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PDL 3295

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3295



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI VIRGILO, BAIAMONTE, BOCCIARDO, CECCACCI RUBINO, CRIMI, GARDINI, MAZZARACCHIO, MORONI, PALUMBO

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

Presentata il 12 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il volontariato negli ultimi venti anni ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del nostro Paese; si tratta di un insieme composito di organizzazioni caratterizzate da differenti modelli, strategie e dimensioni operative, e se consideriamo che sono circa 6 milioni i cittadini italiani coinvolti, possiamo ben comprenderne la rilevanza sociale e le potenzialità.
      Infatti le organizzazioni di volontariato si rivelano nel tempo realtà sempre più visibili e affidabili. Ma questo grande sviluppo ha voluto dire anche maggiore complicazione e burocratizzazione nella organizzazione stessa del volontariato, insieme a problemi di ordine economico-finanziario. La legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266, ha costituito un buon testo di riferimento ma oggi necessita di essere modificata anche per il continuo evolversi di questa materia.
      Fermo restando che condizione irrinunciabile e fondamentale del volontariato è la «gratuità» delle prestazioni, sarebbe opportuno distinguere innanzitutto fra associazionismo no profit a carattere prettamente solidale, e cioè offerta di servizi che necessitano inevitabilmente di mezzi e di personale dipendente e, quindi, di un impegno economico cospicuo, e volontariato a carattere prettamente sussidiario, e cioè dono gratuito di sé e del proprio tempo che necessita certo di risorse economiche minori, ma essenziali per concretizzare progetti come un'adeguata preparazione e formazione dei volontari nonché un adeguato e unico punto di riferimento che avvii ogni forma di comunicazione.
 

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      Cresce, inoltre, l'esigenza di un maggiore controllo sulle attività svolte da associazioni no profit di grandi dimensioni allo scopo di evitare anche casi di «lavoro nero» celato dietro la voce di «volontariato retribuito».
      Ricordiamo che nel corso del 2005, nell'ambito del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, cosiddetto «decreto sulla competitività», è stata approvata la normativa proposta, tra gli altri, dai parlamentari Jannone e Benvenuto, che prevede la deducibilità dei contributi donati dai cittadini alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e quindi a buona parte delle organizzazioni di volontariato.
      Ciò non basta, perché si dovrebbe avviare una politica di defiscalizzazione delle donazioni per i privati e per gli enti.
      Inoltre, un'appropriata collaborazione tra istituzioni pubbliche e volontariato eviterebbe comportamenti discrezionali locali, attraverso, ad esempio, la predisposizione di un modello di convenzione che comprenda doveri, diritti e aspetti assicurativi e la richiesta di periodiche relazioni riassuntive dell'attività svolta dalle parti che hanno acceso la convenzione, che dovranno essere valutate dall'Osservatorio nazionale sul volontariato.
      Va altresì evidenziata, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la necessità che Stato, regioni, province e comuni privilegino i progetti presentati da organizzazioni che abbiano per scopo la realizzazione di fini di interesse generale rispetto ai progetti delle istituzioni pubbliche. Infatti lo Stato non è più il solo soggetto che può indicare e stabilire quali siano i fini generali da perseguire, ma questa capacità va riconosciuta anche alla persona, alle organizzazioni di più persone e alle famiglie. Soprattutto le famiglie sono i soggetti che devono indicare quali progetti la società e le istituzioni devono promuovere per un valido aiuto.
      Un testo normativo innovativo deve quindi prevedere una necessaria e fattiva collaborazione istituzionale tra associazionismo no profit, Stato e regioni, non solo a livello normativo, ma anche amministrativo per la gestione dei servizi alla persona da affidare ad una autorità per i servizi alla famiglia.
      L'evoluzione normativa, il lungo processo di privatizzazione dei servizi pubblici e, in particolare, la legge quadro sui servizi assistenziali (legge n. 328 del 2000), attraverso i consultori familiari, già consentono la partecipazione di organizzazioni alla determinazione dei servizi necessari alla famiglia, ma è necessario anche l'apporto di dati esperienziali vissuti da milioni di famiglie che possono donare le proprie esperienze di vita alla comunità generale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 266 del 1991», è sostituito dal seguente: «Norme in materia di organizzazioni di volontariato».

Art. 2.

      1. L'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e oggetto della legge). - 1. La Repubblica, in attuazione dei princìpi fondamentali di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà di cui agli articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce il valore sociale e favorisce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, in collaborazione con soggetti singoli e con organizzazioni di volontariato, nonché con case famiglia autogestite e riconosciute, che hanno per scopo la realizzazione di fini di interesse generale.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, disciplina i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «il perseguimento delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1, privilegiando i progetti delle associazioni familiari rispetto ai progetti delle istituzioni pubbliche»;

          b) al comma 2, le parole: «entro limiti» sono sostituite dalle seguenti: «in base a criteri».

Art. 4.

      1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «considerato» è soppressa e dopo le parole: «ogni organismo» sono inserite le seguenti: «o confederazione di organismi»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Sono considerati organizzazioni di volontariato gli enti di coordinamento e le associazioni di organizzazioni di volontariato. Per enti di coordinamento e associazioni di organizzazioni di volontariato si intendono quei soggetti i cui enti coordinati o soci o le cui articolazioni territoriali sono organizzazioni di volontariato.
      1-ter. Non sono considerati organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale, le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi degli associati e tutte le associazioni che hanno finalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1»;

 

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          c) al comma 2, le parole: «dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Per la stipula degli accordi istitutivi, dell'atto costitutivo o dello statuto si applicano gli adempimenti giuridici previsti dall'articolo 16 del codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, con particolare riferimento a:

          a) l'assenza di fini di lucro;

          b) la democraticità della struttura, con particolare riguardo all'affidamento delle cariche associative su base elettiva e delle cariche collegiali su base a maggioranza elettiva, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle elezioni;

          c) la gratuità delle cariche associative;

          d) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi e i loro obblighi e diritti;

          e) l'obbligo di formazione del rendiconto economico-finanziario con le relative modalità di approvazione».

Art. 5.

      1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le parole da: «Ministro dell'industria» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale».

Art. 6.

      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro

 

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funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

          a) contributi degli aderenti;

          b) contributi di privati;

          c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubblici, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nonché alla copertura delle spese di gestione in relazione alla dismissione dell'organizzazione di volontariato;

          d) contributi di organismi internazionali;

          e) donazioni e lasciti testamentari;

          f) entrate derivanti da convenzioni;

          g) entrate derivanti da servizi privati e pubblici;

          h) appositi stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale). - 1. Ai fini di cui agli articoli 12 e 17, comma 1-bis, è istituito presso la competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.
      2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, ovvero le proprie articolazioni territoriali, sono iscritte nei registri di cui all'articolo 6 di almeno sette regioni rappresentative di un numero di province non inferiore a venti.
      3. Con proprio decreto, il Ministro della solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12,

 

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stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
      4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante appositi stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale».

Art. 8.

      1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 è abrogato.

Art. 9.

      1. All'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, dopo la parola: «fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e altre agevolazioni»;

          b) al comma 1, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          c) al comma 2, le parole: «fini di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «i fini di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, i criteri relativi al concetto di marginalità di cui al primo periodo sono fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale»;

 

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          e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

      «4-bis. Fermi restando i diritti e le agevolazioni previsti dagli articoli 24, comma 1, 28, 31, comma 1, e 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore delle organizzazioni di volontariato si applicano anche le agevolazioni di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, e 31, comma 2, della medesima legge n. 383 del 2000.
      4-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri indica, tra i messaggi di utilità sociale che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può mandare in onda, quelli trasmessi dall'Osservatorio nazionale per il volontariato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della presente legge, qualora rientrino nei criteri generali prefissati dalla medesima Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della citata legge n. 150 del 2000».

      2. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, dopo le parole: «nazionale e regionali,» sono inserite le seguenti: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri statale, regionali e delle province autonome,».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Agevolazioni per la prestazione di attività di volontariato). - 1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nell'espletamento delle attività previste da convenzioni stipulate con enti pubblici e con strutture private convenzionate, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti

 

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di lavoro o dagli accordi collettivi di lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni a orario concentrato.
      2. Ai fini fiscali le ore di volontariato, prestate ai sensi del comma 1, opportunamente certificate, sono equiparate alla donazione di denaro».

Art. 11.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 148, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 12.

      1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Osservatorio nazionale per il volontariato). - 1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro medesimo o da un suo delegato e composto da dieci membri scelti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6-bis; da dieci membri scelti fra le altre organizzazioni di volontariato rappresentanti tutti i settori di intervento del volontariato; da due esperti; da un membro in rappresentanza dei centri di servizio e da un membro in rappresentanza dei comitati di gestione. Alle sedute dell'Osservatorio, in relazione a specifiche tematiche, possono essere invitati altri membri, i quali partecipano senza diritto di voto, e in particolare un membro designato dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

 

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ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, un membro designato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
      2. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale, resta in carica tre anni. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.
      3. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

          a) esprime pareri non vincolanti e formula osservazioni e proposte agli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali nelle materie di sua competenza;

          b) stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguono analoghe finalità, in particolare con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e con l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000;

          c) promuove ricerche e studi in Italia e all'estero;

          d) approva progetti di particolare rilevanza nazionale elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, sulla base dei criteri fissati con direttiva del Ministro della solidarietà sociale e nell'ambito delle risorse affidate allo Stato per tali finalità;

          e) offre sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche

 

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dati nei settori di competenza della presente legge;

          f) pubblica, in concomitanza con la Conferenza di cui alla lettera i), un rapporto sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

          g) sostiene, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento;

          h) promuove iniziative di informazione e di comunicazione finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato ed esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

          i) promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

      4. Al finanziamento dei compiti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata una spesa annuale nel limite massimo di 3.000.000 di euro».

Art. 13.

      1. All'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;

          b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

          a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis,

 

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costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;

          b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dagli enti di cui alla lettera a);

          c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b).

      3. Con proprio decreto, sentito l'Osservatorio e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro della solidarietà sociale stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo di cui al comma 2, lettera c), tra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, fra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione».

Art. 14.

      1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 15-bis. - (Comitati di gestione). - 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale finanziato dal gettito derivante dai premi non riscossi dei concorsi e dalle lotterie nazionali. In tale fondo sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore

 

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al 60 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter e nella misura restante per le spese delle attività di cui al comma 4, lettera g), del presente articolo, e di funzionamento del comitato di gestione.

      2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

          a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato ai sensi delle disposizioni regionali in materia;

          b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati ai sensi delle disposizioni regionali o provinciali in materia;

          c) un membro nominato dal Ministro della solidarietà sociale;

          d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1;

          e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

          f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato ai sensi delle disposizioni regionali in materia.

      3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato prevista per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo prevista per il membro sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese autorizzate, ed effettivamente sostenute e documentate, per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando è stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

 

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      4. Il comitato di gestione:

          a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

          b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio e ne pubblicizza l'esistenza;

          c) iscrive e cancella dall'elenco regionale i centri di servizio, sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

          d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei confronti dei centri di servizio;

          e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

          f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 60 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

          g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in forma associata, tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali.

      Art. 15-ter. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione competente la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni

 

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di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività.
      2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e di qualificare l'attività di volontariato. A tale fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis.
      3. Le modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo e agli articoli 15 e 15-bis sono stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
      4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997».

      2. Il regolamento di cui all'articolo 15-ter, comma 3, della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

      1. L'articolo 16 della legge n. 266 del 1991 è abrogato.

Art. 16.

      1. All'articolo 17 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 6-bis»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I membri degli organi di direzione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6-bis

 

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hanno diritto a permessi non retribuiti, nella misura e alle condizioni disposte dai contratti collettivi di lavoro».

Art. 17.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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