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PDL 3330

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3330



 

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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 dicembre 2007 (v. stampati Senato nn. 852-1511)

d'iniziativa dei senatori

SAIA, BUTTI; SODANO, RONCHI, BELLINI, DE PETRIS, RUSSO SPENA, DONATI, SILVESTRI, FERRANTE, MOLINARI, CONFALONIERI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, VANO, BRISCA MENAPACE, DI LELLO FINUOLI, GAGLIARDI, RAME, ALLOCCA, FORMISANO, TECCE, PALERMO, ALBONETTI

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 gennaio 2008
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «articoli di pelletteria» sono inserite le seguenti: «nonché loro derivati,»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. È vietato utilizzare foche (Cystophora cristata, Arctocephalus pusillus e Pagophilus groenlandicus) o loro parti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento, articoli di pelletteria nonché loro derivati, oggetti, carni, grassi, olii, costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dai corpi o dalle pelli o dalle pellicce delle medesime, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale»;

          c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

          d) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime sanzioni si applicano ai casi di trasporto per la vendita»;

          e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. L'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo è svolta anche dall'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni».

 

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Art. 2.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza e repressione svolta dall'Alto Commissario, ai sensi dell'articolo 1, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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