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PDL 3196

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3196



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CATONE, BARANI, BONO, BRUSCO, CALGARO, CARTA, CASTELLANI, GIULIO CONTI, FERRIGNO, GOISIS, LI CAUSI, LO MONTE, MARTUSCIELLO, MAZZOCCHI, MURA, RIVOLTA, ROMAGNOLI, RONCONI, ROSSI GASPARRINI, ROSSO, SANTORI, ULIVI

Esclusione dell'uxoricida dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità

Presentata il 29 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende colmare una «smagliatura» del nostro sistema legislativo laddove non prevede l'esclusione dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità del coniuge superstite nei casi di uxoricidio. Come sappiamo, nell'attuale ordinamento giuridico il trattamento pensionistico di reversibilità è la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere di reversibilità se la persona deceduta era già pensionata (pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità) o altrimenti indiretta se aveva almeno quindici anni di contributi o era assicurata da almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data di morte.
      La reversibilità spetta al coniuge superstite, anche se separato e, nel caso in cui il coniuge sia separato «per colpa», solo se il tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti. Spetta altresì al coniuge superstite divorziato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio: il coniuge divorziato in questo
 

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caso deve essere titolare di assegno di divorzio e non deve essersi risposato. Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione anche se il lavoratore deceduto si è risposato dopo il divorzio e il secondo coniuge è ancora in vita. In tal caso, l'INPS paga la pensione soltanto dopo che il tribunale ha emesso una sentenza con la quale stabilisce le quote di pensione spettanti al primo e al secondo coniuge (legge n. 74 del 1987). Con la sentenza n. 419 del 1999, la Corte costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni non è l'unico che il tribunale deve seguire per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex coniuge.
      Il giudice deve valutare anche altri elementi, quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite. Inoltre, con una recente sentenza (n. 10638 del 2007), la Corte di cassazione ha stabilito che, per valutare la quota di pensione spettante a ciascuno, occorre tenere conto, tra l'altro, anche di eventuali periodi di convivenza prima del matrimonio.
      Ebbene, l'uxoricida, per l'attuale normativa, non è escluso dal diritto di ricevere la pensione di reversibilità. Così è stato in molti casi, come hanno denunciato più volte i mass media (è accaduto nel 1999 nella provincia di Catania o più recentemente a Perugia, dove un uomo, condannato a trent'anni per aver ucciso nel 2003 la moglie, gode dell'80 per cento della pensione di reversibilità, mentre il figlio minore della vittima solo del 20 per cento).
      È, quindi, doveroso da parte nostra colmare questo vuoto legislativo con l'approvazione della presente proposta di legge, necessaria per escludere chi si è macchiato di un crimine così grave dal diritto al trattamento pensionistico di reversibilità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ipotesi di uxoricidio il coniuge superstite non ha diritto al trattamento pensionistico di reversibilità.


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