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PDL 3238

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3238



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO CONTE

Disciplina dello svolgimento dei servizi di prevenzione e di sicurezza nelle attività sportive e ricreative e nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Presentata il 13 novembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La stretta attualità e i fatti di cronaca chiedono al legislatore particolare attenzione al settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo con un'ottica di innovazione per quanto concerne la sicurezza sussidiaria nelle discoteche, negli stadi, negli impianti sportivi e nei locali pubblici in generale.
      La sicurezza, intesa nella sua accezione più ampia, è un bene immateriale a cui il cittadino è sempre più propenso ad attribuire anche un significato economico e che sempre più spesso è ritenuta un pre-requisito fondamentale per ogni attività lavorativa ma anche del tempo libero. Sicurezza intesa non solo quale repressione o prevenzione del crimine in senso lato - compito questo specifico delle Forze di polizia ovvero di quel monopolio proprio dello Stato -, ma intesa anche come condizione di monitoraggio continuo, accompagnamento, prima assistenza, attenzione vigile e attiva in particolari contesti e situazioni di rischio e necessità.
      Sempre più anche le amministrazioni locali fanno ricorso a formule di vigilanza e sicurezza sussidiarie che hanno il compito di monitorare con competenza e professionalità determinati contesti, con la preparazione necessaria a valutare eventuali profili di rischio e attivare quindi tempestivamente i preposti servizi di sicurezza pubblici.
      Anche la recente normativa sulla sicurezza negli stadi (decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007) ha introdotto professionalità nuove (gli «steward»), nella
 

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direzione di fornire un contesto di sicurezza e prevenzione in ambienti particolarmente delicati.
      È e deve essere interesse primario dello Stato garantire ai propri cittadini condizioni di assoluta sicurezza - non solo dai profili criminali - nello svolgimento di ogni tipo attività sociale. È questa sicurezza ad essere il fondamento della civile convivenza e la garanzia del pieno godimento di ogni libertà personale. Quante volte anche ciascuno di noi ha operato delle scelte sulla base della sicurezza percepita? Quante volte abbiamo scelto - o consigliato ai nostri figli - di non frequentare uno specifico ambiente per la scarsa percezione di sicurezza e di prevenzione da alcuni rischi?
      Il tema che la presente proposta di legge mira a introdurre non vuole assolutamente porsi in contrasto o in competizione con le funzioni pubbliche in materia di vigilanza e prevenzione. La materia è regolata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
      Sono oggi previsti e disciplinati unicamente due tipi di imprese di sicurezza: a) le imprese di vigilanza privata, con compiti di vigilanza e custodia di beni mobili ed immobili; b) le agenzie di investigazione privata, con compiti di effettuare ricerche e investigazioni per conto di privati.
      Non è prevista la possibilità di esercitare attività di protezione e scorta alle persone, ritenendosi comunemente che tale attività sia appannaggio esclusivo delle Forze dell'ordine. Per l'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b) è necessario ottenere un'apposita licenza dal prefetto, subordinata alla formulazione di una domanda contenente l'indicazione del comune o dei comuni in cui si intende svolgere l'attività, delle tariffe per i servizi svolti, dei turni di riposo e delle guardie giurate utilizzate.
      Amplissima è la discrezionalità del prefetto in materia, che può anche revocare l'autorizzazione per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Per quanto concerne la qualifica di guardia particolare giurata, la giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo una serie di sentenze altalenanti, è ora univoca nel ritenere che essa non rientri nell'ambito delle funzioni pubbliche. La nomina a guardia giurata si perfeziona con il giuramento, mentre spettano al questore la vigilanza diretta e la preventiva approvazione delle modalità di svolgimento del servizio.
      È evidente che la presenza delle suddette caratteristiche e limitazioni ha determinato una generale incapacità delle imprese di vigilanza e delle agenzie investigative di adeguarsi alle mutate esigenze del pubblico in materia di sicurezza privata, in un quadro, appunto, di complessiva rigidità. Le esigenze sono invece in continua evoluzione, a seconda della stessa percezione di sicurezza dell'utente prima ancora che della tipologia di locale e di attività.
      Appare quindi necessario introdurre nella disciplina vigente anche attività nuove, come quella comunemente denominata «buttafuori» o ausiliari della sicurezza e della prevenzione in determinati locali e manifestazioni, per esempio se particolarmente affollati e a forte afflusso di pubblico.
      Gli organi amministrativi e la magistratura di merito hanno, infatti, sempre negato questa possibilità, considerando tali servizi esercizio abusivo di attività di vigilanza se non, addirittura, usurpazione di funzioni pubbliche.
      La situazione di arretratezza e di inadeguatezza della nostra normativa è stata riconosciuta anche in Parlamento, dove, nel corso delle varie legislature, si sono succeduti diversi progetti di legge i quali, tuttavia, non hanno portato ad alcuna riforma in materia.
      Al riguardo non si può non rilevare una carenza di fondo riscontrabile in tutti i progetti di legge presentati; essa va ravvisata nella volontà di attribuire le singole attività di sicurezza alla figura già esistente della guardia giurata, dimenticando che altre attività ugualmente definibili «di sicurezza privata» (ad esempio, la prevenzione di incidenti nei locali di pubblico
 

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ritrovo, le procedure antipanico in caso di emergenza, le procedure di evacuazione di locali particolarmente affollati) possono essere esplicate da altri soggetti specificamente addestrati in tale senso, senza fare ricorso allo specifico e articolato profilo giuridico della guardia giurata.
      La figura del «buttafuori», in particolare, comporta l'esercizio di attività che trascendono dalla vera e propria «security» intesa come protezione dalle minacce di origine umana o dolosa, per rientrare nella «safety», che invece si occupa della protezione dalle minacce di origine accidentale o colposa; ciò comporta, ad esempio, l'inutilità di prevedere l'utilizzo delle armi per i soggetti che effettuano tali servizi.
      Se dunque nuove sono le esigenze che richiedono una disciplina normativa, altrettanto nuove e autonome dovranno essere le figure deputate a soddisfare tali esigenze, al fine di garantire alla collettività un godimento più sicuro di tante e articolate attività del tempo libero, senza in alcun modo introdurre concetti di delega di funzioni pubbliche primarie che spettano allo Stato. La disciplina delle aziende che forniscono attività di prevenzione è necessaria al fine di permettere a quelle attività che desiderano aumentare la sicurezza per i loro utenti di farlo in un modo chiaro e vedendo garantita la professionalità degli operatori.
      La presente proposta di legge è strutturata in quattro articoli.
      L'articolo 1 disciplina, al comma 1, la tipologia di attività che le aziende autorizzate ai sensi della legge possono svolgere, specificando che sono escluse le manifestazioni di carattere politico e sindacale. Il comma 2 indica che l'attività non può essere esercitata a titolo personale e non può fare ricorso ad operatori che siano condannati per qualunque reato a pena detentiva superiore a sei mesi ovvero dichiarati falliti.
      L'articolo 2 specifica che il servizio non può essere in alcun caso armato e svolto al di fuori delle manifestazioni o dei locali di cui all'articolo 1.
      L'articolo 3 disciplina la formazione a cui deve essere sottoposto il personale, attraverso un apposito corso organizzato da enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e attraverso il corso di formazione per guardia antincendio organizzato ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
      L'articolo 4 indica la necessaria autorizzazione amministrativa del prefetto e l'attività di vigilanza che lo stesso prefetto deve svolgere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'attività di prevenzione antincendio, antipanico, di primo soccorso, di ricevimento e di assistenza ai clienti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo nonché dei locali pubblici, agli spettatori degli stadi e delle manifestazioni aperte al pubblico, con esclusione di quelle politiche e sindacali, è svolta dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 4.
      2. L'attività di cui al comma 1 non può essere esercitata a titolo personale, ma solo nell'ambito delle imprese di cui al medesimo comma 1, che non possono comunque utilizzare persone condannate per qualunque reato a pena detentiva superiore a sei mesi ovvero dichiarate fallite.

Art. 2.

      1. Il servizio del personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 1 non può essere armato né può essere esercitato al di fuori dei locali, degli stadi e delle manifestazioni previsti dal medesimo articolo 1.

Art. 3.

      1. I dipendenti delle imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, prima dell'immissione in servizio devono seguire con profitto un corso professionale organizzato dagli enti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché un corso di formazione per guardia antincendio organizzato ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

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Art. 4.

      1. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, le imprese devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo ove si intende svolgere la stessa attività.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sospesa o revocata in tutti i casi in cui il prefetto ritenga non più sussistenti i requisiti richiesti per il suo rilascio, per necessità di tutela dell'ordine pubblico ovvero per violazione di norme di legge.


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