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PDL 3324

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3324-A


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali
(CHITI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Presentato il 31 dicembre 2007

(Relatori: Angelo PIAZZA, per la I Commissione;
PIRO, per la V Commissione)


NOTA:  Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 17 gennaio 2008, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324 e rilevato che:

                esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie; inoltre, l'articolo 1 dispone la proroga, per un termine estremamente breve (il solo mese di gennaio del 2008), del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, proroga che, nella maggior parte dei precedenti interventi di analogo tenore, è stata invece disposta con provvedimenti d'urgenza ad hoc;

                al consueto intervento su termini di prossima scadenza relativi ad ambiti normativi assolutamente disparati - secondo una modalità legislativa che, da tempo, si ripete puntualmente con cadenza annuale o semestrale (con i decreti-legge n. 411 nel 2001, n. 236 nel 2002, n. 147 e n. 355 nel 2003, n. 266 e n. 314 nel 2004, n. 273 nel 2005 n. 173 e n. 300 nel 2006) - il provvedimento in esame accompagna, in misura ancora più ampia di quanto avvenuto in passato, una notevole mole di disposizioni di natura finanziaria volte a correggere ovvero a completare o integrare la stessa legge finanziaria; siffatta modalità di produzione normativa configura un uso atipico della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi che sarebbero potuti essere quanto meno limitati ove si fosse proceduto a collocare in un diverso provvedimento le disposizioni non afferenti alla mera proroga di termini legislativi;

                interviene, in numerosissimi casi, a posporre l'efficacia ovvero ad integrare e modificare disposizioni adottate in tempi recentissimi, sia con il decreto-legge collegato alla manovra finanziaria del 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2007, n. 222, che con la stessa legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007); la circostanza che, nella maggior parte dei casi, si interviene sul testo di quest'ultima legge senza procedere ad un'espressa modificazione del testo appare una modalità di produzione del diritto non rispondente ad esigenze di chiarezza, di certezza del diritto e di semplificazione dell'ordinamento vigente, anche in considerazione del fatto che tali modifiche implicite vengono apportate su una disciplina pubblicata in Gazzetta Ufficiale anteriormente al presente decreto ma entrata in vigore successivamente;

 

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                dispone all'articolo 2, comma 3, la proroga al 2012 di un termine la cui scadenza è fissata nel 2009, di cui tuttavia nella relazione illustrativa si motiva l'urgenza dell'intervento, così da superare i dubbi di piena rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                reca inoltre, all'articolo 2, comma 4, una disposizione che incide su una fonte normativa di rango non legislativo;

                reca talune rubriche non pienamente rispondenti al contenuto dell'articolo (ad esempio, l'articolo 50, che non reca esclusivamente interventi a favore dei perseguitati politici e razziali, bensì anche - ai commi 1 e 2 - modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 175, sulla salvaguardia del patrimonio culturale ebraico);

                la tecnica della novellazione - pur non conforme in molti casi a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole - appare talvolta comunque coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una più agevole comprensione della mera volontà di prorogare termini legislativi; non si riconnettono tuttavia a tale logica numerose modifiche frammentarie di disposizioni di natura sostanziale (ad esempio, agli articoli 18, comma 1, lettera a); 28, comma 10; 30, comma 2; 37, comma 2, lettera b) e comma 3, lettere a) e b); 41; 42, comma 2; 47, comma 1; 48);

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                si sopprima l'articolo 2, comma 4 - volto a prorogare un termine riguardante l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie della Difesa, contenuto nel regolamento di organizzazione (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 6, comma 2 - che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

 

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e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34 - si chiarisca il richiamo a tale ultima disposizione, in quanto essa reca un principio e criterio direttivo riferito ad una delega il cui termine di esercizio è scaduto il 30 marzo 2007, nel rispetto del divieto, statuito dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, per il Governo di conferire deleghe legislative mediante decreto-legge, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le seguenti disposizioni come novelle della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

            a) l'articolo 11 che trasforma, con decorrenza dal 15 gennaio 2008, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare istituita con l'articolo 2, comma 356, in Agenzia;

            b) l'articolo 15, che sposta al 1o luglio 2008 l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di arbitrati (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22);

            c) l'articolo 17, comma 2, che proroga al 15 dicembre 2008 il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, in materia di trasporto ferroviario;

            d) l'articolo 23, che nel differire al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore delle «modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione» sospende gli effetti della disposizione recata dall'articolo 2, comma 444, della legge finanziaria 2008;

            e) l'articolo 27 che incide sulla disciplina concernente la possibilità per le regioni di procedere al riordino dei consorzi di bonifica, già oggetto dell'articolo 2, commi 36 e 37;

            f) l'articolo 29, comma 7, che esclude l'applicazione del limite annuale di cui al comma 53 dell'articolo 1 ai contributi per l'acquisto di veicoli ecologici previsti o prorogati dal medesimo articolo 29;

            g) l'articolo 36, comma 3, che integra, prima della sua entrata in vigore la novella introdotta dall'articolo 1, comma 144, nell'ambito del decreto legislativo n. 462 del 1997, in materia di riscossione;

            h) l'articolo 42, che al primo comma subordina al parere della Banca centrale europea l'applicazione della disciplina contenuta

 

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dall'articolo 2, comma 39, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria;

            i) l'articolo 45, che integra i contenuti dell'articolo 3, comma 5, in materia di destinazione del 5 per mille;

            analogamente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'articolo 5, comma 2 (che proroga il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14, in materia di servizi aggiuntivi per il patrimonio culturale) come novella del citato decreto-legge n. 159 del 2007;

            all'articolo 20 - che statuisce un regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il significato di tale richiamo normativo precisando, in particolare, se il regime opzionale applicabile in via transitoria - in alternativa alle future nuove norme tecniche delle costruzioni (cui si riferisce l'articolo 20, che non risultano ancora adottate) - sia quello dettato dalle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 oppure la normativa ad esso previgente (di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974);

            all'articolo 23 - ove si proroga al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore delle modificazioni apportate all'articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 159 del 2007, «successive alla data di entrata in vigore» della relativa legge di conversione, ovvero quelle disposte dall'articolo 2, comma 444, della legge finanziaria 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere all'abrogazione del citato comma 444, atteso che lo spostamento al 1o gennaio 2009 della sua applicazione appare precludere la possibilità che la novella stessa possa dispiegare i propri effetti».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto, osservato che l'articolo 14 del decreto-legge, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, proroga fino al 30 giugno 2008, nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2007;

            rilevato che il nuovo termine del 30 giugno prossimo è stato individuato in considerazione che l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prevede che le disposizioni dell'ordinamento

 

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giudiziario in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del predetto decreto, la cui decorrenza è individuata dall'articolo 247 nel 2 giugno 1999;

            evidenziata la ristrettezza dei tempi necessari per poter approvare entro il 2 giugno 2008 (termine di cui all'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998) ovvero entro il 30 giugno 2008 (termine di proroga di cui all'articolo 14 del decreto-legge) la riforma organica della magistratura onoraria, ritenendo quindi che, qualora fosse confermato il termine del 30 giugno 2008, si configurerebbe fin d'ora l'esigenza di una nuova proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato scadrà il 30 giugno 2008;

            ritenuto pertanto necessario posticipare, da un lato, di ulteriori due anni il termine di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 1998, e, dall'altro, di un ulteriore anno e sei mesi, rispetto a quello previsto dall'articolo 14 del decreto-legge, il termine entro il quale è prorogato l'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2007,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            all'articolo 14 del decreto-legge le parole: «30 giugno 2008» siano sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» nonché sia aggiunto un comma volto a sostituire nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 le parole: «nove anni» con le seguenti: «undici anni».

        

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge n. 3324, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

 

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            manifestata perplessità sul piano della tecnica legislativa, per quanto concerne la reiterata scelta dello strumento di un decreto-legge contenente norme di proroga di termini in questioni afferenti a materie del tutto disomogenee,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            premesso che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge appaiono non correttamente formulate;

            valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge sostituire le parole: «sul quale Fondo confluiscono», con le seguenti: «sul quale confluiscono, in apposito Fondo,» conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma del citato articolo 1, sostituire le parole: «sulla predetta missione» con le seguenti: «sul predetto Fondo».

        


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di

 

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legge n. 3324, di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, recante proroga di termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga, rispettivamente dal 31 marzo al 31 luglio, e dal 28 febbraio al 15 marzo, dei termini per la presentazione del modello 770 semplificato e del modello CUD, al fine di venire incontro alle esigenze dei soggetti interessati a tali scadenze, i quali, anche a seguito delle modifiche normative in materia recentemente intervenute, sono tenuti ad altri numerosi e gravosi adempimenti tributari, che rischiano di pregiudicare la loro possibilità di rispettare tutte le scadenze cui sono chiamati;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 27 del decreto-legge con il disposto dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 244 del 2007, specificando che rimane salva la possibilità, per le Regioni, di procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica;

            c) con riferimento all'articolo 36, comma 1, il quale sopprime, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che il versamento di tale acconto, in base alla normativa vigente in materia, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 dicembre, laddove la soppressione dell'obbligo è intervenuta il 31 dicembre;

            d) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 36, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla rateizzazione dei tributi, già oggetto di modifiche ad opera della legge n. 244 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali disposizioni.

        


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini

 

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previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 12, appare necessario prevedere che la normativa previgente per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia continui ad applicarsi fino al completo espletamento delle procedure concorsuali bandite dalle università tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 248 del 2007 e il 30 giugno 2008;

            2) all'articolo 13, risulta altresì necessario sopprimere la norma che prevede che i ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze abbiano la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica;

            3) appare necessario non sopprimere l'Unione accademica nazionale;

        e con la seguente osservazione:

            appare auspicabile che le agevolazioni relative alle prestazioni di servizi connesse con gli spettacoli teatrali possano essere applicate anche alle prestazioni cosiddette tecniche e che l'agevolazione IVA per le prestazioni artistiche si applichi in ogni forma di contratto, con o senza intermediario.

        


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

 

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            osservato che il provvedimento prospetta il differimento di alcuni termini in scadenza, il cui spostamento è ritenuto indifferibile a causa del verificarsi di determinate condizioni che ostano all'attuazione delle relative disposizioni;

            considerato, pertanto, che il contenuto del decreto-legge risulta particolarmente opportuno, soprattutto per talune delle materie di più diretta competenza della VIII Commissione;

            rilevato, tuttavia, che - pur prendendo atto dell'inevitabilità di talune delle proroghe in questione, che si rendono necessarie in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative in atto - è opportuno che il Governo realizzi ogni possibile sforzo per procedere, in tempi rapidi, all'adozione di tutti quei provvedimenti che rendano applicabili le disposizioni differite o prorogate, anche per non lasciare nell'incertezza gli addetti ai lavori e gli operatori del settore, oltre che per garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria che, in numerose materie, richiederebbe l'individuazione di soluzioni definitive;

            sottolineata, inoltre, l'esigenza di apportare talune modifiche migliorative al testo del provvedimento, per far fronte alle questioni problematiche sollevate da alcuni articoli, tra i quali si segnalano, in particolare, gli articoli 15, 20, 23 e 31;

            considerata la disponibilità del Governo, espressa nel corso della seduta della VIII Commissione, ad accogliere - in particolare - le condizioni relative agli articoli 30 e 31,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) occorre chiarire la portata della disposizione in tema di arbitrati recata dall'articolo 15, in considerazione del fatto che l'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza è attualmente prevista dal decreto legislativo n. 168 del 2003, che istituisce le medesime sezioni specializzate;

            b) considerato che non si è ancora definitivamente perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 e che non appare chiaro il riferimento circa la possibile alternativa all'applicazione delle suddette revisioni, occorre chiarire la formulazione dell'articolo 20, al fine di precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni,

 

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trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 2005 oppure la normativa previgente, risalente al 1996; a tal fine, anche per individuare una soluzione chiara a questa complessa situazione, in luogo del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, sia indicata esplicitamente la disciplina transitoria e - in particolare - il regime opzionale applicabile;

            c) al fine di salvaguardare le legittime aspettative di quelle amministrazioni pubbliche che hanno già perfezionato gli accordi di programma per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, all'articolo 23 sia aggiunto, dopo il comma 1, un comma del seguente tenore: «Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991»;

            d) con riferimento alla materia dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, su cui interviene la proroga di cui all'articolo 30, si tenga conto - in sede di riforma del funzionamento dei sistemi collettivi di gestione (che costituisce, peraltro, oggetto di un'apposita norma di delega contenuta nel disegno di legge comunitaria 2007) - dell'esigenza di attribuire esplicitamente a tali soggetti compiti e responsabilità di informazione del pubblico, in analogia con la corrispondente funzione svolta da altri consorzi di recupero operanti nel settore dei rifiuti;

            e) occorre, inoltre, che le Commissioni di merito valutino la soppressione dell'articolo 31, che prolunga l'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita in relazione ai progetti e alle attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del Golfo di Venezia, considerato anche che tale Commissione - istituita sin dal 1995 - non ha prodotto risultati

 

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di particolare rilievo e che, allo stesso tempo, l'evoluzione normativa consente di svolgere i medesimi compiti con strumenti e procedure ordinari;

      e con le seguenti osservazioni:

            1) in relazione all'esigenza di introdurre misure capaci di rendere effettiva l'applicazione della disciplina in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di scoraggiare il continuo ricorso al conferimento in discarica, si intervenga sul termine di cui all'articolo 1, comma 166, della legge finanziaria per il 2008, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2008, l'applicazione della disciplina relativa alle discariche di rifiuti; in particolare, occorre individuare specifiche misure per incentivare - anche sotto il profilo fiscale ed economico - la raccolta differenziata e per penalizzare, al contempo, il conferimento dei rifiuti «tal quali» in discarica;

            2) considerato che il decreto-legge n. 180 del 2007, al termine dell'iter parlamentare di conversione in legge, ha fatto emergere il problema della possibile difficoltà delle amministrazioni pubbliche nel concludere entro il 31 marzo 2008 le procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, si verifichi la possibile introduzione di ulteriori modifiche e integrazioni al citato decreto-legge n. 180, dirette a facilitare un corretto percorso di attuazione della disciplina comunitaria in materia, salvaguardando altresì la funzionalità complessiva del sistema;

            3) valutino le Commissioni di merito la possibile introduzione di ulteriori disposizioni di completamento delle varie misure per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi ferroviari locali, proseguendo in particolare nel finanziamento, già previsto - per la prima tranche - dalla legge finanziaria per il 2008, del cosiddetto «piano mille treni per i pendolari», atteso che lo stesso Governo ha sempre sottolineato come un suo obiettivo principale in tema infrastrutturale consista nel creare un «sistema di rete» del trasporto nazionale, in una logica di riequilibrio dei modi di trasporto, garantendo una mobilità sostenibile a partire dal potenziamento del trasporto pubblico locale, con incentivi alla mobilità di breve e media percorrenza, in particolare quella dei numerosi pendolari che ogni giorno si spostano nel Paese;

            4) al fine di assicurare una adeguata formazione tecnica per gli operatori del settore edilizio, si verifichi, infine, la possibilità di disporre una proroga del termine, attualmente fissato al 23 febbraio 2008, per ultimare la formazione dei lavoratori addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, ai sensi dell'articolo 36-quater del decreto legislativo n. 626 del 1994, considerato che l'elevato numero di domande di formazione già presentate dalle imprese non potrà essere soddisfatto nel predetto arco temporale.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3324, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevato che, pur concordando in via generale sulla necessità di intervenire con urgenza in merito alle proroghe di cui al provvedimento, esse mettono comunque in luce un problema sottostante alla generale azione del Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni competenti, in relazione all'articolo 4, l'opportunità di formulare la novella legislativa in modo da fissare un nuovo termine per l'adozione del decreto interministeriale che non risulta ancora emanato;

            b) in relazione all'articolo 48, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di formulare la novella legislativa con maggiore chiarezza, per eliminare possibilità di dubbi in relazione sia alla sussistenza del meccanismo della riassegnazione annuale delle somme derivanti dalle sanzioni dell'Autorità dal Ministero dell'economia e delle finanze all'apposito Fondo del Ministero dello sviluppo economico, sia alla permanenza nell'ambito del suddetto Fondo delle somme già assegnate, e non impegnate, nel corso dell'anno 2007.

        

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            considerata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6, che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

            rilevato che il termine per l'esercizio della delega ai fini dell'unificazione delle richiamate Casse di previdenza è ormai scaduto e, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, l'adozione dei progetti di unificazione risultava prodromica rispetto all'emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega;

            considerata altresì la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, che proroga al 30 settembre 2008 il termine, già previsto per il 30 settembre 2007, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che deve comunque intervenire dopo la stipula di un accordo aziendale o territoriale, se nell'azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

            rilevata l'assenza di un'evidente motivazione della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che produce effetti anche sui termini di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione, di cui al comma 1195 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché effetti sospensivi ai fini dell'attività ispettiva in materia oggetto della regolarizzazione ai sensi del comma 1198 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

            considerato che: l'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2008-2010 di piani per la progressiva stabilizzazione di specifiche tipologie di personale flessibile (personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi) in possesso di

 

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determinati requisiti; peraltro, il comma 96 prevede che, con apposito DPCM, si stabiliscano le condizioni che conducano all'assimilazione ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 94, dei lavoratori con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal medesimo comma 94, ai fini dei menzionati piani per la stabilizzazione; inoltre, il comma 95, anche ai fini delle stabilizzazioni previste dal precedente comma 94, autorizza le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), recanti una riserva del 60 per cento delle assunzioni a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni a beneficio di soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni;

            ritenuto che appare incongruo, al citato articolo 3, comma 95, della legge finanziaria per il 2008, limitare solamente al personale assunto con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle varie tipologie di lavoratori flessibili che possono essere stabilizzati sulla base dei piani di cui al comma 94, la possibilità di vedersi prorogare il relativo rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, dal momento che tale limitazione potrebbe ingiustamente penalizzare gli altri lavoratori flessibili,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'effettiva portata normativa della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 che proroga il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, da ritenere comunque prodromica all'esercizio della delega al Governo per l'unificazione delle due Casse, il cui termine è scaduto;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, di cui all'articolo 7, comma 2, che eventualmente potrebbe essere prevista solo per i rapporti di lavoro definiti da accordi stipulati successivamente al 30 settembre 2007;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 24, recante disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato di specifiche amministrazioni, di introdurre una ulteriore disposizione volta a prevedere, all'articolo 3, comma 95, della legge

 

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finanziaria per il 2008, l'autorizzazione alle pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi, anche ai fini della stabilizzazione, non solo del personale assunto con contratto a tempo determinato, ma anche di altre tipologie di lavoro flessibile.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 3324, recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            valutate positivamente le norme in esso contenute, ed in particolare quelle relative agli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN, al meccanismo del pay-back per le aziende farmaceutiche, alla possibilità per il Ministero della salute e per l'AIFA di conoscere le dinamiche del mercato farmaceutico, alla prosecuzione delle attività di cura e di ricerca della Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia (IME), al personale medico del Ministero della salute, alla reversibilità della pensione in favore delle persone diversamente abili che svolgono una attività lavorativa con finalità terapeutica;

            considerato che le norme previste contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica unitamente all'esigenza di consolidare le forme di tutela in favore dei cittadini e delle persone diversamente abili,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 3324, «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre

 

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2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            rilevato che il decreto-legge n. 248 del 2007 è entrato in vigore il 31 dicembre 2007 e quindi prima della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), entrata in vigore il 1o gennaio 2008;

            considerata la necessità di migliorare la formulazione di alcune disposizioni del decreto-legge, al fine di evitare che, in base alle regole sulla successione delle norme nel tempo, si producano effetti normativi non rispondenti alla effettiva volontà del legislatore,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            1) l'articolo 27 sia integrato con la previsione dell'abrogazione dei commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che il riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non esclude la possibilità per le regioni di procedere alla loro soppressione;

            2) il comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia integrato nel senso di prevedere che la riduzione del numero dei componenti degli organi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al medesimo comma non opera nei confronti dei rappresentanti dell'utenza che svolgono tale funzione a titolo gratuito;

            3) si segnala l'esigenza di introdurre le opportune modifiche alla disciplina del credito di imposta per la internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, prevista dai commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che è stata oggetto di osservazioni della Commissione europea e per la quale, nel corso delle trattative, è stato concordato un nuovo schema applicativo che sarebbe accettabile dalla Commissione stessa; in particolare, si tratterebbe di escludere il cinquanta per cento del valore degli investimenti, per lo più pubblicitari, in attività dirette in altri Stati membri o paesi terzi dalla base imponibile del reddito d'impresa, escludendo dal beneficio tutte le spese pubblicitarie su prodotti specifici e, per quanto attiene alle grandi imprese, le spese per pubblicità e partecipazione a fiere, fatta eccezione per il regime de minimis;

            4) si sottolinea la necessità dell'accorpamento della Buonitalia Spa all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, al fine di semplificare e razionalizzare l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla promozione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani e per ridurne i costi;

 

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            5) si ritiene necessario prevedere la proroga dei termini in materia di agevolazioni fiscali per il settore ittico;

            6) si ritiene necessario prevedere la proroga dei termini relativi all'assunzione degli oneri di gestione di sistemi di rilevazione satellitare (blue-box).


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3324 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            sottolineato, in particolare, come l'articolo 42, comma 2 del provvedimento introduca opportunamente il parametro del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai controlli sulla spesa nella normativa di riforma della Banca d'Italia e delle altre autorità indipendenti, prevista dall'articolo 3, comma 45, della legge finanziaria per il 2008,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in corso di esame presso le Commissioni I e V della Camera, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo ha in più

 

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occasioni adottato al fine di fissare una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e valutato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da norme recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

            rilevato che il testo, recante previsioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali politica estera e rapporti internazionali dello Stato; difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali;

            rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori, quali la tutela della salute, il governo del territorio, i porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            considerato quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attività commerciali sono tenuti a provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche per poter beneficiare dei contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, e segnalato che a tale scopo anche diverse regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui ambito di applicazione rientrano i locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;

            evidenziate le previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del testo, recanti disposizioni aventi ad oggetto, rispettivamente, le tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione individuati dagli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, nonché la proroga degli effetti di talune disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci (pay-back) dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale;

            considerato l'articolo 17 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, al fine di consentire il completamento delle prescritte procedure che prevedono l'acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni;

 

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            rilevato quanto statuito dall'articolo 20, che estende la disciplina transitoria prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, alle revisioni generali delle medesime norme tecniche, con esclusione delle verifiche relative agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, in conformità alle indicazioni avanzate al riguardo dalla Conferenza unificata;

            valutate le previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del provvedimento, in cui, rispettivamente, si riapre il termine entro il quale il personale dei consorzi agrari avrebbe potuto essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali e si differisce il termine per la definizione del piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché si definisce il nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni;

            rilevato l'articolo 28 del testo, che differisce al 30 giugno 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni, e che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità ed i termini per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità;

            considerata, ai sensi dell'articolo 30 del provvedimento, la previsione che demanda ad un decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori; valutato inoltre l'articolo 33, che differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari;

            rilevato il contenuto dell'articolo 40 del testo, che rinvia al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione dei pagamenti di debiti da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002; dispone il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario, nel caso di adozione della procedura semplificata per l'accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 258 del Testo unico degli enti locali; dispone altresì l'erogazione di contributi

 

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tesi al definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all'articolo 268-bis del Testo unico degli enti locali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 4 del testo, una clausola generale di coordinamento delle previsioni ivi contemplate con le disposizioni recate da leggi regionali nella medesima materia ed in relazione alle misure e risorse attivate per consentire l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali ed edifici in cui si svolge attività commerciale;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dagli articoli 26 e 27 del provvedimento, aventi ad oggetto il piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché la fissazione del nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 28 del testo, che l'acquisizione, in capo alle regioni interessate, delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., debba avvenire mediante contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che le predette società conservino l'equilibrio economico e finanziario.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.       1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 2:

            al comma 2, le parole: «"Sino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"Sino all'anno 2016"»;

            al comma 3, le parole: «"fino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino all'anno 2015"»;

        dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni".

        3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

        il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione»;

        è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";

            b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";

            c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2012";

            d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2015"».

      All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009».

 

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        All'articolo 5:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008"»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5) dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008».

        All'articolo 6, al comma 2, le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34,» sono soppresse.

        Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;

            b) al secondo periodo, le parole: "per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo".

        2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonché di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo".

 

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        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        Art. 6-ter. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        All'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008"».

        Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati). - 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio".

        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

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        All'articolo 8:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

            a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

            b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            "e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato"»;

            al comma 3, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e le parole: «associazioni di categoria interessate"» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo

 

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speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute"»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale). - 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze».

        L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

        «Art. 11. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        "356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di \`Autorità nazionale per la sicurezza alimentare' e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in \`Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare', con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010"».

 

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        Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis. - (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori). - 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        "464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale \`SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS'"».

        All'articolo 12:

            al comma 1, le parole: «sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008»;

            al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006»;

            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed enti di ricerca».

        All'articolo 14, al comma 1, le parole: «In attesa della riforma organica della magistratura onoraria,» sono soppresse, e le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».

        All'articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

        All'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2008"».

        All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».

 

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        Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

        «Art. 22-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). - 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),"».

        All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991».

        All'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1o luglio 2008».

        Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 24-bis. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). - 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco,

 

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indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.

        Art. 24-ter. - (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario). - 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

        Art. 24-quater. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010».

        Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

        «Art. 25-bis. - (Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008».

        All'articolo 26:

            al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2009"».

        All'articolo 27, comma 1:

            al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» e dopo le parole: «al riordino» sono inserite le seguenti: «o alla soppressione»;

            dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito».

 

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        All'articolo 28:

            al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
        1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti».

        Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

        «Art. 28-bis. - (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). - 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo».

 

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        Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

        «Art. 29-bis. - (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"».

        All'articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «RAEE» sono inserite le seguenti: «domestici e RAEE professionali» e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi».

        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

        «Art. 32-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo";

            b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

        "1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni

 

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ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
        1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007"».

        All'articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: «"fino al 31 dicembre 2008"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"».

        All'articolo 35, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi».

        Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

        «Art. 35-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1o aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008"».

        All'articolo 36:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;

 

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            i commi 3 e 4 sono soppressi;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1o aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".
        4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
        4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008"».

        Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

        «Art. 36-bis. - (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".
        2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo"».

        Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

        «Art. 37-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008"».

        All'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL

 

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impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

        Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

        «Art. 38-bis. - (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative".
        2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parola: "utilizza" è sostituita dalla seguente: "possiede";

            b) le parole: "primo periodo," sono soppresse».

        All'articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
        2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato".
        2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresse».

 

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        All'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

        "32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale"».

        L'articolo 41 è soppresso.

        Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

        «Art. 41-bis. - (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        All'articolo 42, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:

        "39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea"».

        Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

        «Art. 42-bis. - (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        All'articolo 45:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge"»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale".

 

Pag. 37


        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        All'articolo 46:

            al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono inserite le seguenti: «con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale»;

            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termini per tariffe sociali».

        All'articolo 47, al comma 1, le parole: «"a decorrere dal 1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «"a decorrere dal 1o maggio 2008» e le parole: «entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».

        Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 47-bis. - (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali). - 1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente

 

Pag. 38

utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 47-ter. - (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso».

        All'articolo 48:

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia»;

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riassegnazione di risorse».

        All'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

 

Pag. 39

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 51-bis. - (Rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Art. 51-ter. - (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

Pag. 40-41



Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

CAPO I
PROROGHE DI TERMINI

CAPO I
PROROGHE DI TERMINI

Sezione I
Difesa

Sezione I
Difesa

Articolo 1.
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).

Articolo 1.
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).

        1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con

      Identico.


        (*) Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008.

Pag. 42-43
modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.  
        2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma «Missioni militari di pace», sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.  

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di difesa).

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di difesa).

        1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008».

        1. Identico.

        2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2012».         2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2016».
        3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2012».         3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
 

        3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni».

          3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pag. 44-45
        4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, è prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.         4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione.
 

        4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;
              b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2015»;
              c) all'articolo 53, comma 2, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2012»;
              d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2015».
Sezione II
Beni culturali e turismo

Sezione II
Beni culturali e turismo
Articolo 3.
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere).
Articolo 3.
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere).

        1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008.

        1. Identico.

        2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.         2. Identico.
 

        2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009.


Pag. 46-47

Articolo 4.
(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico).

Articolo 4.
(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico).

        1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

        Identico.

Articolo 5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali).

Articolo 5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali).

        1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

        1. Identico.

          1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.
        2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.         2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».
 

        2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5) dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.

Sezione III
Lavoro e previdenza

Sezione III
Lavoro e previdenza
Articolo 6.
(Proroghe in materia previdenziale).
Articolo 6.
(Proroghe in materia previdenziale).

        1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della

        1. Identico.


Pag. 48-49
presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.  
        2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008.         2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008.
 

Articolo 6-bis.
(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali).
 

        1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unità» sono soppresse;
              b) al secondo periodo, le parole: «per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo».
 

        2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonché di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»;

 

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo».

 

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle


Pag. 50-51
  finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 

Articolo 6-ter.
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).
 

        1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

          2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative).

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative).

        1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

        1. Identico.

        2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».         2. Identico.
          2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».

        3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

        3. Identico.


Pag. 52-53
        4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.         4. Identico.
 

Articolo 7-bis.
(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati).
 

        1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio».

 

        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sezione IV
Salute

Sezione IV
Salute
Articolo 8.
(Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici).
Articolo 8.
(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici).

        1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio

        1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le


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sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
 

            a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

            b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            «e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato».

            «e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato».

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

        2. Identico.

        3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate».         3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la

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  medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
 

Articolo 8-bis.
(Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale).
          1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.

Articolo 9.
(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci).

Articolo 9.
(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci).

        1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

        Identico.


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Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.  
        2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.  

Articolo 10.
(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia).

Articolo 10.
(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia).

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        Identico.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.  

Articolo 11.
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

Articolo 11.
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

        1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», ha sede in Foggia ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di

        1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

      «356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta


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concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010».
 

Articolo 11-bis.
(Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori).
          1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        «464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale "SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS"».

Sezione V
Università

Sezione V
Università
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di università).
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca).

        1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.

        2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma         2. Identico.

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2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.  
        3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.         3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

Articolo 13.
(Termini per la conferma di ricercatori).

Articolo 13.
(Termini per la conferma di ricercatori).

        1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

        Identico.

Sezione VI
Giustizia

Sezione VI
Giustizia
Articolo 14.
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).
Articolo 14.
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).

        1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

        1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arbitrati).

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arbitrati).

        1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008.

        1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008, e il


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  termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

Articolo 16.
(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano).

Articolo 16.
(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano).

        1. All'articolo 30 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

        Identico.

            a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

 

            b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese».

 

Sezione VII
Infrastrutture e trasporti

Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Articolo 17.
(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).
Articolo 17.
(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).

        1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

        1. Identico.


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        2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 15 dicembre 2008.         2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2008».

Articolo 18.
(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96).

Articolo 18.
(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96).

        1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;

 

            b) nel secondo periodo, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

 

Articolo 19.
(Contratti pubblici).

Articolo 19.
(Contratti pubblici).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

        Identico.

Articolo 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

Articolo 20.
(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

        1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione

        Identico.


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dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.  

Articolo 21.
(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali).

Articolo 21.
(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali).

        1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

        1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Articolo 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

Articolo 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

        1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2008».

        Identico.
 
Articolo 22-bis.
(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori).
          1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),».

Articolo 23.
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

Articolo 23.
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

        1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

        1. Identico.


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          1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni

Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Articolo 24.
(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute).
Articolo 24.
(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute).

        1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

        1. Identico.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui         2. Identico.

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all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
        3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.         3. Identico.
        4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.         4. Identico.
          4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1o luglio 2008.
 

Articolo 24-bis.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco).
          1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.
 

Articolo 24-ter.
(Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario).
          1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
 

Articolo 24-quater.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro).
          1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle

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  esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.

Articolo 25.
(Divieto di estensione del giudicato).

Articolo 25.
(Divieto di estensione del giudicato).

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

        Identico.

 

Articolo 25-bis.
(Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile).
          1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.

Sezione IX
Agricoltura

Sezione IX
Agricoltura
Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

        1. Identico.


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        2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».         2. Identico.
        3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.         3. Identico.
        4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.         4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
        5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.         5. Identico.
        6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008         6. Identico.

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effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.  
        7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.         7. Identico.
          7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».

Articolo 27.
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

Articolo 27.
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

        1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino o alla soppressione dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della


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  legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sezione X
Sviluppo economico

Sezione X
Sviluppo economico
Articolo 28.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).
Articolo 28.
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

        1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.

        1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

          1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto

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  sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.         1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.
 

Articolo 28-bis.
(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari).
          1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 29.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati).

Articolo 29.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati).

        1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31

        Identico.


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dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1o gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.  
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.  
        3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1o gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.  
        4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1o gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:  

            a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

 

            b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

 

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        5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.  
        6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  
        7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  
        8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.  
        9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.  
        10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.  
        11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione è incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.  
 

Articolo 29-bis.
(Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
          1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

Sezione XI
Ambiente

Sezione XI
Ambiente
Articolo 30.
(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Articolo 30.
(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        1. Identico:

        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo


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economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto». economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».
        2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».         2. Identico.

Articolo 31.
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).

Articolo 31.
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).

        1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

        Identico.

Articolo 32.
(Proroga per emissioni da impianti).

Articolo 32.
(Proroga per emissioni da impianti).

        1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

        Identico.

 

Articolo 32-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243).
 

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro


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  il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;
 

            b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

 

        «1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

          1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007».

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Articolo 33.
(Disposizione in materia di rifiuti).
Articolo 33.
(Disposizione in materia di rifiuti).
        1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008.         Identico.

Sezione XII
Interno

Sezione XII
Interno
Articolo 34.
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).
Articolo 34.
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).

        1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;

            a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,»;

            b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

            b) identica.

Articolo 35.
(Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi).

Articolo 35.
(Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi).

        1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

        1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

 

Articolo 35-bis.
(Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
 

        1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Dopo il 1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 30 settembre 2008».


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CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Articolo 36.
(Disposizioni in materia di riscossione).
Articolo 36.
(Disposizioni in materia di riscossione).

        1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

        1. Identico.

          1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.
        2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:         2. Identico.

            a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

            b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

        3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,».

        3. Soppresso.

        4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».         4. Soppresso.
          4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
          4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del

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  responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
          4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008».
 

Articolo 36-bis.
(Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa).
 

        1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

          2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

 

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».

Articolo 37.
(Abolizione tassa sui contratti di borsa).

Articolo 37.
(Abolizione tassa sui contratti di borsa).

        1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.

        Identico.

        2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:  

            a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;

 

Pag. 98-99
            b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente» sono soppresse.  

        3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

 

            b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

 

            c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe».

 

        4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

 
 

Articolo 37-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
 

        1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008».

Articolo 38.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

Articolo 38.
(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

        1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

        1. Identico.

          1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL

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  impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 

Articolo 38-bis.
(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
 

        1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».

          2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

            a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;

 

            b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.

Articolo 39.
(Proroghe in materia radiotelevisiva).

Articolo 39.
(Proroghe in materia radiotelevisiva).

        1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

        1. Identico.

        2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.         2. Identico.
          2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
          2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio

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  regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».
          2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «negli ultimi cinque anni» sono soppresse.

Articolo 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

Articolo 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

        1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

        1. Identico.

        2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.         2. Identico.
        3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.         3. Identico.
        4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta         4. Identico.

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dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
          4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
 

        «32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale».

Articolo 41.
(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Articolo 41.
(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

        1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1o gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

Soppresso.

 

Articolo 41-bis.
(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
 

        1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 42.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Articolo 42.
(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.

        1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:

          «39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea».

        2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: « nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

        2. Identico.


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Articolo 42-bis.
(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
 

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 43.
(Accantonamenti).

Articolo 43.
(Accantonamenti).

        1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

        Identico.

Articolo 44.
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche).

Articolo 44.
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche).

        1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

        Identico.

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).
Articolo 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

        1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

        1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge».


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          1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale».
          1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 46.
(Disposizioni in favore di inabili).

Articolo 46.
(Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali).

        1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        1. Identico:

        «1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

        «1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

        1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.         1-ter. Identico.
        1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.         1-quater. Identico.
        1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e quanto a         1-quinquies. Identico».

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euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».  
          1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.

Articolo 47.
(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Articolo 47.
(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

        1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

        1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o maggio 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 30 aprile 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

        2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.         2. Identico.
        3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.         3. Identico.
 

Articolo 47-bis.
(Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali).
 

        1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma


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  8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 47-ter.
(Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244).
 

        1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.

Articolo 48.
(Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Articolo 48.
(Riassegnazione di risorse).

        1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».

        1. Identico.

 

        1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro

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  destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

Articolo 49.
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).

Articolo 49.
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).

        1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

        Identico.

Articolo 50.
(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali).

Articolo 50.
(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali).

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

 

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

 

        2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        2. Identico.

        3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
        3. Identico.

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        4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.         4. Identico.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:         5. Identico.

            a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

 

            b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

 

            c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale.

 

        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        6. Identico.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
        7. Identico.
          7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di

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  prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 51.
(Trattamento di fine rapporto).

Articolo 51.
(Trattamento di fine rapporto).

        1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

        Identico.

 
Articolo 51-bis.
(Rimborsi di spese elettorali).
 

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
          3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Articolo 51-ter.
(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
 

        1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».


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          2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 52.
(Entrata in vigore).
 

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 31 dicembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 


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