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PDL 3329

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3329



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Disposizioni concernenti le attività di terapia di riabilitazione eseguite attraverso l'utilizzo del cavallo (ippoterapia)

Presentata il 9 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Anche nel nostro Paese si ricorre sempre più alla riabilitazione equestre quale tecnica terapeutica integrativa finalizzata alla riduzione dei danni motori, sensoriali, cognitivi e comportamentali di pazienti disabili. Attraverso l'interazione tra cavallo e paziente, secondo un definito programma terapeutico, si sono registrati, infatti, notevoli miglioramenti e progressi nell'autonomia dei pazienti disabili attraverso quella che in definitiva è una attività ludico-sportiva.
      Grazie al movimento ritmato e oscillatorio tipico dell'andatura del cavallo, infatti, si viene a determinare una stimolazione del bacino, del rachide e dei cingoli del soggetto nonché dei sistemi di equilibrio e dei meccanismi di riassetto e coordinazione.
      Numerosi studi e test svolti su bambini confermano l'utilità di questa tecnica riabilitativa e la sua comparabilità alle tecniche rieducative tradizionali, senza considerare un ulteriore e non meno importante fattore positivo connesso a tale tecnica, e cioè la constatata maggiore disponibilità del bambino al trattamento.
      Sulla scorta dei successi registrati negli ultimi decenni e delle richieste provenienti dalle famiglie, con la presente proposta di legge si intende, pertanto, riconoscere la terapia per mezzo del cavallo come prestazione terapeutica riabilitativa, integrativa delle tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario, da svolgere in appositi centri dotati di figure professionali specifiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'ippoterapia, quale terapia per mezzo del cavallo, è riconosciuta dal Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative e che rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.
      2. Lo scopo dell'ippoterapia è quello di integrare le tecniche riabilitative utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

Art. 2.

      1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta presso i centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute con apposito regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il Ministero della salute è competente al riconoscimento di enti o di associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi attraverso la terapia per mezzo del cavallo e alla definizione delle eventuali sanzioni, che possono comportare anche la chiusura del centro in caso di incompetenze di carattere professionale, gestionale o amministrativo.

 

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Art. 3.

      1. L'organico dei centri di cui all'articolo 2 è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, tecnico e amministrativo.
      2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

          a) medicina dello sport;

          b) fisiatria;

          c) fisiochinesiterapia;

          d) neuropsichiatria infantile;

          e) neurologia;

          f) psichiatria;

          g) ortopedia;

          h) medicina interna.

      3. Nell'organico dei centri di cui all'articolo 2 sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

          a) un direttore amministrativo;

          b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla terapia per mezzo del cavallo;

          c) uno o più addetti alla fisioterapia;

          d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;

          e) un laureato in psicologia, per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, le scuole;

          f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

          g) uno o più addetti alla logopedia;

          h) uno o più istruttori di equitazione.

 

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Art. 4.

      1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 5.

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia di cui alla presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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