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PDL 3326-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3326-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(RUTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva

Presentato il 2 gennaio 2008

(Relatore: MIGLIOLI)


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 17 gennaio 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3326 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare, in via transitoria, taluni profili concernenti i contratti collettivi di lavoro nel settore dei servizi di pulizia e le relative procedure in tema di licenziamenti collettivi (articolo 1) ed i contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 2);

                dispone due normative a carattere transitorio, destinate entrambe ad operare per un periodo non chiaramente definito ma rimesso «alla completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia» - peraltro genericamente richiamata - e, con riguardo al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, alla «stipula dei contratti integrativi aziendali»;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3326 Governo, di conversione del decreto legge n. 250 del 2007, recante «Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva»;

            rilevato che le disposizioni da esso recate, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato altresì che, per alcuni aspetti, le disposizioni da esso recate contengono principi fondamentali riconducibili alla materia

 

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«tutela e sicurezza del lavoro», attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 250 del 2007 recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 5



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

ART. 1.

ART. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

      1. Il decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1, la parola: «società» è sostituita dalla seguente: «imprese» e le parole: «di pulizia» sono sostituite dalle seguenti: «in appalto».

 

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DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2007, N. 250
 

Pag. 8-9


Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con norme transitorie su alcuni specifici profili in tema di contrattazione collettiva, relativi ai dipendenti di società che svolgono servizi di pulizia ed alle anticipazioni economiche per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in tema di contrattazione collettiva).

Articolo 1.
(Disposizioni in tema di contrattazione collettiva).

        1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in società che svolgono attività di servizi di pulizia ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo

        1. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto ed al fine di favorire la piena occupazione e garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo


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appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Articolo 2.
(Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche).

Articolo 2.
(Contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al precedente periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico ed il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

        1. Identico.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Pag. 12-13

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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