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PDL 3240

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3240



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ULIVI, BARANI, BONO, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CATANOSO, GIULIO CONTI, FOTI, GHIZZONI, JANNONE, LISI, MAZZOCCHI, MAZZONI, ANGELA NAPOLI, PEDRIZZI

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa del trapianto di organi portatori di virus HIV o di cellule neoplastiche

Presentata il 13 novembre 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di tutelare un numero in realtà ridottissimo di persone che però, per tragici, ma fortunatamente rarissimi, casi del destino, si trovano ad aver contratto patologie infettive o neoplastiche a causa del trapianto di un organo.
      Al riguardo è evidente il dramma del paziente che, affetto da una patologia gravissima, attende un trapianto per continuare a vivere. Per di più questi pazienti sono generalmente in età produttiva e hanno aspettative non solo legate alla semplice sopravvivenza, ma anche e soprattutto alla qualità della vita che potranno condurre dopo l'intervento.
      Per meglio comprendere la finalità che persegue la presente proposta di legge, basta ricordare il caso dei tre pazienti trapiantati in Toscana i quali, per puro errore umano ammesso dallo stesso operatore, hanno sviluppato una positività al virus HIV in quanto gli organi, prelevati da un donatore sieropositivo, erano stati classificati come esenti da patologie trasmissibili. Il passato mostra, naturalmente, ben pochi casi simili: un caso a Bologna nel 1986, epoca in cui però le indagini cliniche non erano così sofisticate da giustificare un riconoscimento di responsabilità da parte degli operatori, e un caso in Sardegna nei primi anni novanta, in cui ci fu trasmissione non virale, ma di cellula neoplastica, poi tradottasi in attecchimento nel ricevente del tumore proveniente dall'organo del donatore.
      A differenza di quanto accaduto nei decenni scorsi, le procedure attualmente poste in atto per determinare la sicurezza
 

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di un donatore appaiono, almeno alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, assolutamente sicure se adeguatamente applicate. Da ricerche curate dal Centro nazionale trapianti si evince chiaramente quanto attenti e sicuri siano lo studio degli organi da trapiantare, la valutazione del rischio nella scelta del donatore e della possibilità d'impianto dell'organo, non solo in base alle valutazioni istopatologiche e immunologiche, ma anche in termini d'intensità del rischio in rapporto alla prognosi del ricevente.
      Naturalmente non si entra nel merito della sicurezza dei trapianti, ma sembra doveroso porre in atto una tutela da parte dello Stato che, volendo garantire la salute, commette un errore su un paziente già di per sé grave, creando un nuovo danno che si riflette sia sulla sua biologia, sia sulla sua vita di relazione, considerata come evoluzione del danno morale subìto.
      Per questo occorre modificare la legge n. 210 del 1992, la quale tutela le persone che hanno contratto infezioni a causa di vaccinazioni e di trasfusioni, estendendo la sua applicazione alle categorie dei soggetti menzionati.

      Pertanto, la presente proposta di legge consta di un unico articolo che modifica, integrandoli, il titolo e l'articolo 1 della citata legge, per la precisione aggiungendo ai danni da trasfusione e da vaccinazione i danni da trapianto di organi o parti di essi, cellule e tessuti infetti o portatori di cellule neoplastiche. Tra l'altro, l'assoluta sporadicità di questi errori diagnostici che, per i motivi suddetti, tende allo zero, non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'attuazione della legge oggetto di modifica.

      Di qui la necessità di prevedere un indennizzo per coloro i quali, volendo curare una patologia grave e quasi sempre incompatibile con la vita, si ritrovano ad averne contratta una diversa, ma altrettanto grave e potenzialmente mortale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, altresì, ai soggetti che risultino infettati da virus HIV o che sviluppino neoplasie a causa del trapianto di cellule, tessuti, organi o parti di organo portatori del suddetto virus o di cellule neoplastiche»;

          b) all'articolo 3:

              1) al primo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di neoplasie causate dal trapianto di organi portatori di cellule neoplastiche»;

              2) al comma 1-bis, dopo le parole: «e somministrazioni di emoderivati» sono inserite le seguenti: «nonché del trapianto di organi portatori di virus HIV o di cellule neoplastiche»;

          c) al titolo, dopo le parole: «somministrazione di emoderivati» sono aggiunte le seguenti: «nonché a causa del trapianto di organi portatori di virus HIV o di cellule neoplastiche».


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