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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3307 |
Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
a) regolamento per nazionalizzazione o esproprio (articolo VI). Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o a esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;
b) trasferimento all'estero di capitali e utili e il relativo regime (articolo VII). È previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni;
c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli (articoli X e XI). L'articolo X, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti Contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente tramite consultazione e negoziato, prevede la possibilità di costituire un Tribunale arbitrale ad hoc.
L'articolo XI, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, prevede la possibilità di ricorrere - a scelta - a Tribunali nazionali, al Tribunale arbitrale ad hoc o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie.
La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti nella Repubblica dominicana, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani nella Repubblica dominicana. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica dominicana non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
C) Analisi del quadro normativo.
Esso si colloca inoltre nel quadro degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.
Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini dominicani o degli investitori di Stati Terzi, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Per tali considerazioni, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
A) Destinatari diretti e indiretti.
Sono coinvolti sotto il profilo economico dell'introduzione della regolamentazione:
1) i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti nella Repubblica dominicana;
2) i soggetti dominicani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.
L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane nella Repubblica dominicana in tutti i settori dell'economia.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera) - delle due Parti Contraenti.
Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nella Repubblica dominicana e dominicani in Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti Contraenti. Risultato atteso è, pertanto, un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
L'Accordo è, altresì, destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macro economico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia alla Repubblica dominicana di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel Paese latino-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.
C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
D) Opzioni alternative.
L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Repubblica dominicana.
Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era, quindi, possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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