Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3343

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3343



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 gennaio 2008 (v. stampato Senato n. 1609)

d'iniziativa dei senatori

CARUSO, MUGNAI, CASSON, CENTARO, DI LELLO FINUOLI, VALENTINO, ZICCONE

Modifica delle disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 gennaio 2008
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 134, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

      1. L'articolo 134, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

      «1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5, del presente codice».

Art. 2.
(Norma transitoria).

      1. Ai procedimenti pendenti alla data del 23 maggio 2007, per i quali successivamente a tale data non siano stati formati atti, o svolte attività processuali, incompatibili con le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del

 

Pag. 3

decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano le suddette norme.
      2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, le parti hanno facoltà di richiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Tale facoltà è esercitata mediante dichiarazioni dei difensori, che gli stessi possono rispettivamente comunicarsi anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, e che devono essere depositate nella cancelleria del giudice a cura della parte più diligente. In tale caso il procedimento prosegue con le attività che avrebbero dovuto essere svolte al momento del mutamento del rito.


Frontespizio Progetto di Legge
torna su