Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3211

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3211



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLI, BRUSCO, CAMPA, CASTIELLO, CATONE, DE CORATO, FOGLIARDI, LENNA, LO PRESTI, PONZO, SANTORI, SANZA, TUCCI

Disciplina della detenzione di cani potenzialmente pericolosi

Presentata il 5 novembre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'ultima notizia eclatante di un'aggressione di un cane all'uomo risale all'11 aprile scorso, quando a Livorno un bambino di sette anni è stato azzannato dai due rottweiler del nonno riportando lesioni gravi alla testa e a un'ascella. A salvare il piccolo, che era entrato nel recinto dove erano custoditi i cani, è stata la madre, anche lei rimasta ferita, che è riuscita a strapparlo dalla presa dei due animali. Trasportato all'ospedale di Livorno, il bambino è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla testa per ricostruire alcuni tessuti ed è stato giudicato guaribile in tre settimane. Di seguito si riportano altri casi similari.
      10 aprile 2007: a Vigatto, in provincia di Parma, una bambina di due anni viene azzannata da un cane nel tardo pomeriggio. La piccola è in gita con i genitori per trascorrere la giornata di festa. L'animale, un maschio meticcio di pastore fonnese che si trova con una femmina della stessa razza nel retro dell'esercizio, azzanna al cranio la bambina lacerandole il cuoio capelluto e provocandole una forte emorragia. La bimba, con lesioni giudicate gravi, viene trasferita in ospedale con un'ambulanza del 118.
      5 marzo 2007: a Bologna una donna viene aggredita da un pit bull mentre cerca di difendere il figlio di otto anni che a sua volta si è lanciato in soccorso del gatto preso di mira dai cani. Protagonista della brutta avventura è una donna polacca di trentanove anni, moglie del custode della facoltà di psicologia dell'università di Bologna, che viene azzannata alla gamba e al braccio.
      11 febbraio 2007: a Garbagnate Milanese un bambino di otto anni viene aggredito da un cane. Soccorso, è trasportato all'ospedale Niguarda di Milano dove viene sottoposto a un'operazione.
 

Pag. 2


      1o febbraio 2007: a Torino una bambina di undici anni di origine cingalese è assalita nel primo pomeriggio da un cane in una villa di Belgirate, sul Lago Maggiore. La piccola, trasportata al nosocomio torinese da un elicottero del 118, giunge in coma in ospedale per le gravi ferite riportate. A causa dell'aggressione la bambina subisce la quasi totale asportazione del cuoio capelluto. Presenta numerose ferite in tutto il corpo, in particolare al viso e al collo.
      11 maggio 2006: a Firenze un meticcio di taglia media, portato a spasso da un signore nei giardini di Scandicci, azzanna alla gola una bambina di 12 anni che tentava di accarezzarlo. La bambina, portata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer, è operata d'urgenza.
      4 maggio 2006: a Spini di Gardolo, in provincia di Trento, un rottweiler azzanna alla testa un bimbo di appena trenta mesi. Il piccolo viene trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Trento, dove viene medicato per ferite non gravi e viene dimesso.
      9 febbraio 2006: a Popoli (Pescara) una bambina di sei anni, mentre passeggia con i genitori nel centro della cittadina, viene aggredita al volto da un rottweiler di proprietà di un commerciante del luogo. La piccola è portata in ospedale, dove le vengono applicati venti punti di sutura.
      27 gennaio 2006: a Nuoro un anziano viene aggredito da un cane mentre passeggia per la centralissima piazza cittadina. Le lesioni riportate non sono particolarmente gravi.
      27 luglio 2005: a Piacenza un bimbo di origine macedone residente nella città viene azzannato da uno staffordshire terrier mentre passeggia in centro con la madre. Il piccolo, di cinque anni, riporta gravi lesioni al padiglione auricolare e al labbro inferiore. Ricoverato nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Maggiore di Parma, subisce diversi interventi chirurgici per la ricostruzione di un orecchio.
      5 luglio 2005: a Macchia, un paese in provincia di Catania, un bambino di undici anni viene aggredito da un pit bull sfuggito al controllo del proprietario. Il bambino sta percorrendo una strada in bicicletta quando viene azzannato dall'animale uscito da una villa vicina. Trasportato all'ospedale di Giarre, al bambino sono riscontrate ferite alle spalle, al braccio e al ginocchio, per la cui gravità i medici lo trasferiscono all'ospedale Cannizzaro di Catania.
      23 febbraio 2004: un pit bull azzanna il suo padrone e un altro cane nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. L'animale viene ucciso dagli agenti della polizia, arrivati sul posto.
      5 agosto 2004: una donna viene aggredita alla gola da un alano, nel giardino della sua casa a Casarza Ligure.
      6 dicembre 2003: a Olbia un rottweiler aggredisce due donne, una delle quali incinta, nel centro della cittadina. Il cane, dopo aver infierito sulla cagnetta tenuta al guinzaglio da una delle due donne, si avventa sulla padrona e poi sulla sua amica, procurando loro escoriazioni e ferite.
      21 settembre 2003: a Milano un uomo di cinquanta anni che sta lavorando in un laboratorio situato nella periferia nord-est della città, viene attaccato da un rottweiler e da due bulldog liberati per una passeggiata dal padrone di una vicina carrozzeria.
      16 settembre 2003: a Cefalù, località balneare in provincia di Palermo, una casalinga di quarantasette anni viene aggredita da un pit bull. Il cane tenta poi di aggredire il suo padrone, ma è immobilizzato dai carabinieri giunti sul posto.
      8 settembre 2003: a Torino un bambino viene assalito da un pit bull sfuggito alla sua padrona e resta ferito gravemente al volto.
      6 agosto 2003: a Padova una donna di Villafranca viene azzannata da due pit bull mentre sta facendo footing con un'amica. Riesce a fuggire e riporta soltanto ferite lievi.
      13 luglio 2003: a Milano un pit bull, lasciato senza guinzaglio dal suo proprietario, aggredisce e ferisce al volto una donna di sessantanove anni che sta rientrando in casa.
      24 agosto 2002: a Frosinone due cani randagi riducono in fin di vita una bambina di nove anni che si era avvicinata a
 

Pag. 3

quelli che sembravano due cuccioloni. Azzannata e quasi sbranata, la bimba rimane per strada con il corpo insanguinato. Trasportata a Roma, dove viene operata, si salva miracolosamente.
      5 ottobre 2002: a Roma un pit bull si scaglia contro un motociclista con cui il proprio padrone stava litigando per motivi di viabilità.
      6 novembre 2002: una bambina di tre anni viene aggredita dal pit bull di un vicino di casa mentre esce dalla sua abitazione insieme alla madre. La piccola, azzannata all'addome e al volto, viene ricoverata in prognosi riservata e, dopo alcuni giorni, inizia a migliorare.
      4 novembre 2002: ad una giovane di Reggio-Emilia viene staccato un labbro da un pit bull. La donna sta facendo jogging quando il cane la comincia a inseguire e l'attacca. Si salva solo grazie al provvidenziale intervento del padrone dell'animale, che viene denunciato perché il cane è recidivo; nei mesi precedenti, infatti, aveva assalito, sempre nei pressi di Reggio-Emilia, un carabiniere.
      19 novembre 2002: una bimba di cinque anni viene aggredita a Catania dal mastino napoletano con cui era cresciuta, riportando ferite alle gambe e alla testa. La madre della piccola, sottoposta poi a un delicato intervento chirurgico, dichiara: «Gliela abbiamo dovuta strappare dalle zampe».
      Questi e altri più recenti drammatici avvenimenti dimostrano l'urgenza di una riflessione ai più alti e qualificati livelli istituzionali sul rapporto uomo-cane e su quali possano essere le risposte normative più efficaci per garantire ogni prevenzione possibile rispetto alle aggressioni, talvolta con fatali conseguenze, di cani potenzialmente pericolosi nei confronti dell'uomo.
      L'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, pur rappresentando un valido strumento di prevenzione sotto molti aspetti, presenta tuttavia dei limiti soprattutto dovuti alla natura di tale strumento giuridico.
      Infatti, l'ordinanza ministeriale è uno strumento giuridico che disciplina la presenza del cane nei luoghi pubblici, espressamente «a tutela dell'incolumità pubblica». Pertanto, essa trova piena applicazione nei luoghi pubblici, ma risulta del tutto inadeguata in quelli privati, fra le pareti di casa o entro i confini di un giardino privato: l'obbligo contenuto nel provvedimento ministeriale di «vigilare con particolare attenzione» sulle razze di cani elencate nell'ordinanza si riduce a poco più che una raccomandazione in mancanza di una concreta attività di educazione e di prevenzione che coinvolga direttamente i proprietari degli animali.
      Un primo importante approccio, nel redigere la presente proposta di legge, riguarda il criterio assunto nella determinazione di quali possano essere i «cani potenzialmente pericolosi»: da un lato un approccio più legato alla reale situazione oggettiva è dovuto all'esame dell'ordinanza richiamata, che considerava pericolose le razze comprese in elenchi precisi (circa 100) e che successivamente furono ridotte a 18; d'altro canto non si può ignorare che qualsiasi cane può diventare pericoloso per l'uomo, in determinate circostanze.
      Non si può, tuttavia, nemmeno ignorare che determinate razze, volutamente selezionate per esaltarne l'aggressività, sono significativamente più responsabili di episodi di aggressione rispetto ad altre, non solo in Italia ma anche all'estero, tanto da essere soggette a particolari limitazioni nella quasi totalità dei Paesi di area comunitaria, né si può sottovalutare la componente «umana» ovvero il rapporto tra il padrone e il cane, spesso volto ad accrescere l'aggressività dell'animale o incapace di dominarne gli istinti.
      Per questi motivi è parso opportuno distinguere fra le razze più a rischio di aggressione, in linea con la normativa dei Paesi comunitari, e quelle «potenzialmente pericolose», che saranno individuate con un apposito intervento ministeriale, valicando il criterio della razza di appartenenza, per introdurre il concetto fisico dell'ampiezza o potenza mandibolari tali da provocare morte o lesioni a persone o ad altri animali e danni alle cose, unitamente
 

Pag. 4

alla valutazione del carattere del singolo animale.
      La responsabilizzazione del padrone, detentore del cane, è lo strumento più idoneo per garantire che il rapporto uomo-animale sia corretto e rispondente alla sicura convivenza e alla prevenzione di episodi di aggressione canina, stabilendo comunque delle regole tali da arginare quanto più possibile l'aggressione, anche nelle circostanze in cui il detentore del cane non possa intervenire, ad esempio in caso di fuga dell'animale.
      Altro punto importante è l'introduzione di appositi registri di tali cani potenzialmente pericolosi, subordinata all'ottenimento di una licenza alla detenzione che potrà essere rilasciata solo dopo certificazione d'idoneità a detenere un cane potenzialmente pericoloso.
      All'articolo 1 della presente proposta di legge si definiscono quali cani debbano essere considerati «potenzialmente pericolosi», prevedendo che il Ministro della salute rediga l'apposito Elenco, tenuto conto dell'effettiva pericolosità dell'animale.
      All'articolo 2 si pongono particolari restrizioni all'ingresso in Italia di cani appartenenti alle razze bullmastiff, dobermann, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brazileiro, mastino napoletano, pit bull, perro da presa canario, rottweiler, staffordshire e japanese tosa e loro incroci, in linea con le normative dei Paesi comunitari e con la maggioranza dei Paesi non comunitari.
      All'articolo 3 si dettano le norme relative all'allevamento e all'addestramento di tali cani, con l'espresso divieto di incrociare le razze di cui all'articolo 2 tra loro o con altre. Si prevedono limiti alle attività di addestramento e di allevamento, consentendole solo in centri autorizzati e registrati. Si subordina la riproduzione al superamento di test comportamentali idonei ad escludere tendenze aggressive negli animali.
      All'articolo 4 si stabiliscono le norme relative alla detenzione di tali cani: ottenimento della licenza, divieto di accesso ai luoghi pubblici per le razze di cui all'articolo 2, uso di guinzaglio e di museruola, impossibilità di condurre il cane per i minori o per chi è sprovvisto di licenza, adeguate strutture di ricovero e di recinzione atte a impedire la fuga del cane, adeguate segnalazioni all'esterno delle stesse.
      All'articolo 5 si istituiscono i Registri comunali dei detentori di razze canine potenzialmente pericolose e si stabiliscono i criteri per l'ottenimento dell'apposita licenza amministrativa, ovvero: certificazione della sicurezza del luogo in cui il cane può muoversi senza accompagnatore, maggiore età e capacità del detentore, assenza di condanne per particolari reati, assenza di precedenti condanne per infrazione alle disposizioni sul possesso di animali, certificato di attitudine psicologica e sottoscrizione di un'assicurazione.
      All'articolo 6 si prevede la possibilità di ricorrere alla sterilizzazione o alla soppressione del cane, in casi di aggressività non risolvibile.
      All'articolo 7 sono individuate le infrazioni distinte in lievi, gravi e molto gravi.
      All'articolo 8 sono determinate le sanzioni amministrative.
      All'articolo 9 si fissano i criteri per la gradualità delle sanzioni.
      All'articolo 10 si prevedono, per le infrazioni più gravi, anche sanzioni penali.
      All'articolo 11 si sancisce la non esclusione delle sanzioni penali correlate alle infrazioni e la non incidenza delle stesse sulla determinazione del danno subito da terzi.
      All'articolo 12 si individuano gli organi competenti alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni della legge.
      All'articolo 13 si disciplinano le modalità per il ricorso avverso le sanzioni previste dalla legge.
      All'articolo 14 si prevede la custodia degli animali, anche in via precauzionale o per la tutela degli animali medesimi.
      All'articolo 15 si istituisce l'Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose, con la previsione della sua periodica revisione.
      All'articolo 16 si disciplina l'adozione dei regolamenti attuativi per quanto riguarda le competenze regionali e l'entrata in vigore della legge.
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, sono considerati «cani potenzialmente pericolosi» tutti quelli che, utilizzati come animali domestici o da compagnia, appartengono a specie o razze in grado di provocare morte o lesioni a persone o ad altri animali, o danni alle cose, indipendentemente dalla loro aggressività effettiva. Tale qualifica si applica anche ai cani che appartengono alle razze di cui ai gruppi 1 e 2 della classificazione della Federazione cinologica internazionale (FCI), o che, anche al di fuori di tale classificazione, hanno un carattere aggressivo o un'ampiezza o potenza mandibolari tali da provocare le medesime conseguenze e che sono inseriti nell'apposito Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose, istituito ai sensi dell'articolo 15.

Art. 2.
(Casi di particolare restrizione).

      1. È fatto divieto di ingresso nel territorio nazionale, anche temporaneamente per turismo, con un cane appartenente alle seguenti razze, compresi i loro incroci, se l'esemplare non risulta registrato nell'elenco della FCI: bullmastiff, dobermann, dogo argentino, dogue de Bordeaux, fila brazileiro, mastino napoletano, pit bull, perro da presa canario, rottweiler, staffordshire e japanese tosa.

Art. 3.
(Allevamento e addestramento).

      1. È fatto divieto di incrociare, con altre o fra loro, le razze di cui all'articolo 2.

 

Pag. 6


      2. L'addestramento di cani potenzialmente pericolosi all'attacco e alla difesa è consentito solo nei seguenti casi:

          a) nell'ambito delle attività di vigilanza e di sorveglianza svolte dalle imprese private di sicurezza;

          b) nell'ambito delle attività dei differenti Corpi delle Forze dell'ordine e delle Forze armate;

          c) nei centri autorizzati all'addestramento di cani potenzialmente pericolosi, di cui all'articolo 5, comma 4, tramite personale che sia in possesso della formazione, delle competenze e dei titoli ufficialmente riconosciuti a tale scopo.

      3. È vietato l'addestramento specifico volto al combattimento fra cani o al combattimento con altri animali.
      4. L'allevamento di cani potenzialmente pericolosi è consentito esclusivamente nei centri di allevamento autorizzati, iscritti nei Registri ufficiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
      5. Gli animali che si intendono utilizzare per la riproduzione devono superare i test comportamentali, idonei a garantire l'assenza di comportamenti aggressivi anomali, definiti dal Ministro della salute, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Detenzione e sicurezza).

      1. La detenzione e l'accompagnamento di cani potenzialmente pericolosi sono consentiti previo ottenimento della licenza amministrativa di cui all'articolo 5.
      2. È fatto divieto di trasportare sui mezzi di trasporto pubblico o di far circolare in luoghi pubblici e locali aperti al pubblico i cani appartenenti alle razze di cui all'articolo 2. L'accesso alla pubblica via e alle parti comuni degli immobili è consentito esclusivamente nel caso l'animale sia provvisto di guinzaglio e museruola. In nessun caso l'animale può essere

 

Pag. 7

condotto da un minore di anni diciotto o da persona maggiorenne non abilitata ai sensi dell'articolo 5.
      3. Nella pubblica via, nelle parti comuni degli immobili, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico, i cani potenzialmente pericolosi devono essere dotati di guinzaglio e museruola. In nessun caso l'animale può essere condotto da un minore di anni diciotto o da persona maggiorenne non abilitata ai sensi dell'articolo 5.
      4. Le strutture di ricovero e gli spazi privati dell'abitazione del detentore di un cane potenzialmente pericoloso devono uniformarsi alle seguenti caratteristiche, al fine di evitare che l'animale se ne allontani privo di controllo e provochi danni a terzi:

          a) le pareti e le recinzioni devono essere sufficientemente alte e robuste e fissate in modo da sopportare il peso e la pressione dell'animale;

          b) le porte e i recinti devono essere resistenti e solidi, tali da impedirne l'apertura accidentale o da parte dell'animale stesso, tramite idonei meccanismi di sicurezza;

          c) la presenza di un cane potenzialmente pericoloso deve essere adeguatamente segnalata con l'avvertenza «cane potenzialmente pericoloso» posta all'esterno del recinto e dell'abitazione del detentore.

      5. Con apposito regolamento del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri di sicurezza delle strutture di cui al comma 4 e sono fissati gli spazi minimi vitali da assicurare all'animale. La certificazione di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), deve essere depositata presso il Registro di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 del comune di residenza del detentore dell'animale e a cura dello stesso, sotto forma di certificazione di conformità al regolamento di cui al primo periodo del presente comma, emessa dal

 

Pag. 8

costruttore o installatore. È ammessa l'autocertificazione.

Art. 5.
(Registri e licenza).

      1. Presso ogni comune è istituito il Registro dei detentori di razze canine potenzialmente pericolose.
      2. Il possesso e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi sono consentiti previo ottenimento di una licenza amministrativa, rilasciata dal comune di residenza del richiedente, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) certificazione di sicurezza con riferimento al luogo dove l'animale può muoversi senza accompagnatore o presta la funzione di guardiania;

          b) maggiore età e capacità di prendersi cura dell'animale;

          c) assenza di precedenti condanne per omicidio, lesioni, torture, reati contro la libertà e l'integrità morale, la libertà sessuale e la salute pubblica, nonché per reati di costituzione di banda armata, attività finalizzate al terrorismo internazionale, commercio di sostanze stupefacenti;

          d) assenza di precedenti condanne per violenza delle disposizioni sulla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;

          e) certificato di attitudine psicologica alla detenzione di animali potenzialmente pericolosi;

          f) stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dal proprio animale.

      3. Nel Registro di cui al comma 1 devono essere specificate la razza del cane ed eventuali circostanze verificatesi nel corso della vita dell'animale utili al fine di determinarne la pericolosità.
      4. In ogni regione è istituito il Registro ufficiale regionale dei centri autorizzati

 

Pag. 9

all'addestramento di cani potenzialmente pericolosi. La regione, con apposito regolamento, disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro di cui al presente comma.
      5. La licenza di cui al comma 2 è richiesta anche per lo svolgimento di attività di importazione o commercio di cani potenzialmente pericolosi.

Art. 6.
(Altri metodi).

      1. Nei casi di cani che presentano comportamenti aggressivi patologici non risolvibili con le tecniche di addestramento o con le terapie veterinarie esistenti, le competenti autorità hanno facoltà di adottare metodi consistenti nella castrazione o nella soppressione dell'animale.

Art. 7.
(Infrazioni).

      1. Agli effetti della presente legge, le infrazioni si dividono in lievi, gravi e molto gravi.
      2. Sono infrazioni lievi:

          a) la mancata iscrizione del cane nel Registro comunale di cui all'articolo 5, comma 1;

          b) la mancata segnalazione della presenza di un cane potenzialmente pericoloso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c).

      3. Sono infrazioni gravi:

          a) la violazione delle norme di sicurezza stabilite all'articolo 4, comma 4;

          b) la violazione dell'obbligo di assicurazione in caso di danni provocati dal cane, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f);

          c) realizzare attività di addestramento senza la previa iscrizione nel Registro

 

Pag. 10

ufficiale regionale, di cui all'articolo 5, comma 4;

          d) condurre il cane potenzialmente pericoloso in violazione delle prescrizioni previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;

          e) affidare un cane potenzialmente pericoloso a un minore o a persona non autorizzata o giudizialmente privata della capacità di detenzione;

          f) non garantire all'animale condizioni di vita adeguate.

      4. Sono infrazioni molto gravi:

          a) realizzare attività di addestramento all'attacco in violazione di quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3;

          b) esercitare le attività di cui all'articolo 5, comma 5, senza i requisiti ivi previsti;

          c) lasciare libero, senza guinzaglio e museruola, un cane potenzialmente pericoloso in luogo pubblico o aperto al pubblico o su un mezzo di trasporto pubblico;

          d) commettere un reato utilizzando un cane potenzialmente pericoloso.

Art. 8.
(Sanzioni amministrative).

      1. Le infrazioni commesse in violazione della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, secondo la gradualità indicata all'articolo 9.
      2. La sanzione deve essere notificata al domicilio del detentore dell'animale.

Art. 9.
(Gradualità delle sanzioni).

      1. Alle infrazioni lievi si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.500 euro, alle infrazioni gravi si applica la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 25.000 euro, alle infrazioni molto gravi

 

Pag. 11

si applica la sanzione amministrativa da 25.000 euro a 50.000 euro.
      2. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto:

          a) delle conseguenze sociali e del danno causati dall'infrazione commessa;

          b) dell'eventuale illecito lucro o del beneficio ottenuto commettendo l'infrazione;

          c) della reiterazione o della recidività nella commissione dell'infrazione;

          d) dell'eventuale utilizzo dell'animale per commettere un precedente reato.

Art. 10.
(Sanzioni penali).

      1. Le infrazioni molto gravi sono perseguite penalmente nei seguenti casi:

          a) lasciare libero, senza guinzaglio e museruola, un esemplare compreso nell'elenco di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o aperto al pubblico o su un mezzo di trasporto pubblico: reclusione da tre a sei mesi, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          b) esercizio abusivo di addestramento al combattimento fra cani o con altri animali: reclusione da sei mesi ad un anno, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          c) importazione o commercio abusivo delle razze di cui all'articolo 2: arresto da uno a tre anni, in aggiunta alla sanzione amministrativa;

          d) commettere altro reato con l'utilizzo dell'animale: arresto da uno a tre anni in aggiunta alla sanzione amministrativa; la pena è aggravata se dal fatto derivano lesioni alle persone.

Art. 11.
(Responsabilità e risarcimento del danno).

      1. Per la persona assoggettata alle sanzioni previste dalla presente legge rimane

 

Pag. 12

ferma la responsabilità civile e quella penale per le fattispecie diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 10.
      2. L'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge non incide sulla determinazione del risarcimento per i danni subiti da terzi.

Art. 12.
(Competenza).

      1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati ai comuni, per il proprio territorio, alle Forze di polizia e ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
      2. Sono competenti all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge gli organi di cui al comma 1.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un apposito organo di controllo, cui il Governo delega, previa richiesta delle medesime amministrazioni regionali e provinciali, le competenze di cui al presente articolo.

Art. 13.
(Ricorso).

      1. Avverso le sanzioni previste dalla presente legge è ammesso ricorso al giudice di pace territorialmente competente, entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica.

Art. 14.
(Custodia preventiva dell'animale).

      1. All'atto dell'accertamento della violazione, gli organi di cui all'articolo 12 possono disporre la custodia preventiva dell'animale ai fini della protezione dello stesso.
      2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione deve in ogni caso disporre anche

 

Pag. 13

in merito alla destinazione finale dell'animale di cui è stata disposta la custodia preventiva ai sensi del comma 1.
      3. Le spese occorrenti per l'adozione e l'applicazione del provvedimento di custodia preventiva di cui al comma 1 sono poste a carico del soggetto che ha commesso l'infrazione.

Art. 15.
(Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose.
      2. L'Elenco di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente, con la procedura di cui al medesimo comma, inserendo o escludendo dall'Elenco le razze canine sulla base delle rilevazioni effettuate dai servizi veterinari circa l'aggressività manifestata dalle razze medesime.

Art. 16.
(Disposizioni finali).

      1. Il Ministro della salute ha facoltà di adottare i regolamenti attuativi della presente legge per quanto riguarda le competenze attribuite alle regioni e ai comuni relativamente all'istituzione dei Registri di loro competenza, qualora i medesimi enti non provvedano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      2. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su