Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3334

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3334



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDICA

Istituzione del Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere

Presentata il 15 gennaio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende istituire un Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere.
      Bisogna tenere conto che finora le troppe vittime sul lavoro non sono state adeguatamente considerate e valorizzate dalle istituzioni.
      Negli ultimi anni in Italia gli incidenti mortali sul lavoro sono aumentati considerevolmente, basti dire che gli indici di mortalità sul lavoro nel nostro Paese risultano all'incirca da una volta e mezzo a due volte più grandi rispetto a quelli che si registrano in Germania. Oppure, se vogliamo fare un discorso materialistico, si può affermare che in Italia per ogni vittima del lavoro si producono 1,47 miliardi di euro, in Germania si producono 2,47 miliardi di euro.
      Possiamo dunque affermare che, soprattutto in Italia, la produzione di merci è a mezzo vittime!
      Inoltre per quanto riguarda le vittime delle strade italiane secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, mediamente, in un anno, sono 300.000 i feriti e oltre 20.000 i disabili gravi e 600 i morti prodotti da questa guerra non dichiarata.
      Infine, le vittime del dovere comprendono gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, che sono impegnati nella lotta contro la mafia, il terrorismo e la delinquenza comune; purtroppo tanti sono gli uomini della pubblica sicurezza che hanno perso la vita nello svolgere il proprio dovere.
      Lo scopo della presente proposta di legge è quello di risarcire in modo adeguato chi è vittima di incidenti sul lavoro, sulla strada e del dovere o le loro famiglie nell'eventualità in cui le vittime abbiano perso la vita.
      L'intervento che si propone ha la caratteristica della solidarietà nazionale basata su alti princìpi morali ed etici.
 

Pag. 2


      La presente proposta di legge consta di tre articoli.
      L'articolo 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro della strada e del dovere.
      L'articolo 2 individua i beneficiari che possono accedere al Fondo.
      L'articolo 3 stabilisce che la copertura finanziaria del Fondo sia a carico del trattamento economico spettante ai membri del Parlamento nazionale ed europeo. Agli oneri a carico dei parlamentari si provvede, infatti, mediante una decurtazione dell'indennità determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, a decorrere dall'anno 2008.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo provvede all'elargizione di contributi a favore delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, della strada e del dovere o ai loro superstiti.

Art. 2.
(Beneficiari del Fondo).

      1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti vittime di gravi infortuni sul lavoro, coloro che sono stati vittime di incidenti stradali e i caduti nell'adempimento del dovere, nonché i rispettivi familiari superstiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Le quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito dello 0,75 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

 

Pag. 4

europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
      2. Le somme risultanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1 per l'anno 2008 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo previsto dall'articolo 1. Per gli anni successivi, sono destinati alla dotazione del Fondo i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle medesime disposizioni.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su