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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3297 |
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge, composto da diciassette articoli, suddivisi in quattro capi, è inteso a modificare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione ad esigenze di aggiornamento della relativa disciplina per il conseguimento di più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.
a) in materia di licenza ordinaria, la durata di trenta giorni lavorativi, in luogo degli attuali trenta giorni di calendario per gli ufficiali e i sottufficiali e venti giorni per i militari di truppa, nonché la fruizione di quattro giornate di riposo ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, in linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 838 del 1973;
b) con riguardo alle assenze per infermità, la corresponsione del trattamento economico in misura intera per i primi quarantacinque giorni e la sospensione per il restante periodo, in luogo dell'attuale sospensione per tutta la durata del periodo, in linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 838 del 1973.
L'articolo 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)». La disposizione in esame prevede che l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 78 del 1983, sia corrisposta anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli enti e i reparti elencati nel medesimo articolo 3. I dubbi sorti riguardano l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'indennità, in quanto nella dizione «posizione di forza amministrata», a cui fa riferimento la disposizione, potrebbe rientrare non solo il personale militare, ma anche il personale civile. La disposizione in esame chiarisce che l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna può essere corrisposta, nell'ambito del personale che si trovi nella posizione di forza amministrata, al solo personale militare. A favore dell'interpretazione nel senso proposto dalla disposizione in esame militano i seguenti argomenti:
1) l'indennità di impiego operativo è un istituto di trattamento economico peculiare del personale militare. L'articolo 1 della legge n. 78 del 1983 («Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»), infatti, sotto la rubrica «Area di applicazione», nel prevedere che al personale militare compete un peculiare trattamento economico in relazione alla specificità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni (speciale stato giuridico, di carriera e di impiego, particolari requisiti di idoneità psico-fisica, assoluta e permanente disponibilità al servizio e alla mobilità di lavoro e di sede, specialità della disciplina, selettività dell'avanzamento, limiti di età), istituisce a favore di detto personale le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio;
2) riguardo al personale civile, per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi è previsto, invece, l'utilizzo delle risorse del Fondo unico di amministrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'accordo 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, relativo al personale del comparto «Ministeri»;
3) l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non può considerarsi applicabile al personale civile, in quanto è inserito in un provvedimento di concertazione inteso a disciplinare esclusivamente i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995), essendo stato adottato secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (recante disposizioni in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), nonché finanziato con i fondi destinati ai rinnovi contrattuali del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
2) l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, interpretato nel senso proposto dalla disposizione in esame, innova l'ordinamento giuridico, in quanto amplia l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 78 del 1983, in base alla quale l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna spetterebbe unicamente al personale militare incardinato nell'organico dei comandi, enti, reparti e unità di campagna indicati dallo stesso articolo 3, primo comma, e non anche al personale militare
1) la corresponsione agli ufficiali in questione del medesimo trattamento economico spettante agli ufficiali in ARQ collocati in congedo a domanda, ai sensi del comma 4, ossia di quello riconosciuto a coloro i quali cessano dal servizio per limiti di età, a norma del comma 3;
2) l'equiparazione, a tutti gli effetti, del collocamento in ausiliaria a domanda con la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.
Quest'ultima precisazione, unita alla prima statuizione che rinvia alla disciplina degli ufficiali che cessano a domanda dall'ARQ, conferma che anche per tale ultima categoria di personale il collocamento in congedo, anche se a domanda, vada comunque considerato corrispondente, sotto ogni profilo, a quello per il raggiungimento dei limiti di età.
Il comma 4 è inteso a consentire al personale in ARQ di poter usufruire immediatamente dei rimborsi e delle indennità per il trasferimento di mobili e masserizie dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto, estendendo l'ambito di applicazione dell'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, che attualmente consente di corrisponderli al solo personale collocato a riposo. Il personale in questione potrà anticipare il proprio trasferimento al domicilio eletto all'atto del transito in ARQ o, comunque, nell'arco dell'intero periodo da trascorrere nella citata posizione. L'applicazione del beneficio è ammessa una sola volta e non può essere nuovamente richiesta all'atto del definitivo collocamento in congedo. Le disposizioni in esame, prevedendo una mera anticipazione dell'esercizio di diritti comunque spettanti in periodi successivi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esse, peraltro, agevolano la liberazione degli alloggi di servizio eventualmente occupati dagli interessati.
Il comma 5 estende al coniuge dell'ufficiale collocato in ARQ il diritto al trasferimento nella sede di servizio più vicina alla località in cui il militare ha eletto domicilio, attualmente riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, solo al coniuge del militare in servizio permanente effettivo. Anche questo diritto può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio, e non può essere nuovamente esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo.
L'articolo 8 prevede modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
In particolare, il comma 1, lettera a), in materia di reclutamento nel ruolo dei marescialli, prevede:
1) le riserve di posti a favore dei congiunti del personale deceduto in servizio e dei frequentatori delle scuole militari;
2) il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quale requisito per la partecipazione ai concorsi;
3) l'immissione nel ruolo dei marescialli del personale proveniente dai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente con la medesima decorrenza dell'immissione del personale proveniente dall'esterno, per gli allievi che hanno superato lo stesso corso di formazione della durata di due anni accademici, e con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dall'esterno, per gli allievi che non hanno superato il corso ovvero che hanno superato corsi di durata inferiore.
Il comma 1, lettera b), interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti. La disciplina attualmente in vigore prevede che siano inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore coloro che alla data del 31 dicembre abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e all'articolo 33 del decreto legislativo n. 198 del 1995. In base a tali previsioni il personale per essere valutato deve, a seconda della Forza armata, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ed imbarco previsti dalle tabelle «C1», «C2» e «C3» allegate al decreto legislativo n 196
Le disposizioni previste dal disegno di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quelle di cui all'articolo 10, secondo quanto di seguito illustrato.
Fissa a diciotto anni l'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Modifica le disposizioni in materia di licenze e assenze per malattia previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, che disciplina il trattamento economico del personale in servizio all'estero presso enti, organismi e comandi internazionali.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti di bilancio sono calcolati sulle presenze effettive.
La disposizione chiarisce, in via interpretativa, che l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, riguardante la corresponsione dell'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, si applica esclusivamente al personale militare.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione ad alcune sentenze che hanno riconosciuto al personale civile della Difesa il diritto alla percezione di tale indennità, considerato il costo medio annuo pari a circa 5.156 euro per ciascuna unità di personale, si possono prefigurare risparmi di spesa secondo il seguente prospetto:
UNITÀ
| ONERE
| Vincitori ricorso
| 106
| 546.536
| Ricorsi pendenti
| 326
| 1.680.856
| Restante personale impiegato nell'area operativa
| 27.821
| 143.445.076
| Totale...
| 28.253
| 145.672.468 | |
Prevede riserve di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a favore di parenti del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti, nonché, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, anche a favore di parenti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prevede modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, e alla legge 10 aprile 1954, n. 113, recante disposizioni in materia di stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
In particolare, il comma 1, lettera a), è inteso a modificare la sola denominazione dei ruoli normale e speciale del corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1, lettera b), prevede che il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta dagli ufficiali sia sospeso durante l'aspettativa per motivi privati, il congedo straordinario senza assegni ovvero l'aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e l'aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1, lettera c), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1, lettera d), è inteso a valorizzare l'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, stabilendo, per tutti, che la valutazione conseguita al termine del corso di applicazione venga considerata ai fini della determinazione dell'ordine di anzianità in ruolo.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1, lettera e), in materia di reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica, individua il titolo universitario il cui conseguimento o mancato conseguimento condiziona l'applicazione delle disposizioni sui trasferimenti di ruolo d'autorità al termine dei corsi dell'Accademia
Prevede modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
In particolare, il comma 1, lettere a) e f), prevede disposizioni relative al ciclo formativo degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1, lettera b), è inteso ad estendere agli ufficiali dell'Arma le disposizioni sugli obblighi di servizio degli ufficiali appartenenti ai Corpi sanitari delle Forze armate, nonché sulla sospensione del computo della ferma obbligatoria durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di congedo straordinario senza assegni ovvero di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, introdotte nel decreto legislativo n. 490 del 1997 dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le lettere c), e), g), numero 5), e h) del comma 1 sono intese a modificare il sistema di avanzamento al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri, trasformandolo da avanzamento a scelta in avanzamento ad anzianità.
La disposizione viene adottata, come precisato al comma 2, senza che derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto il numero delle promozioni al grado di maggiore conferite ai capitani del ruolo normale e del ruolo speciale ai sensi degli articoli 16, 18 e 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dal comma 1, è pari al numero delle promozioni che sarebbero state conferite annualmente ai capitani del ruolo normale e del ruolo speciale in applicazione del regime vigente prima delle modificazioni.
Il comma 1, lettera d), prevede che gli obblighi di comando o imbarco ai fini dell'avanzamento al grado superiore possano essere svolti non solo presso enti, reparti e comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche.
È inteso ad integrare la disciplina in materia di aspettativa per riduzione di quadri (ARQ).
In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce, nell'ambito dell'ordine di collocamento in ARQ, il personale con anzianità contributiva pari a quaranta anni o che si trovi a cinque anni dal limite di età, che ne faccia espressa domanda.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1, lettera b), prevede l'esclusione dal collocamento in ARQ degli ufficiali che ricoprano posizioni di particolare livello in ambito internazionale (alti comandi NATO e internazionali).
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 2 è inteso a chiarire, in via interpretativa, che gli assegni da corrispondere al personale in ARQ sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative percepite dal personale alla vigilia del transito in ARQ e non anche di quelle derivanti da nuovi istituti retributivi introdotti successivamente.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 3 è inteso a risolvere dubbi interpretativi sorti in merito all'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, chiarendo che i benefìci spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente comprendono tutti i benefìci
Prevede modifiche del decreto legislativo n. 196 del 1995, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
In particolare, il comma 1, lettera a), in materia di reclutamento nel ruolo dei marescialli, prevede disposizioni sulle riserve dei posti e sui requisiti di partecipazione ai concorsi.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 1, lettera b), interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, prevedendo che i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio ed imbarco da compiere per l'inclusione nelle aliquote di valutazione siano determinati dal Capo di stato maggiore di Forza armata.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prevede una modifica al decreto legislativo n. 198 del 1995, recante disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare non direttivo dell'Arma dei carabinieri.
In particolare, il comma 1 interviene in materia di avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, prevedendo che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esami da compiere per
Prevede l'avanzamento al grado superiore del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente e musicisti, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma e delle Forze armate, e corrispondenti ruoli e categorie dell'Arma dei carabinieri, in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative.
La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, valutati in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, secondo quanto evidenziato nell'allegata scheda tecnica.
Modifica uno dei requisiti previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 79, per la partecipazione dei docenti che hanno svolto attività di insegnamento di lingue estere presso la scuola dell'Esercito ai concorsi ad essi riservati.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre quelli già considerati dalla clausola di copertura finanziaria della stessa legge n. 79 del 2006.
Prevede l'adozione del regolamento delle scuole militari dell'Esercito («Nunziatella» e «Teuliè»).
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prevede disposizioni integrative della legge 10 ottobre 2005, n. 207, istitutiva della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero, con riguardo al conferimento alla memoria, alla pubblicità e alla consegna dell'onorificenza.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prevede che della concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare sia data notizia anche nel sito istituzionale della rete internet dell'amministrazione di appartenenza.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
È inteso a modificare talune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 25, riguardante l'Ordine Militare d'Italia. In particolare, è ampliata la composizione del Consiglio dell'Ordine, dagli attuali cinque membri più il presidente a undici membri più il presidente.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti del Consiglio non viene corrisposto alcun emolumento, neanche sotto forma di gettone di presenza.
Prevede disposizioni transitorie riferite all'iter formativo previsto per gli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito e dell'Aeronautica.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prevede disposizioni abrogative.
Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo si rende necessario per adeguare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione all'esigenza di conseguire più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.
B) Analisi del quadro normativo.
Il disegno di legge è composto da diciassette articoli, suddivisi in quattro capi, che recano, rispettivamente, le disposizioni relative al personale militare (capo I, articoli da 1 a 10, raggruppati in tre sezioni, che comprendono, rispettivamente, le disposizioni comuni, le disposizioni relative agli ufficiali e quelle riguardanti il personale militare non direttivo), le disposizioni in materia di Istituti di formazione (capo II, articolo 11 e 12), quelle riguardanti le onorificenze (capo III, articoli da 13 a 15) e le disposizioni finali (capo IV, articoli 16 e 17).
Con riguardo alle disposizioni relative al personale militare, le previste modifiche non incidono sull'assetto generale dell'attuale sistema di reclutamento e di avanzamento degli ufficiali e del personale militare non direttivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, salvo per quanto attiene alle disposizioni intese a prevedere l'avanzamento al grado superiore del personale militare non direttivo in caso di decesso ovvero di inabilità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative e operative.
È, tuttavia, disposta la proroga, fino all'anno 2015, delle disposizioni transitorie previste, per gli ufficiali, dall'articolo 60-bis del decreto legislativo n. 490 del 1997, riguardanti la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l'aliquota unica di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali in luogo delle tre previste a regime formate sulla base dell'anzianità di grado, le promozioni cicliche, le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, già prorogate fino all'anno 2009 dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha introdotto l'articolo 60-bis citato.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Le disposizioni del presente provvedimento incidono direttamente sulle seguenti disposizioni:
legge 8 luglio 1961, n. 642, recante « Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali»:
articolo 5;
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
articolo 2. Ruoli degli ufficiali delle Forze Armate con esclusione di quelli dell'Arma dei Carabinieri;
articolo 7. Obblighi di servizio;
articolo 19. Requisiti per la valutazione;
articolo 25. Sottotenenti dell'Esercito;
articolo 28. Sottotenenti dell'Aeronautica;
articolo 30. Transito tra ruoli;
articolo 30-bis. Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli;
articolo 45. Unificazione dei ruoli;
articolo 46. Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente;
articolo 52. Istituzione dei ruoli speciali;
articolo 53. Transito tra i ruoli. Disposizioni varie;
articolo 60-bis. Avanzamento. Modifiche del regime transitorio;
articolo 60-ter. Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali;
articolo 61. Avanzamento. Regime transitorio;
articolo 65. Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie;
legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»:
Tabella 1.
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»:
articolo 6. Ruolo normale;
articolo 10. Obblighi di servizio;
articolo 16. Generalità;
articolo 17. Requisiti per la valutazione;
articolo 18. Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione;
articolo 20. Ufficiali inferiori del ruolo normale;
articolo 31. Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento;
Tabelle n. 1 e n. 2 allegate, relative ai ruoli normale e speciale.
legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante «Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato»:
articolo 7;
legge 19 maggio 1986, n. 224, recante «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza»:
articolo 43;
legge 29 marzo 2001, n. 86, recante «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia»:
articolo 2. Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo;
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento»:
articolo 11. Reclutamento nel ruolo dei marescialli;
articolo 16. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami;
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»:
articolo 33. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami;
legge 20 febbraio 2006, n. 79, recante «Istituzione del profilo di docente presso la scuola di lingue estere dell'Esercito»:
articolo 1;
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549»:
articolo 2;
legge 10 ottobre 2005, n. 207, recante «Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero»:
articolo 1. Istituzione della Croce d'onore;
regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante «Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare»:
articolo 23;
legge 9 gennaio 1956, n. 25, recante «Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia»:
articolo 3;
articolo 5.
È, inoltre, prevista l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, recante «Regio decreto che separa il servizio del genio per la regia marina da quello per la guerra nelle piazze di Spezia, Taranto, Venezia e Maddalena» e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, recante «Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina»
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti la Difesa e le Forze armate, materie di esclusiva competenza, sulla base del Trattato sull'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del presente disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la disciplina delle materie riguardanti la Difesa e le Forze armate e l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Nel provvedimento non sono presenti nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Le modificazioni di disposizioni vigenti introdotte dal provvedimento sono effettuate con il ricorso alla tecnica della novella legislativa.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L'abrogazione implicita dell'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e dell'articolo 15, comma 4, del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, per effetto delle previsioni del presente disegno di legge, è stata tradotta in abrogazione espressa.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente disegno di legge.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non risultano iniziative legislative in materia attualmente all'esame del Parlamento.
A) Destinatari dell'intervento.
Destinatari diretti dell'intervento normativo sono il personale militare delle Forze armate, nonché l'amministrazione della Difesa, che ha competenza in materia di gestione di tale personale.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo del presente disegno di legge è modificare talune disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, Istituti di formazione e onorificenze, in relazione ad esigenze di aggiornamento della relativa disciplina.
Dalla sua attuazione si attende il conseguimento di più soddisfacenti livelli di efficienza delle Forze armate, necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1 della legge n. 331 del 2000.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto della regolamentazione, trattandosi di provvedimento legislativo che non presenta aspetti progettuali che non siano stati, comunque, già sperimentati.
D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Il provvedimento non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dall'amministrazione della Difesa e le diverse modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.
1. L'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è fissata al compimento del diciottesimo anno di età.
2. L'età minima di cui al comma 1 e l'età massima prevista dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, devono essere possedute alla data di inizio dei corsi di formazione.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, può essere arruolato al compimento del diciassettesimo anno di età. Il personale arruolato ai sensi del presente comma non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
4. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» e «Teuliè», la scuola navale militare «Francesco Morosini» e la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».
1. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937»;
b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo».
1. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che il personale ivi previsto è esclusivamente il personale militare. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, il 25 per cento dei
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, lettere e) e i), 25, comma 1, 45, commi 1 e 3, 46, comma 1, 52, comma 1, 53, comma 1, e 61, commi 1, 4 e 5, e alla tabella 1, quadri V e IX, le parole: «Corpo di amministrazione e di commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»; all'articolo 30-bis, comma 1, le parole: «Corpo di amministrazione e commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta ai sensi del presente articolo ovvero dell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sospeso durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di cui all'articolo 21,
c) all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;
d) all'articolo 25:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e Tenenti»;
2) al comma 1, dopo le parole: «Per i Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e i Tenenti »;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla rideterminazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario»;
4) al comma 2:
4.1) al primo periodo, le parole: «I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;
4.2) al secondo periodo, le parole: «I Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;
5) al comma 3, le parole: «i Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali»;
6) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»;
e) all'articolo 28:
1) al comma 7, alinea, le parole: «che non completino gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che non conseguano la laurea magistrale o un titolo di studio equiparato»;
2) al comma 8, le parole: «che abbiano completato gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano conseguito la laurea o un titolo di studio equiparato»;
f) all'articolo 30:
1) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo.
6-ter. Il transito di cui al comma 6-bis avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113»;
2) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati sulla base dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo»;
g) all'articolo 60-bis, comma 1, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
h) all'articolo 65:
1) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e»;
2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento»;
3) al comma 10, le parole: «il personale di cui all'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali dell'Esercito eventualmente impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina»;
i) alla tabella 2, quadro VIII, la nota [a] è sostituita dalla seguente:
«[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e il terzo anno; 2 promozioni il secondo anno».
2. Alla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «di Amministrazione e di Commissariato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di Commissariato».
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso d'applicazione della durata di due anni e un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolati dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;
b) all'articolo 10, comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 8-bis e 8-ter»;
c) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;
d) all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;
e) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;
f) all'articolo 20:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al termine del ciclo formativo di cui all'articolo 6, comma 1-ter, l'anzianità relativa degli ufficiali del ruolo normale è rideterminata con decreto ministeriale, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I sottotenenti del ruolo normale che non superano, per una sola volta, uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno»;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto, nella rideterminazione dell'anzianità di cui al comma 1, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità»;
g) all'articolo 31:
1) al comma 4, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;
2) al comma 4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) per l'avanzamento al grado di colonnello le aliquote di valutazione sono fissate con decreto del Ministro
1) per l'anno 2008:
1.1) nella prima aliquota, i tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;
1.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;
1.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;
2) per l'anno 2009:
2.1) nella prima aliquota, oltre ai tenenti colonnelli da valutare per la prima volta che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni, gli ufficiali valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro. Il numero degli ufficiali da includere per la prima volta nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;
2.2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli già valutati la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro;
2.3) nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano tredici o più anni di anzianità di grado;
d-ter) per l'avanzamento al grado di colonnello dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale
1) nella prima aliquota, oltre agli ufficiali già valutati per la prima, la seconda e la terza volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado non superiore a cinque anni. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non può superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20 per cento in relazione alla consistenza organica del grado e alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi;
2) nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianità di grado pari o superiore a 13 anni. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella prima aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella seconda aliquota»;
3) al comma 5, lettera d), le parole: «Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2003 all'anno 2007»;
4) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato nelle seguenti misure:
a) per l'anno 2008:
1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.1);
2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.2);
3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 1.3);
b) per l'anno 2009:
1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.1);
2) 12 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.2);
3) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella terza aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-bis), numero 2.3);
c) dall'anno 2010 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994:
1) 24 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella prima aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 1);
2) 3 unità, per i tenenti colonnelli compresi nella seconda aliquota di valutazione di cui al comma 4, lettera d-ter), numero 2)»;
5) il comma 9 è abrogato;
6) al comma 14, le parole: «Sino all'anno 2007 compreso,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le aliquote di valutazione degli ufficiali formate sino al 31 dicembre 2016 compreso,»;
h) le tabelle n. 1 e n. 2 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle n. 1 e n. 2 di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), numero 5), e h), in materia
1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo capoverso sono inseriti i seguenti:
«ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa», sono aggiunte le seguenti: «o ufficiali di pari rango che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».
2. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
3. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che i benefìci, ivi menzionati, sono quelli spettanti per raggiungimento dei limiti di età.
4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente
5. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo».
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I bandi di concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, possono prevedere riserve di posti, nel limite massimo complessivo
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), il numero 4) è abrogato;
2.2) alla lettera a), numero 7), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;
2.3) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a), alinea, le parole: «nel limite del 10%» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un terzo»;
3.2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso»;
3.3) alla lettera b), alinea, le parole: «nel limite del 20%» sono sostituite dalle seguenti: «per la restante parte»;
3.4) alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono inserite le seguenti: «di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea prevista dal bando di concorso»;
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I posti di cui al comma 3, lettera a), rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al medesimo comma 3, lettera b), e viceversa»;
5) al comma 4:
5.1) al primo periodo, dopo le parole: «due anni» è inserita la seguente: «accademici»;
5.2) al secondo periodo, le parole: «e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove» sono soppresse;
6) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'immissione nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, del personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), è disposta, per gli allievi che hanno superato il corso di cui al comma 4, con la stessa decorrenza del personale di cui al comma 1, lettera a), per gli allievi che hanno superato corsi di durata inferiore a quello di cui al comma 4, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;
7) al comma 6:
7.1) le parole: «Ai restanti» sono sostituite dalla seguente: «Agli»;
7.2) le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis»;
8) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il personale vincitore del concorso di cui al comma 1, lettera b), non ammesso a sostenere l'esame finale del corso di cui al comma 4, è immesso nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso di cui al citato comma 4, concluso nell'anno»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata».
1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole: «dalla allegata tabella "D"» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri».
1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività addestrative od operative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole
1. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 79, le parole: «quattrocento settimane» sono sostituite dalle seguenti: «trecentododici settimane».
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento delle scuole militari dell'Esercito, nel quale sono previsti anche i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia militare».
1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «al comune di residenza dell'insignito» sono sostituite
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dell'attribuzione della Croce d'onore è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita dell'insignito.
6-ter. La consegna della Croce d'onore agli insigniti viventi o ai congiunti degli insigniti deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale».
1. All'articolo 23, primo comma, del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, dopo le parole: «nel proprio bollettino» sono inserite le seguenti: «, nel sito istituzionale».
1. Alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'Ordine Militare d'Italia ha un Consiglio composto dal presidente e da undici membri, dei quali otto effettivi e tre supplenti. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra gli ufficiali in servizio permanente o in congedo decorati dell'Ordine, con uguale rappresentanza dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
2) al quarto comma, le parole: «o dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica o dell'Arma dei carabinieri»;
b) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Del conferimento di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è data pubblica notizia con inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino ufficiale e nel sito istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, nonché con affissione nell'albo pretorio del comune di nascita del decorato.
La consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia ai decorati viventi o ai congiunti dei decorati deceduti ha luogo con solennità di forme esteriori in occasione di una festa nazionale.
In mancanza di congiunti dei decorati deceduti, le insegne delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono consegnate al reparto di appartenenza del decorato».
1. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, anche ai corsi iniziati in anni accademici precedenti, fatte salve le decretazioni già assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 28, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, e successive modificazioni;
b) il comma 4 dell'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni.
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