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PDL 3327

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3327



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

con il ministro della difesa
(PARISI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psicofisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi

Presentato il 4 gennaio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il ripetersi di nuovi fatti di sangue commessi con abuso di armi anche regolarmente detenute giustifica, sia pure con alcune necessarie modifiche, la riproposizione di un disegno di legge governativo di revisione della vigente normativa in materia di porto e di detenzione delle stesse, nonché di accertamento dei requisiti psicofisici dei detentori; disegno di legge il cui esame per l'approvazione non ha potuto trovare conclusione per la fine della precedente legislatura (atto Senato n. 3650).
      Sostanzialmente invariate rimangono le motivazioni per le quali si ritiene di rinnovare un pacchetto di misure volto a potenziare i controlli in materia di acquisto, denuncia, detenzione, custodia e porto delle armi, nella considerazione che un regime normativo più attento e rimodulato sull'esigenza di restituire tranquillità alla collettività, turbata dall'accadimento di delitti efferati (anche in relazione al numero di vittime che l'uso di un'arma da fuoco potenzialmente consente), valga a fondare
 

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i presupposti per una migliore tutela della sicurezza pubblica.
      È un dato di fatto che non sono pochi i cittadini che guardano con preoccupazione sempre più viva ad una diffusione di armi sul territorio nazionale, in parte accentuata dalla possibilità di venirne o di mantenerne il possesso con relativa facilità, a fronte di una verifica routinaria dei requisiti che, invece, per essere efficaci allo scopo, reclamano accertamenti più frequenti e diagnosticamente significativi.
      La reiterazione, ad esempio, di episodi di follia, degenerati in tragedia, a motivo proprio della disponibilità, da parte dei protagonisti, di armi regolarmente detenute da tempo, nonostante il manifestarsi di sintomi di squilibrio, purtroppo non perfettamente inquadrati nell'ambito di patologie che, almeno statisticamente, evolvono in negativo, postula che, a livello di normazione secondaria e in coerenza con i princìpi del presente disegno di legge, vengano sostanzialmente rivisti gli attuali criteri clinici di accertamento primario delle capacità psicofisiche per i detentori di armi e di quello successivo sulla loro inalterata permanenza.
      In linea con quanto sopra espresso, si illustrano, di seguito, le linee in cui si articola l'intervento.
      L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», razionalizzando il vigente regime per quanto riguarda il divieto di vendita o di cessione, in qualunque modo, di armi comuni anche tra privati che non si siano preventivamente muniti della licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione, di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge. Salvo che per coloro che hanno titolo alla licenza di porto d'armi, la norma prescrive il nulla osta di cui sopra per tutti coloro che detengono armi nei luoghi di privata dimora e relative appartenenze, oltre che nei luoghi dove siano esercitate attività commerciali, professionali o imprenditoriali. Infine, l'articolo ridetermina il regime delle sanzioni.
      L'articolo 2 introduce nel testo unico l'articolo 37-bis che, riconfermando nel questore l'autorità preposta al rilascio del nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi, stabilisce che il suddetto titolo, che in ogni caso non può essere rilasciato ai minori, abiliti all'acquisto dell'arma per il quale è stato concesso, entro due mesi dalla data del rilascio, sottintendendosi che, spirato questo termine senza che l'acquisto sia stato perfezionato, occorrerà rinnovare l'istanza di nulla osta.
      Viene, altresì, precisata la portata del nulla osta all'acquisto, la cui valenza si esplica ai fini del trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora e relative appartenenze, ma anche nei casi di bisogno accertato all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. La disposizione, la cui violazione integra una contravvenzione, prevede, inoltre, i casi in cui non è richiesto il nulla osta: si tratta dei titolari di licenza di porto d'armi; dei titolari di licenza di porto d'armi sportivo, per tiro a volo o per l'esercizio dell'attività venatoria solo ed esclusivamente con riguardo all'acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività; dei titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi; delle persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero e alla specie delle armi loro consentite.
      Il comma 2, infine, stabilisce che le disposizioni relative al nulla osta all'acquisto e alla detenzione delle armi non si applicano alle categorie di persone aventi titolo alla licenza di porto d'armi e individuate, in base all'articolo 7, comma 1, del presente disegno di legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa.
      Sono queste le novità più rilevanti del pacchetto: l'introduzione del nulla osta alla detenzione, configurato come autonomo titolo legittimante, accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma, e la
 

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richiesta dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche a chi voglia semplicemente detenerla.
      Si può dire che le altre disposizioni ruotino tutte attorno a queste, come la maggior cura nella custodia delle armi per evitare gravi evenienze, ovvero la previsione della possibilità che la permanenza della sola idoneità psicofisica possa essere verificata periodicamente, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, previsto dall'articolo 43-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 del presente disegno di legge.
      L'articolo 3 per omogeneità di contenuti e per esigenze sistematiche di raccordo, modifica e coordina norme previste in distinti corpi legislativi (l'articolo 42 del testo unico e l'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110), disciplinando i limiti del porto delle armi e il tipo di armi consentite fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis del predetto testo unico, il rilascio e la durata delle licenze di porto d'armi per esigenze di difesa personale, per uso di caccia, tiro a volo e tiro diverso dal tiro a volo e la sola abilitazione al trasporto per queste ultime due nonché, infine, le conseguenze delle licenze scadute che degradano a mera detenzione autorizzata. Con l'occasione, viene soppresso il porto del «bastone animato», arma assolutamente obsoleta, sicché, d'ora in avanti, la licenza di porto d'arma riguarderà esclusivamente le armi comuni da sparo e quelle da caccia, vale a dire quelle riconosciute come tali dalla Commissione consultiva prevista dall'articolo 6 della legge n. 110 del 1975, la cui composizione è stata integrata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452, e, nelle funzioni, dal regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.
      L'articolo 4 apporta modificazioni all'articolo 43 del testo unico, estendendo i casi di rifiuto della licenza di porto d'armi, già previsti per i soggetti condannati per delitti non colposi contro le persone, commessi con violenza, ovvero per altri reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l'ordine pubblico, ovvero condannati per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche a coloro che siano stati condannati per delitti diversi da quelli menzionati, o che per la loro condotta non diano sufficiente affidamento di non abusare delle armi. L'articolo prevede, inoltre, che il rifiuto della licenza di porto d'armi per i delitti di cui sopra si applica anche nel caso di sentenza adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Le stesse norme si applicano relativamente alla licenza di trasporto e al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi.
      L'articolo 5 introduce nel testo unico l'articolo 43-bis prevedendo, in aggiunta, che la licenza di portare armi e il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione. Le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al maneggio delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali.
      Il questore, tuttavia, ha facoltà di rilasciare, a determinate condizioni e prescrizioni, il nulla osta di cui all'articolo 37-bis del testo unico anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e di capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o per altri giustificati motivi che
 

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non comportano l'impiego dell'arma. In questo caso, il nulla osta contiene, insieme alle prescrizioni per la custodia, l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle munizioni. Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell'idoneità psicofisica. In tal caso il prefetto adotta i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 39 del testo unico, sul presupposto di un possibile uso improprio da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti anche per la semplice detenzione. Le armi e le munizioni, infatti, sono consegnate senza diritto ad indennizzo all'ufficio di polizia, o al comando dei carabinieri competente per territorio, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per l'avvio alla distruzione da parte degli organi del Ministero della difesa. La norma tende soprattutto a fondare più rigorosi princìpi per la prevenzione di incidenti o delitti connessi ad alterazioni psicofisiche.
      L'articolo 6 riguarda la disciplina della custodia delle armi e quella del rinvenimento di armi, munizioni ed esplosivi. Conservando l'ordine sistematico dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, l'articolo apporta modificazioni che rinviano, quanto alla custodia, ad una determinazione di misure minime di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell'interno, da osservare comunque, oltre l'obbligo di ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica. Quanto al rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, esso prevede l'obbligo di darne notizia immediata agli uffici locali di pubblica sicurezza da parte di chi li abbia rinvenuti. Lo stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. La trasgressione all'obbligo concreta una contravvenzione, punibile congiuntamente con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 200 euro.
      L'articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, l'individuazione delle categorie di persone che, essendo particolarmente esposte a rischio in ragione dell'attività svolta, hanno titolo alla licenza del porto d'armi, sottraendone il rilascio alla discrezionalità del questore.
      Conseguentemente, il comma 2 abroga l'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, l'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e l'articolo 21 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che prevedono l'esenzione dalla licenza di porto d'armi in favore di talune categorie di soggetti, estendendovi, pertanto, la disciplina generale vigente in materia di porto d'armi.
      L'articolo 8 detta le necessarie disposizioni transitorie in materia, prevedendo che, nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applichino le disposizioni relative alla detenzione di armi. Per coloro che detengono, invece, armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, viene espressamente prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell'accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o al comando dei carabinieri competente per territorio ovvero cedano le armi e le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero ancora consegnino armi e munizioni, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o ai comandi dei carabinieri competenti per territorio, per l'ulteriore cessione ad enti che possono detenerle legittimamente o per il versamento agli organi del Ministero della difesa, ai fini della loro distruzione, salvo il preventivo consenso di un esperto, nominato ai sensi dell'articolo 32, nono comma, della legge n. 110 del 1975, nel caso si tratti di armi antiche ed artistiche. Si tratta di attività già svolte dal Ministero della difesa che proseguiranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 9 specifica che dal presente disegno da legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 733 del 1931, modifica la validità della licenza di porto d'armi per esigenze di difesa personale, che passa da un anno a due anni, fermo restando il pagamento annuale della tassa di concessione governativa, e prevede, inoltre, che la licenza di porto d'armi per altre attività di tiro, diverse dal tiro a volo, passi da sei anni a due anni.
        Al fine di quantificare l'effetto delle menzionate disposizioni in termini di gettito, si è proceduto nel modo seguente.
        La prima modifica normativa, disciplinando il passaggio del periodo di validità della licenza di porto d'armi per difesa personale da un anno a due anni, non produce effetti di gettito in termini di tassa di concessione governativa in quanto tale tassa continua ad essere riscossa annualmente. Ai fini dell'imposta di bollo, invece, la modifica del periodo di validità da uno a due anni determina una perdita di gettito.
        La seconda modifica normativa, disciplinando il passaggio del periodo di validità della licenza di porto d'armi per le altre attività di tiro da sei a due anni, determina un incremento di gettito in termini di imposta di bollo.
      Tenuto conto del combinato disposto dalle norme in oggetto, si ritiene, anche in via prudenziale, che l'effetto complessivo di gettito sia nullo, in quanto il recupero di gettito derivante dalla modifica della validità delle licenze di porto d'armi per altre attività di tiro più che compensa la perdita in termini di imposta di bollo derivante dalla modifica di validità delle licenze di porto d'armi per difesa personale.
        Si precisa, infine, che le pubbliche amministrazioni provvederanno a svolgere le attività previste dalla presente iniziativa legislativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modificazioni all'articolo 35 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di divieto di vendita e cessione di armi).

      1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

      «È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis. Salvo che per coloro che hanno titolo alla licenza di porto d'armi, il nulla osta è sempre prescritto per la detenzione delle armi nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze, ovvero all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
      Il contravventore a taluna delle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 100 euro a 250 euro. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi»;

          b) i commi sesto e settimo sono abrogati.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 37-bis del testo unico, in materia di nulla osta del questore).

      1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 37-bis. - 1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei

 

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privati sono soggetti al nulla osta del questore.
      2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze ovvero, nei casi di dimostrato bisogno, all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
      3. Il nulla osta non è richiesto:

          a) per i titolari di licenza di porto d'armi;

          b) per i titolari di licenza di porto d'armi sportivo, per tiro a volo o per l'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente all'acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività;

          c) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;

          d) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.

      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a 250 euro.
      5. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori».

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle categorie di persone di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge.

 

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Art. 3.
(Modificazioni all'articolo 42 del testo unico e all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto d'armi).

      1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 42. - 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni e alle prescrizioni previsti da disposizioni di legge o di regolamento o imposti dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.
      2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni, fermo restando il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.
      3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo, la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità che rilascia la licenza.
      4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.
      5. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno validità di sei anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «dal terzo comma dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42».

 

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Art. 4.
(Modificazioni all'articolo 43 del testo unico, in materia di requisiti soggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi).

      1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi, in ragione della propria condotta o di altri concreti elementi, non dà sufficiente affidamento di non abusare delle armi»;

          b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

      «La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio della licenza di trasporto e del nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi».

Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 43-bis del testo unico, in materia di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio di armi).

      1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 43-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi e il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.

 

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      2. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e verificate periodicamente.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi, nonché le certificazioni occorrenti per confermare la permanenza della suddetta idoneità e la periodicità delle relative verifiche. Per i titolari di licenza di porto d'armi per uso venatorio e di tiro a volo, l'idoneità psicofisica al maneggio delle armi è verificata con cadenza triennale.
      4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37-bis anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o per altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In tale caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.
      5. La perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto del divieto di detenzione di cui all'articolo 39. Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione ad enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Su richiesta dell'interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri ove esse sono custodite».
 

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Art. 6.
(Modificazioni all'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi).

      1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate con decreto del Ministro dell'interno»;

          b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

      «Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.
      L'obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.
      Il trasgressore delle disposizioni previste dal quinto e dal sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 200 euro».

Art. 7.
(Disposizioni di coordinamento).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa, sono individuate le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, ovvero nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, hanno titolo alla licenza di porto d'armi di cui all'articolo 42 del testo unico.

 

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      2. Le disposizioni di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e all'articolo 21 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono abrogate decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 7 della presente legge, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato, a:

          a) denunciare la detenzione delle armi o delle munizioni all'ufficio di polizia o al comando dei carabinieri competente per territorio;

          b) cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;

          c) consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o il comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 9.
(Invarianza di spesa).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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