di congedo straordinario senza assegni ovvero di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, introdotte nel decreto legislativo n. 490 del 1997 dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
      Le lettere c), e), g), numero 5), e h) del comma 1 sono intese a modificare il sistema di avanzamento al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri, trasformandolo da avanzamento a scelta in avanzamento ad anzianità. Nell'ambito delle procedure di avanzamento al grado superiore dei capitani dei ruoli normale e speciale, attualmente è previsto un sistema di promozione a scelta che incide sul preesistente ordine di ruolo degli ufficiali, essendo l'anzianità relativa modificata in base all'ordine di merito della graduatoria di avanzamento (articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 298 del 2000). La valutazione effettuata ai fini di tale avanzamento riguarda periodi di impiego degli ufficiali relativamente brevi (nove anni per il ruolo normale e quindici anni per il ruolo speciale), con la conseguenza che giudizi non apicali riportati in una fase iniziale della carriera costituiscono, di fatto, elementi di differenziazione meritocratica difficilmente riassorbibili nel prosieguo della carriera, perché incidono su una graduatoria che può avere, non di rado, riflesso anche sugli avanzamenti nei successivi gradi. Tale effetto incide negativamente sulla motivazione al lavoro degli ufficiali interessati, con conseguenti riflessi sul rendimento e sulla disponibilità alla mobilità, parametri che influenzeranno l'impegno dell'ufficiale per tutto il lungo periodo di servizio ancora da assolvere, pari a ventisei anni per il ruolo normale e a diciotto anni per il ruolo speciale. In tale quadro, la disposizione in esame prevede l'adozione del sistema di avanzamento ad anzianità dei capitani dei ruoli normale e speciale. Tale sistema di avanzamento assicura, comunque, come in tutti i casi in cui è adottata la stessa metodologia di scrutinio, il necessario filtro attraverso la possibilità della commissione di avanzamento di adottare un giudizio di «non idoneità» nei confronti di quegli ufficiali che abbiano dimostrato di non possedere le qualità professionali per ben adempiere alle funzioni del grado superiore. Di conseguenza, risulta posticipato, rispettivamente per il ruolo normale e per il ruolo speciale, al ventesimo e al ventinovesimo anno di impiego il momento della prima valutazione
 

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a scelta (avanzamento da tenente colonnello a colonnello), con evidente possibilità di apprezzare prestazioni professionali rese in un più ampio arco temporale e in un maggior numero di incarichi e positivi riflessi sul rendimento in servizio per effetto della maggiore motivazione del personale in vista del conseguimento del grado di colonnello. La disposizione, peraltro, non incide né sulle valutazioni già effettuate né sulla tempistica della progressione in carriera degli ufficiali ancora da valutare, che mantengono quindi l'attuale scansione temporale degli avanzamenti di grado. Giova, infine, evidenziare come tale modifica non produca effetti dirompenti rispetto a quelli conseguenti all'applicazione della normativa vigente, dal momento che, secondo le attuali previsioni del decreto legislativo n. 298 del 2000, il numero di promozioni al grado di maggiore (52 per il ruolo normale e 49 per il ruolo speciale) è superiore alle unità che ne compongono la base di alimentazione teorica (50 per il ruolo normale e 47 per il ruolo speciale) e i capitani che non ottengono la promozione a scelta nelle prime due valutazioni sono, comunque, promossi «ad anzianità» al terzo scrutinio.
      Il comma 1, lettera d), in analogia con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge, per le altre Forze armate, prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti e comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
      Il comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), è inteso a introdurre disposizioni transitorie, a partire dal 2010 e fino a tutto il 2017, per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 298 del 2000 prevede che tale avanzamento avvenga previa suddivisione del personale da valutare in tre distinte aliquote (comunemente denominate «fasce»), formate sulla base delle anzianità di grado possedute al 31 dicembre di ciascun anno. Tale procedura, adottata in analogia con quanto già previsto, per le altre Forze armate, dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 490 del 1997, oltre a conseguire un più elevato tasso di avanzamento complessivo (grazie a promozioni operate su più anni e non ad una graduatoria unica), senza incidere sui volumi organici, consente di riconoscere ai tenenti colonnelli non promossi la possibilità di migliorare la propria posizione, nel passaggio da una fascia all'altra, e di essere promossi in ulteriori due momenti della vita professionale. Nell'applicazione pratica, tuttavia, tale meccanismo di avanzamento ha talvolta ingenerato, negli ufficiali non promossi in prima fascia, l'avvertita sensazione di «fine carriera» e, quindi, una forte demotivazione, con difficoltà di impiego. Le disposizioni transitorie riducono da tre a due le aliquote di valutazione: la prima, per i tenenti colonnelli con anzianità di grado non superiore a otto anni e per un massimo di quattro valutazioni; la seconda (erede dell'attuale terza), per i tenenti colonnelli con anzianità di grado superiore a tredici anni. In particolare, il regime transitorio previsto mira a conservare invariato il volume organico dei colonnelli (321 unità), riducendo il numero totale di promozioni annue a 27, delle quali 24 in prima aliquota e 3 in seconda. Particolare attenzione richiede, inoltre, la gestione della procedura relativa al biennio 2008-2009, che deve necessariamente contemperare l'introduzione dal 2010 del citato nuovo sistema con l'esigenza di garantire le aspettative degli ufficiali che, valutati e non promossi per la prima volta negli anni 2006 e 2007, attendono, sulla base della normativa vigente, di essere rivalutati in seconda aliquota rispettivamente negli anni 2008 e 2009, con concrete possibilità di essere promossi. Ne consegue che, nel 2008 e nel 2009, si dovranno mantenere le tre aliquote, incrementando la prima secondo il nuovo modello (a 24 promozioni) e riservando la seconda (12 promozioni) ai citati ufficiali. Il nuovo regime transitorio non comporta oneri nella considerazione
 

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che viene mantenuto immutato il volume organico nel grado di colonnello (321 unità). Tale limite numerico risulta rispettato sia a partire dal 2010, grazie alla riduzione delle promozioni annue complessive (da 29,5 a 27), sia nel breve periodo 2008-2009, in cui le 12 promozioni della seconda aliquota costituiscono, di fatto, la prosecuzione delle procedure di avanzamento già realizzate, nel 2006 e nel 2007, con il sistema previgente. Anche in tale fase, infatti, il temporaneo incremento delle promozioni è integralmente compensato con la previsione della successiva diminuzione da 29,5 a 27 delle promozioni annue complessive sino al 2017.
      In tale contesto, per garantire un armonico sviluppo dei ruoli e superare contingenti anomalie risultanti da immissioni disomogenee, il comma 1, lettera g), numero 6), proroga, sino al 31 dicembre 2016 compreso, il regime transitorio di cui al comma 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, in relazione a indifferibili esigenze istituzionali, possano essere modificati il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione, le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi.
      Il comma 2 precisa che dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), numero 5, e h), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché il numero delle promozioni risultanti con il nuovo regime è e rimarrà uguale a quello del regime previgente.
      L'articolo 7 è inteso a integrare la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri (ARQ), coniugando le esigenze funzionali delle Forze armate con quelle del personale interessato.
      In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che le eccedenze che si verificano nei gradi di generale e di colonnello possano essere eliminate anche attraverso il collocamento in ARQ, a domanda, del personale con anzianità contributiva pari a quaranta anni o che si trovi a cinque anni dal limite di età.
      Il comma 1, lettera b), prevede l'esclusione dal collocamento in ARQ degli ufficiali che ricoprano posizioni di particolare livello in ambito internazionale (alti comandi NATO e internazionali).
      Il comma 2 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Tale disposizione prevede che al personale in ARQ «competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio». L'articolo in esame è diretto a chiarire che gli assegni da corrispondere sono da intendere comprensivi delle sole indennità fisse e continuative percepite dal personale alla vigilia del transito in ARQ e non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.
      Il comma 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, chiarendo che nei benefìci spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente rientrano tutti i benefìci legati al raggiungimento del limite di età, di cui al comma 3 dello stesso articolo 43. Ciò in ragione del fatto che la ratio della norma in questione è proprio quella di equiparare a tutti gli effetti il militare che cessi a domanda dalla posizione dell'ARQ a quello che permanga in tale posizione fino al raggiungimento dei limiti di età. La conferma di ciò è fornita, tra l'altro, anche dal comma 5 del medesimo articolo 43, concernente la diversa fattispecie del collocamento in ausiliaria a domanda degli ufficiali che si trovino a non più di quattro anni dal limite di età, il quale prevede:

          1) la corresponsione agli ufficiali in questione del medesimo trattamento economico spettante agli ufficiali in ARQ collocati in congedo a domanda, ai sensi del comma 4, ossia di quello riconosciuto a coloro i quali cessano dal servizio per limiti di età, a norma del comma 3;

 

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          2) l'equiparazione, a tutti gli effetti, del collocamento in ausiliaria a domanda con la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

      Quest'ultima precisazione, unita alla prima statuizione che rinvia alla disciplina degli ufficiali che cessano a domanda dall'ARQ, conferma che anche per tale ultima categoria di personale il collocamento in congedo, anche se a domanda, vada comunque considerato corrispondente, sotto ogni profilo, a quello per il raggiungimento dei limiti di età.
      Il comma 4 è inteso a consentire al personale in ARQ di poter usufruire immediatamente dei rimborsi e delle indennità per il trasferimento di mobili e masserizie dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto, estendendo l'ambito di applicazione dell'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, che attualmente consente di corrisponderli al solo personale collocato a riposo. Il personale in questione potrà anticipare il proprio trasferimento al domicilio eletto all'atto del transito in ARQ o, comunque, nell'arco dell'intero periodo da trascorrere nella citata posizione. L'applicazione del beneficio è ammessa una sola volta e non può essere nuovamente richiesta all'atto del definitivo collocamento in congedo. Le disposizioni in esame, prevedendo una mera anticipazione dell'esercizio di diritti comunque spettanti in periodi successivi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esse, peraltro, agevolano la liberazione degli alloggi di servizio eventualmente occupati dagli interessati.
      Il comma 5 estende al coniuge dell'ufficiale collocato in ARQ il diritto al trasferimento nella sede di servizio più vicina alla località in cui il militare ha eletto domicilio, attualmente riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, solo al coniuge del militare in servizio permanente effettivo. Anche questo diritto può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio, e non può essere nuovamente esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo.
      L'articolo 8 prevede modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
      In particolare, il comma 1, lettera a), in materia di reclutamento nel ruolo dei marescialli, prevede:

          1) le riserve di posti a favore dei congiunti del personale deceduto in servizio e dei frequentatori delle scuole militari;

          2) il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quale requisito per la partecipazione ai concorsi;

          3) l'immissione nel ruolo dei marescialli del personale proveniente dai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente con la medesima decorrenza dell'immissione del personale proveniente dall'esterno, per gli allievi che hanno superato lo stesso corso di formazione della durata di due anni accademici, e con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dall'esterno, per gli allievi che non hanno superato il corso ovvero che hanno superato corsi di durata inferiore.

      Il comma 1, lettera b), interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti. La disciplina attualmente in vigore prevede che siano inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore coloro che alla data del 31 dicembre abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e all'articolo 33 del decreto legislativo n. 198 del 1995. In base a tali previsioni il personale per essere valutato deve, a seconda della Forza armata, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ed imbarco previsti dalle tabelle «C1», «C2» e «C3» allegate al decreto legislativo n 196

 

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del 1995. L'intervento normativo è volto a stabilire che i periodi minimi in parola possano, invece, essere determinati dal Capo di stato maggiore di Forza armata, in modo da assicurare il necessario carattere di flessibilità al sistema, in relazione alle reali esigenze di impiego del personale.
      L'articolo 9 dispone una modifica al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, volta a prevedere, come per le altre Forze armate, che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esami che il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti deve compiere ai fini dell'avanzamento al grado superiore, attualmente previsti dalla tabella «D» del decreto legislativo n. 198 del 1995, siano invece determinati dal Comandante generale dell'Arma.
      L'articolo 10 è volto ad estendere al personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente e musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma e delle Forze armate, e corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri, la disciplina che prevede l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative. L'esigenza è venuta alla luce in occasione dell'episodio accaduto il 31 maggio 2005 in Iraq, riguardante l'equipaggio di un elicottero, composto da due ufficiali e due sottufficiali, che nella fase di rientro da una missione di aviotrasporto di personale è precipitato nella notte causando la morte dei quattro militari a bordo. A seguito del tragico evento, agli ufficiali deceduti è stata conferita la promozione al grado superiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 37 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i quali prevedono, in caso di infermità o di decesso per servizio, l'attribuzione della promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, senza che sia richiesta la sussistenza delle condizioni previste per l'avanzamento. Non è stato possibile, invece, conferire analoga promozione ai sottufficiali deceduti, perché la normativa vigente in materia di avanzamento in particolari condizioni e per meriti eccezionali a favore del personale militare dei ruoli non direttivi, prevista dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, per l'Arma dei carabinieri, richiede, quale presupposto applicativo, l'aver maturato le condizioni per l'avanzamento, presupposto non sussistente per i due sottufficiali in questione. La disposizione è intesa a sanare tale disparità di trattamento riferita a categorie di personale, ufficiali, sottufficiali e volontari, tutte impegnate in maniera sinergica e congiunta nelle medesime operazioni ad alta intensità di rischio e negli stessi teatri operativi, prevedendo anche per il personale militare non direttivo, nelle medesime circostanze, la promozione al grado superiore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza ovvero, per i primi marescialli, al grado di sottotenente dei ruoli speciali degli ufficiali, con mantenimento del trattamento economico eventualmente più favorevole.
      L'articolo 11 è inteso a modificare la legge 20 febbraio 2006, n. 79, che prevede l'istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito. In particolare, è modificato il requisito per la partecipazione al concorso riservato, in fase di prima attuazione della legge, ai docenti che hanno svolto in passato attività di insegnamento di lingue estere presso la scuola dell'Esercito, portandolo da quattrocento settimane nel decennio precedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande a trecentododici settimane.
      L'articolo 12 prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sia
 

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adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento delle scuole militari dell'Esercito («Nunziatella» e «Teuliè»), prevedendo, altresì, i titoli di merito per l'ammissione del personale proveniente dalle predette scuole ai corsi dell'Accademia militare. La disposizione si pone in linea con le analoghe previsioni relative alla scuola navale militare «Francesco Morosini» e alla scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»
      L'articolo 13 è inteso a integrare talune disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207, istitutiva della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero. In particolare, è prevista, nel caso di conferimento alla memoria, in mancanza di congiunti, la consegna al reparto di appartenenza dell'insignito. È, altresì, stabilito che del conferimento della Croce d'onore sia data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale, previsto dall'articolo 53 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell'amministrazione di appartenenza dell'insignito e che la consegna abbia luogo in occasione di una festa nazionale.
      L'articolo 14 prevede che della concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra al valor militare sia data notizia anche nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
      L'articolo 15 è inteso a modificare talune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 25, riguardante l'Ordine Militare d'Italia. In particolare, è modificata la composizione del Consiglio dell'Ordine in modo che l'Arma dei carabinieri, elevata al rango di Forza armata dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, assuma in seno al Consiglio stesso una collocazione autonoma, al pari delle altre Forze armate. È, altresì, stabilito che del conferimento delle decorazioni dell'Ordine sia data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza dell'insignito e che la consegna abbia luogo in occasione di una festa nazionale e sia effettuata, nel caso di conferimento alla memoria, in mancanza di congiunti, al reparto di appartenenza dell'insignito.
      L'articolo 16 prevede disposizioni transitorie riferite all'articolo 25 del decreto legislativo n. 490 del 1997, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del presente disegno di legge, riguardante l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, all'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), riguardante l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica.
      L'articolo 17 dispone, in relazione alle modifiche previste dall'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 2), riguardante il ruolo degli ufficiali del Corpo del genio navale della Marina, l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, al fine di eliminare le vigenti preclusioni all'impiego del personale della Marina nel settore infrastrutture della Forza armata.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

      Le disposizioni previste dal disegno di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quelle di cui all'articolo 10, secondo quanto di seguito illustrato.

Articolo 1

      Fissa a diciotto anni l'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2

      Modifica le disposizioni in materia di licenze e assenze per malattia previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, che disciplina il trattamento economico del personale in servizio all'estero presso enti, organismi e comandi internazionali.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti di bilancio sono calcolati sulle presenze effettive.

Articolo 3

      La disposizione chiarisce, in via interpretativa, che l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, riguardante la corresponsione dell'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, si applica esclusivamente al personale militare.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione ad alcune sentenze che hanno riconosciuto al personale civile della Difesa il diritto alla percezione di tale indennità, considerato il costo medio annuo pari a circa 5.156 euro per ciascuna unità di personale, si possono prefigurare risparmi di spesa secondo il seguente prospetto:


PERSONALE INTERESSATO
UNITÀ
ONERE
Vincitori ricorso 106 546.536
Ricorsi pendenti 326 1.680.856
Restante personale impiegato nell'area operativa 27.821 143.445.076
Totale... 28.253 145.672.468
 

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Articolo 4

      Prevede riserve di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a favore di parenti del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti, nonché, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, anche a favore di parenti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

      Prevede modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, e alla legge 10 aprile 1954, n. 113, recante disposizioni in materia di stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
      In particolare, il comma 1, lettera a), è inteso a modificare la sola denominazione dei ruoli normale e speciale del corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), prevede che il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta dagli ufficiali sia sospeso durante l'aspettativa per motivi privati, il congedo straordinario senza assegni ovvero l'aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e l'aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera c), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera d), è inteso a valorizzare l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, stabilendo, per tutti, che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione venga considerata ai fini della determinazione dell'ordine di anzianità in ruolo.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera e), in materia di reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica, individua il titolo universitario il cui conseguimento o mancato conseguimento condiziona l'applicazione delle disposizioni sui trasferimenti di ruolo d'autorità al termine dei corsi dell'Accademia

 

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aeronautica (articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 490 del 1997).
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera f), numero 1), è inteso a consentire il transito nei ruoli normali dei Corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il transito consentito al solo personale militare in servizio.
      Il comma 1, lettera f), numero 2), è inteso a riunire nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al Corpo delle armi navali o ad altri Corpi della Marina.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il transito consentito al solo personale militare in servizio.
      Il comma 1, lettera g), è inteso a prorogare, fino all'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche, le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, già prorogate fino all'anno 2009 dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha introdotto l'articolo 60-bis citato.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non comportando modifiche al numero annuale delle promozioni al grado superiore.
      Il comma 1, lettera h), numeri 1) e 2), prevede disposizioni in materia di collocamento del personale in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), chiarendo le modalità di calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 65, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che il decreto, che annualmente determina le consistenze del personale militare in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, deve assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle risorse finanziarie rese disponibili dalla legislazione vigente (tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000; tabella C allegata alla legge n. 226 del 2004).
      Il comma 1, lettera h), numero 3), in relazione alla modifica prevista dal comma 1, lettera d), numero 2), elimina il riferimento all'impiego esclusivo di ufficiali del genio dell'Esercito presso le direzioni del genio militare per la Marina.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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      Il comma 1, lettera i), è inteso ad integrare il testo della nota [a] apposta in calce al quadro VIII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, riguardante l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina, nella parte in cui, nel determinare il numero di promozioni a scelta al grado di capitano di vascello da effettuare annualmente, nell'ambito di un ciclo di tre anni, nulla dispone con riguardo al primo anno del ciclo.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo il numero di promozioni previsto per il primo anno del ciclo corrispondente a quello minimo stabilito per l'avanzamento al grado di capitano di vascello dalla nona colonna dello stesso quadro VIII.

Articolo 6

      Prevede modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
      In particolare, il comma 1, lettere a) e f), prevede disposizioni relative al ciclo formativo degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), è inteso ad estendere agli ufficiali dell'Arma le disposizioni sugli obblighi di servizio degli ufficiali appartenenti ai Corpi sanitari delle Forze armate, nonché sulla sospensione del computo della ferma obbligatoria durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di congedo straordinario senza assegni ovvero di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, introdotte nel decreto legislativo n. 490 del 1997 dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Le lettere c), e), g), numero 5), e h) del comma 1 sono intese a modificare il sistema di avanzamento al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri, trasformandolo da avanzamento a scelta in avanzamento ad anzianità.
      La disposizione viene adottata, come precisato al comma 2, senza che derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il numero delle promozioni al grado di maggiore conferite ai capitani del ruolo normale e del ruolo speciale ai sensi degli articoli 16, 18 e 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal comma 1, è pari al numero delle promozioni che sarebbero state conferite annualmente ai capitani del ruolo normale e del ruolo speciale in applicazione del regime vigente prima delle modificazioni.
      Il comma 1, lettera d), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti e comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.

 

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      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 4), è inteso a introdurre disposizioni transitorie, a partire dal 2010 e fino a tutto il 2017, per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il volume organico dei colonnelli rimane invariato (321 unità) e il numero totale di promozioni annue viene ridotto da 29,5 a 27, delle quali 24 in prima aliquota e 3 in seconda.
      Il comma 1, lettera g), numero 6), proroga, sino al 31 dicembre 2016, il regime transitorio di cui al comma 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, in relazione a indifferibili esigenze istituzionali, possano essere modificati il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto restano ferme le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle n. 1, n. 2 e n. 3 allegate al decreto legislativo n. 298 del 2000.

Articolo 7

      È inteso ad integrare la disciplina in materia di aspettativa per riduzione di quadri (ARQ).
      In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce, nell'ambito dell'ordine di collocamento in ARQ, il personale con anzianità contributiva pari a quaranta anni o che si trovi a cinque anni dal limite di età, che ne faccia espressa domanda.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), prevede l'esclusione dal collocamento in ARQ degli ufficiali che ricoprano posizioni di particolare livello in ambito internazionale (alti comandi NATO e internazionali).
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 2 è inteso a chiarire, in via interpretativa, che gli assegni da corrispondere al personale in ARQ sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative percepite dal personale alla vigilia del transito in ARQ e non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, chiarendo che i benefìci spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente comprendono tutti i benefìci

 

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legati al raggiungimento del limite di età, di cui al comma 3 dello stesso articolo 43.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 4 è inteso a consentire al personale in ARQ di poter usufruire immediatamente dei rimborsi e delle indennità per il trasferimento di mobili e masserizie dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto, attualmente corrisposti solo al momento del collocamento a riposo.
      Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto prevedono la mera anticipazione dell'esercizio di diritti comunque spettanti in periodi successivi.
      Il comma 5 è inteso a riconoscere al coniuge dell'ufficiale collocato in ARQ il diritto al trasferimento nella sede di servizio più vicina alla località in cui il militare ha eletto domicilio, attualmente previsto solo per il coniuge del militare in servizio permanente effettivo.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 8

      Prevede modifiche del decreto legislativo n. 196 del 1995, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
      In particolare, il comma 1, lettera a), in materia di reclutamento nel ruolo dei marescialli, prevede disposizioni sulle riserve dei posti e sui requisiti di partecipazione ai concorsi.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Il comma 1, lettera b), interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, prevedendo che i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ed imbarco da compiere per l'inclusione nelle aliquote di valutazione siano determinati dal Capo di stato maggiore di Forza armata.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 9

      Prevede una modifica al decreto legislativo n. 198 del 1995, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Arma dei carabinieri.
      In particolare, il comma 1 interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, prevedendo che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esami da compiere per

 

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l'inclusione nelle aliquote di valutazione siano determinati dal Comandante generale dell'Arma.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10

      Prevede l'avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente e musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma e delle Forze armate, e corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri, in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative.
      La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valutati in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, secondo quanto evidenziato nell'allegata scheda tecnica.

Articolo 11

      Modifica uno dei requisiti previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 79, per la partecipazione dei docenti che hanno svolto attività di insegnamento di lingue estere presso la scuola dell'Esercito ai concorsi ad essi riservati.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre quelli già considerati dalla clausola di copertura finanziaria della stessa legge n. 79 del 2006.

Articolo 12

      Prevede l'adozione del regolamento delle scuole militari dell'Esercito («Nunziatella» e «Teuliè»).
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 13

      Prevede disposizioni integrative della legge 10 ottobre 2005, n. 207, istitutiva della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero, con riguardo al conferimento alla memoria, alla pubblicità e alla consegna dell'onorificenza.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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Articolo 14

      Prevede che della concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare sia data notizia anche nel sito istituzionale della rete internet dell'amministrazione di appartenenza.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 15

      È inteso a modificare talune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 25, riguardante l'Ordine Militare d'Italia. In particolare, è ampliata la composizione del Consiglio dell'Ordine, dagli attuali cinque membri più il presidente a undici membri più il presidente.
      La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti del Consiglio non viene corrisposto alcun emolumento, neanche sotto forma di gettone di presenza.

Articolo 16

      Prevede disposizioni transitorie riferite all'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito e dell'Aeronautica.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 17

      Prevede disposizioni abrogative.
      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      L'intervento normativo si rende necessario per adeguare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione all'esigenza di conseguire più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.

B) Analisi del quadro normativo.

      Il disegno di legge è composto da diciassette articoli, suddivisi in quattro capi, che recano, rispettivamente, le disposizioni relative al personale militare (capo I, articoli da 1 a 10, raggruppati in tre sezioni, che comprendono, rispettivamente, le disposizioni comuni, le disposizioni relative agli ufficiali e quelle riguardanti il personale militare non direttivo), le disposizioni in materia di Istituti di formazione (capo II, articolo 11 e 12), quelle riguardanti le onorificenze (capo III, articoli da 13 a 15) e le disposizioni finali (capo IV, articoli 16 e 17).
      Con riguardo alle disposizioni relative al personale militare, le previste modifiche non incidono sull'assetto generale dell'attuale sistema di reclutamento e di avanzamento degli ufficiali e del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, salvo per quanto attiene alle disposizioni intese a prevedere l'avanzamento al grado superiore del personale militare non direttivo in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative.
      È, tuttavia, disposta la proroga, fino all'anno 2015, delle disposizioni transitorie previste, per gli ufficiali, dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche, le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, già prorogate fino all'anno 2009 dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha introdotto l'articolo 60-bis citato.

 

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      Parimenti, con riguardo alle modifiche previste per l'Arma dei carabinieri, esse non incidono sull'assetto generale dell'attuale sistema di reclutamento e di avanzamento degli ufficiali e del personale non direttivo dell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, salvo per quanto attiene alle disposizioni intese a modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali al grado di maggiore, trasformandolo da avanzamento a scelta in avanzamento ad anzianità.
      Sono, peraltro, inserite, relativamente agli ufficiali, disposizioni transitorie, a partire dall'anno 2010 e fino all'anno 2017, riguardanti l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, nonché prorogato, sino al 31 dicembre 2016, il regime transitorio di cui al comma 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 298 del 2000, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, in relazione a indifferibili esigenze istituzionali, possano essere modificati il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi.
      Con riguardo alle disposizioni relative agli Istituti di formazione, le modifiche introdotte dall'articolo 12 sono intese a uniformare il livello della fonte normativa di disciplina delle scuole militari, prevedendo anche per le scuole militari dell'Esercito («Nunziatella» e «Teuliè») l'adozione di un regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come già previsto per la scuola navale militare «Francesco Morosini» (regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 agosto 2000, n. 302) e per la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» (regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2006, n. 212).
      Per le disposizioni in materia di onorificenze, è uniformata la disciplina in materia di pubblicità del conferimento e di consegna della Croce d'onore (legge 10 ottobre 2005, n. 207), delle medaglie al valor militare e della croce di guerra al valor militare (regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423).
      Quanto alla modifica della composizione del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia (legge 9 gennaio 1956, n. 25), essa si inquadra nella generale evoluzione della normativa riferita all'Arma dei carabinieri, conseguente all'elevazione della stessa al rango di Forza armata, disposta dalla legge 31 marzo 2000, n. 78.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Le disposizioni del presente provvedimento incidono direttamente sulle seguenti disposizioni:

          legge 8 luglio 1961, n. 642, recante « Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali»:

              articolo 5;

 

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          decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:

              articolo 2. Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri;

              articolo 7. Obblighi di servizio;

              articolo 19. Requisiti per la valutazione;

              articolo 25. Sottotenenti dell'Esercito;

              articolo 28. Sottotenenti dell'Aeronautica;

              articolo 30. Transito tra ruoli;

              articolo 30-bis. Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli;

              articolo 45. Unificazione dei ruoli;

              articolo 46. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente;

              articolo 52. Istituzione dei ruoli speciali;

              articolo 53. Transito tra i ruoli. Disposizioni varie;

              articolo 60-bis. Avanzamento. Modifiche del regime transitorio;

              articolo 60-ter. Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali;

              articolo 61. Avanzamento. Regime transitorio;

              articolo 65. Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie;

          legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»:

              Tabella 1.

          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:

              articolo 6. Ruolo normale;

              articolo 10. Obblighi di servizio;

              articolo 16. Generalità;

              articolo 17. Requisiti per la valutazione;

              articolo 18. Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione;

              articolo 20. Ufficiali inferiori del ruolo normale;

              articolo 31. Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento;

 

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              Tabelle n. 1 e n. 2 allegate, relative ai ruoli normale e speciale.

          legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante «Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato»:

              articolo 7;

          legge 19 maggio 1986, n. 224, recante «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza»:

              articolo 43;

          legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia»:

              articolo 2. Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo;

          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento»:

              articolo 11. Reclutamento nel ruolo dei marescialli;

              articolo 16. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami;

          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»:

              articolo 33. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami;

          legge 20 febbraio 2006, n. 79, recante «Istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito»:

              articolo 1;

          decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»:

              articolo 2;

          legge 10 ottobre 2005, n. 207, recante «Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero»:

              articolo 1. Istituzione della Croce d'onore;

 

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          regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante «Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare»:

              articolo 23;

          legge 9 gennaio 1956, n. 25, recante «Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia»:

              articolo 3;

              articolo 5.

      È, inoltre, prevista l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, recante «Regio decreto che separa il servizio del genio per la regia marina da quello per la guerra nelle piazze di Spezia, Taranto, Venezia e Maddalena» e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, recante «Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina»

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Trattandosi di disposizioni riguardanti la Difesa e le Forze armate, materie di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del presente disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la disciplina delle materie riguardanti la Difesa e le Forze armate e l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

      È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Nel provvedimento non sono presenti nuove definizioni normative.

 

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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

      È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

      Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dal provvedimento sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      L'abrogazione implicita dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, per effetto delle previsioni del presente disegno di legge, è stata tradotta in abrogazione espressa.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente disegno di legge.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Non risultano iniziative legislative in materia attualmente all'esame del Parlamento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Destinatari dell'intervento.

      Destinatari diretti dell'intervento normativo sono il personale militare delle Forze armate, nonché l'amministrazione della Difesa, che ha competenza in materia di gestione di tale personale.

B) Obiettivi e risultati attesi.

      Obiettivo del presente disegno di legge è modificare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione ad esigenze di aggiornamento della relativa disciplina.
      Dalla sua attuazione si attende il conseguimento di più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

      Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto della regolamentazione, trattandosi di provvedimento legislativo che non presenta aspetti progettuali che non siano stati, comunque, già sperimentati.

D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

      Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dall'amministrazione della Difesa e le diverse modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
PERSONALE MILITARE

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
(Limiti di età).

      1. L'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è fissata al compimento del diciottesimo anno di età.
      2. L'età minima di cui al comma 1 e l'età massima prevista dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, devono essere possedute alla data di inizio dei corsi di formazione.
      3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, può essere arruolato al compimento del diciassettesimo anno di età. Il personale arruolato ai sensi del presente comma non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
      4. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» e «Teuliè», la scuola navale militare «Francesco Morosini» e la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

 

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Art. 2.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642).

      1. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937»;

          b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

      «In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo».

Art. 3.
(Interpretazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394).

      1. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che il personale ivi previsto è esclusivamente il personale militare. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sezione II
UFFICIALI

Art. 4.
(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali delle Forze armate).

      1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, il 25 per cento dei

 

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posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
      2. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al comma 1 è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e alla legge 10 aprile 1954, n. 113).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) agli articoli 2, comma 1, lettere e) e i), 25, comma 1, 45, commi 1 e 3, 46, comma 1, 52, comma 1, 53, comma 1, e 61, commi 1, 4 e 5, e alla tabella 1, quadri V e IX, le parole: «Corpo di amministrazione e di commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»; all'articolo 30-bis, comma 1, le parole: «Corpo di amministrazione e commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»;

          b) all'articolo 7, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

      «8-ter. Il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta ai sensi del presente articolo ovvero dell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sospeso durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di cui all'articolo 21,

 

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comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, di congedo straordinario senza assegni ovvero aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e riprende a far data dal giorno di rientro in servizio dell'ufficiale»;

          c) all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

          d) all'articolo 25:

              1) alla rubrica, dopo la parola: «Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e Tenenti»;

              2) al comma 1, dopo le parole: «Per i Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e i Tenenti »;

              3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla rideterminazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario»;

              4) al comma 2:

                  4.1) al primo periodo, le parole: «I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;

                  4.2) al secondo periodo, le parole: «I Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;

              5) al comma 3, le parole: «i Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali»;

 

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              6) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»;

          e) all'articolo 28:

              1) al comma 7, alinea, le parole: «che non completino gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che non conseguano la laurea magistrale o un titolo di studio equiparato»;

              2) al comma 8, le parole: «che abbiano completato gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano conseguito la laurea o un titolo di studio equiparato»;

          f) all'articolo 30:

              1) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo.
      6-ter. Il transito di cui al comma 6-bis avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113»;

              2) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

      «11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.

 

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      11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
      11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati sulla base dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo»;

          g) all'articolo 60-bis, comma 1, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

          h) all'articolo 65:

              1) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e»;

              2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

      «9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento»;

              3) al comma 10, le parole: «il personale di cui all'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali dell'Esercito eventualmente impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina»;

 

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          i) alla tabella 2, quadro VIII, la nota [a] è sostituita dalla seguente:

              «[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e il terzo anno; 2 promozioni il secondo anno».

      2. Alla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «di Amministrazione e di Commissariato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di Commissariato».

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298).

      1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso d'applicazione della durata di due anni e un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolati dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;

          b) all'articolo 10, comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 8-bis e 8-ter»;

          c) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;

          d) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

          e) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

 

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          f) all'articolo 20:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al termine del ciclo formativo di cui all'articolo 6, comma 1-ter, l'anzianità relativa degli ufficiali del ruolo normale è rideterminata con decreto ministeriale, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I sottotenenti del ruolo normale che non superano, per una sola volta, uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno»;

              3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto, nella rideterminazione dell'anzianità di cui al comma 1, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità»;

          g) all'articolo 31:

              1) al comma 4, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;

              2) al comma 4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

                  «d-bis) per l'avanzamento al grado di colonnello le aliquote di valutazione sono fissate con decreto del Ministro

 

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della difesa in modo da includere in ordine di ruolo:

                  1) per l'anno 2008:

                  1.1) nella prima aliquota, i tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

                  1.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;

                  1.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;

                  2) per l'anno 2009:

                  2.1) nella prima aliquota, oltre ai tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni, gli ufficiali valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. Il numero degli ufficiali da includere per la prima volta nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

                  2.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;

                  2.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;

                  d-ter) per l'avanzamento al grado di colonnello dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale

 

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uguale o anteriore al 30 agosto 1994, i tenenti colonnelli sono inclusi esclusivamente in due distinte aliquote di valutazione fissate con decreto del Ministro della difesa in modo da includere in ordine di ruolo:

              1) nella prima aliquota, oltre agli ufficiali già valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;

              2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a 13 anni. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella prima aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella seconda aliquota»;

          3) al comma 5, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;

          4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato nelle seguenti misure:

          a) per l'anno 2008:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.1);

 

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              2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.2);

              3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.3);

          b) per l'anno 2009:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.1);

              2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.2);

              3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.3);

          c) dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994:

              1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 1);

              2) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 2)»;

          5) il comma 9 è abrogato;

          6) al comma 14, le parole: «Sino all'anno 2007 compreso,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le aliquote di valutazione degli ufficiali formate sino al 31 dicembre 2016 compreso,»;

          h) le tabelle n. 1 e n. 2 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle n. 1 e n. 2 di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

      2. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), numero  5), e h), in materia

 

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di avanzamento al grado di maggiore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.
(Aspettativa per riduzione quadri).

      1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti:

              «ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;

              ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa», sono aggiunte le seguenti: «o ufficiali di pari rango che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

      2. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
      3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
      4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente

 

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dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo 23, decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami».

      5. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».

Sezione III

PERSONALE MILITARE NON DIRETTIVO

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

      1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11:

              1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I bandi di concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, possono prevedere riserve di posti, nel limite massimo complessivo

 

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del 30 per cento dei posti disponibili, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, e al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1952, n. 4487, in possesso dei requisiti prescritti»;

              2) al comma 2:

                  2.1) alla lettera a), il numero 4) è abrogato;

                  2.2) alla lettera a), numero 7), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

                  2.3) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

              3) al comma 3:

                  3.1) alla lettera a), alinea, le parole: «nel limite del 10%» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un terzo»;

                  3.2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

      «3-bis) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso»;

                  3.3) alla lettera b), alinea, le parole: «nel limite del 20%» sono sostituite dalle seguenti: «per la restante parte»;

 

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                  3.4) alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;

              4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. I posti di cui al comma 3, lettera a), rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al medesimo comma 3, lettera b), e viceversa»;

              5) al comma 4:

                  5.1) al primo periodo, dopo le parole: «due anni» è inserita la seguente: «accademici»;

                  5.2) al secondo periodo, le parole: «e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove» sono soppresse;

              6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. L'immissione nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, del personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), è disposta, per gli allievi che hanno superato il corso di cui al comma 4, con la stessa decorrenza del personale di cui al comma 1, lettera a), per gli allievi che hanno superato corsi di durata inferiore a quello di cui al comma 4, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;

              7) al comma 6:

                  7.1) le parole: «Ai restanti» sono sostituite dalla seguente: «Agli»;

                  7.2) le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis»;

 

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              8) il comma 8 è sostituito dal seguente:

          «8. Il personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), non ammesso a sostenere l'esame finale del corso di cui al comma 4, è immesso nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;

          b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

      1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole: «dalla allegata tabella "D"» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri».

Art. 10.
(Avanzamento al grado superiore del personale militare deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio in attività addestrative e operative).

      1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative od operative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole

 

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della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
 

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      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
ISTITUTI DI FORMAZIONE

Art. 11.
(Docenti presso la scuola di lingue estere dell'Esercito).

      1. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 79, le parole: «quattrocento settimane» sono sostituite dalle seguenti: «trecentododici settimane».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464).

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

      «3-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento delle scuole militari dell'Esercito, nel quale sono previsti anche i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia militare».

Capo III
ONORIFICENZE

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207).

      1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, le parole: «al comune di residenza dell'insignito» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «al reparto di appartenenza dell'insignito militare o al comune di residenza dell'insignito civile»;

          b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. Dell'attribuzione della Croce d'onore è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita dell'insignito.
      6-ter. La consegna della Croce d'onore agli insigniti viventi o ai congiunti degli insigniti deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale».

Art. 14.
(Modifica all'articolo 23 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423).

      1. All'articolo 23, primo comma, del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, dopo le parole: «nel proprio bollettino» sono inserite le seguenti: «, nel sito istituzionale».

Art. 15.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25).

      1. Alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3:

              1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «L'Ordine Militare d'Italia ha un Consiglio composto dal presidente e da undici membri, dei quali otto effettivi e tre supplenti. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra gli ufficiali in servizio permanente o in congedo decorati dell'Ordine, con uguale rappresentanza dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica

 

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e dell'Arma dei carabinieri. I membri supplenti sono nominati tra gli ufficiali in servizio permanente o in congedo decorati dell'Ordine appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, diverse da quella del presidente»;

              2) al quarto comma, le parole: «o dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica o dell'Arma dei carabinieri»;

          b) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Del conferimento di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita del decorato.
      La consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia ai decorati viventi o ai congiunti dei decorati deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale.
      In mancanza di congiunti dei decorati deceduti, le insegne delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono consegnate al reparto di appartenenza del decorato».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Disposizioni transitorie).

      1. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, anche ai corsi iniziati in anni accademici precedenti, fatte salve le decretazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,

 

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n. 490, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della presente legge, si applica, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, anche ai corsi iniziati in anni accademici precedenti.

Art. 17.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) l'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e successive modificazioni;

          b) il comma 4 dell'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Allegato Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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