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PDL 3323

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3323



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORMISANO, VOLONTÈ, CAPITANIO SANTOLINI

Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy)

Presentata il 21 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Alla luce dei numerosi studi ed esperienze effettuati in altri Paesi è giunto il momento di considerare anche in Italia l'opportunità di riconoscere e di definire le modalità riguardanti l'impiego di animali per uso co-terapeutico in una serie di patologie in cui tale impiego si è dimostrato in grado di produrre effetti benefici sulla salute dei pazienti. La convinzione che gli animali da compagnia potessero costituire un valido supporto terapeutico risale a tempi molto lontani: lo stesso Ippocrate, per esempio, consigliava agli amici una bella cavalcata per combattere l'insonnia e per ritemprare il fisico. Più recentemente, nel 1944, la Croce rossa americana, in un centro di convalescenza a Pauling, nei pressi di New York, sfruttò il lavoro in fattoria per la riabilitazione dei soldati feriti dell'aeronautica militare. Ma è con la pubblicazione del testo «Il cane come co-terapeuta», del neuropsichiatria Boris Levinson, che si iniziò a concepire l'utilizzo dell'animale come mezzo per una comunicazione più diretta ed empatica con il malato. Da allora si sono susseguiti numerosi altri studi e contributi volti a dimostrare come la compagnia di animali incida positivamente sul livello della pressione arteriosa, sul diabete, sui meccanismi gastrointestinali e sulle tensioni nervose.
      Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, recante «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», è stata riconosciuta agli animali una capacità terapeutica per la cura degli anziani. Si tratta, quindi, di una terapia di accompagnamento che trova modalità di intervento nel campo socio-sanitario. Vedere un malato terminale
 

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«assistito» da un cane, un disabile accompagnato da un animale, un audioleso o un non vedente che si affidano a un cane che li aiuta a dirigere i movimenti, o un delfino che gioca con un bambino autistico, non è più una rarità anche in Italia, anche se l'impiego degli animali a scopo terapeutico non è ancora molto diffuso come avviene, invece, in altri Paesi.
      La presenza di un animale migliora la vita dell'individuo, diminuendo la solitudine e la depressione, e migliora situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di umore. Ma benefìci si riscontrano anche per i pazienti che soffrono di alcune forme di disabilità e di ritardo mentale e per i pazienti psichiatrici. Dal punto di vista terapeutico l'impiego di animali risulta positivo su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità, e risulta prezioso nelle sedute riabilitative come aiuto per compiere i movimenti giusti, oltre a rendere le stesse sedute anche meno stressanti e più divertenti.
      La presenza degli animali stimola la fantasia e favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione della aggressività.
      Esperienze più recenti dell'applicazione della pet therapy in strutture di reinserimento sociale per i pazienti post-comatosi, come Casa Dago a Roma (progetto supportato dal 1999 dalla regione Lazio e dal Ministero della salute), hanno dimostrato risultati eccellenti nel miglioramento dei disturbi cognitivo-comportamentali, dell'iniziativa e dell'affettività dei giovani post-comatosi.
      Con la presente proposta di legge si intende promuovere e sviluppare la conoscenza dei benefìci in campo sociale e la validità come supporto alle cure specifiche delle attività e delle terapie assistite dagli animali che derivano dal coinvolgimento di animali da compagnia. Preliminarmente occorre distinguere, tuttavia, quelle che sono le attività assistite dagli animali (AAA), a carattere educativo, ricreativo e ludico, dalle terapie assistite dagli animali (TAA), che sono di carattere sanitario-terapeutico, come ad esempio l'ippoterapia, che in campo riabilitativo ha dimostrato un'efficacia significativa nei disturbi dell'equilibrio e della coordinazione motoria (atassia e deficit nel controllo del tronco).
      Si tratta, cioè, di due pratiche differenti nelle procedure e negli ambiti di intervento e che richiedono contributi provenienti da diverse discipline.
      L'articolo 1, quindi, definisce le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi, ne definisce l'applicazione e le inserisce tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 2 definisce quelle che sono le attività e le terapie assistite dagli animali, distinguendo, cioè, quelle che sono interventi di tipo educativo e ricreativo da quelle che sono finalizzate al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici. L'articolo 3 istituisce il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, prevedendone la composizione, e l'articolo 4 rimanda a un apposito regolamento dello stesso Comitato la fissazione delle modalità per il riconoscimento delle AAA e delle TAA, da sottoporre per l'approvazione al Ministro della salute. La norma di copertura finanziaria è prevista all'articolo 5.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge definisce le attività e le terapie assistite dagli animali, ne individua gli obiettivi, ne definisce l'applicazione e ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con altri rimedi specifici.
      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono inserite, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini e come tali rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite con il regolamento di cui all'articolo 4;

          b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali

 

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specificamente educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.

      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre strutture socio-sanitarie ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
      3. Nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli. Gli animali devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA e sono sottoposti a controlli periodici per l'accertamento delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego.

Art. 3.
(Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, di seguito denominato «Comitato», costituito:

          a) da un rappresentante del Ministero della salute;

          b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e dal presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi o da loro delegati;

          c) da un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale scelto tra coloro che hanno una specifica esperienza nella realizzazione di AAA e di TAA;

 

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          d) da un operatore esperto del settore dell'handicap con esperienza specifica nella realizzazione di AAA e di TAA;

          e) da un esperto di etologia;

          f) da un esperto di zooantropologia;

          g) dal presidente della Società italiana di scienze comportamentali applicate (SISCA) o da un suo delegato.

Art. 4.
(Compiti del Comitato).

      1. Il Comitato predispone un regolamento per il riconoscimento delle AAA e delle TAA da sottoporre per l'approvazione al Ministro della salute. Il regolamento definisce:

          a) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti o delle associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA e di TAA;

          b) i requisiti professionali dei medici e del personale volontario che opera nell'ambito degli enti o delle associazioni di cui alla lettera a);

          c) le procedure per la formazione e per l'aggiornamento professionale dei soggetti di cui alla lettera b);

          d) i requisiti per assicurare il benessere psico-fisico degli animali impiegati nell'ambito delle AAA e delle TAA e le caratteristiche per l'impiego di tali animali nelle medesime;

          e) i criteri e le caratteristiche minime per la predisposizione delle strutture e degli spazi destinati ad accogliere gli animali impiegati nell'ambito dei programmi di AAA e di TAA.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni 2008, 2009 e 2010, valutato in 3 milioni di euro

 

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annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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