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PDL 2848

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2848


 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

OLIVA, LO MONTE, NERI, RAO, REINA

Istituzione di una Sezione speciale della Corte costituzionale, avente le competenze già attribuite all'Alta Corte prevista dall'articolo 24 dello Statuto speciale della Regione siciliana

Presentata il 28 giugno 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo oltre sessanta anni dall'approvazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è tempo di bilanci. L'attuazione delle norme dello Statuto della Regione siciliana è stata molto parziale e, anche per le mancanze della classe dirigente nazionale e locale, non si è dimostrata all'altezza delle iniziali aspettative. In un contesto nazionale e internazionale mutato, nel quale si sono andati sempre più affermando princìpi federalisti e autonomisti, è necessario ripensare anche all'autonomia della Regione siciliana. Altre regioni d'Europa, come la Catalogna e la Baviera, e d'Italia, come il Trentino-Alto Adige, hanno negli ultimi decenni attuato una forte autonomia dalla quale le popolazioni locali hanno tratto enorme beneficio. Sulla base di queste positive esperienze e nel presupposto di una rinnovata attenzione della classe politica siciliana al rafforzamento dell'autonomia dell'isola, è necessario ridare senso a tante norme dello Statuto speciale che non sono state mai attuate e a tante altre disposizioni che, per diverse ragioni, si è voluto rendere inoperanti.
      In un'ottica di piena attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana riteniamo necessario muoversi innanzitutto nel senso del federalismo fiscale e dell'Alta corte per la Sicilia. Proprio dal rilancio delle competenze affidate a quest'ultima
 

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è nostra intenzione ripartire, per ridare vitalità all'autonomia siciliana, autonomia che trovava nell'Alta Corte, anche simbolicamente, l'espressione più importante. L'Alta Corte, nelle intenzioni di chi concepì lo Statuto speciale, rappresentava una garanzia fondamentale per l'autonomia della Regione siciliana e per il rispetto delle sue prerogative statutarie e, da quando, nel 1956, il Governo, con un vero e proprio colpo di mano, ne bloccò il funzionamento, lo Statuto speciale ha perso progressivamente di efficacia.
      È intenzione dei promotori della presente proposta di legge costituzionale ridare senso, in particolare, agli articoli 24 e 25 dello Statuto speciale della Regione siciliana che prevedevano una vera difesa delle prerogative autonomiste con la possibilità di impugnare le leggi e i regolamenti dello Stato ritenuti lesivi delle competenze regionali.
      La presente proposta di legge costituzionale, come si evince dall'articolato, intende preservare le prerogative un tempo affidate all'Alta Corte assegnando le relative competenze ad una Sezione speciale della Corte costituzionale. Così facendo si intende rimediare ad una pluridecennale mortificazione dello Statuto speciale della Regione siciliana preservando, al contempo, il quadro unitario della giurisdizione costituzionale. Questa scelta, nella sostanza, intende riprendere pienamente l'iniziativa parlamentare dei parlamentari siciliani, democristiani e comunisti, che nella II e nella III legislatura presentarono appositi progetti di legge costituzionale in difesa delle prerogative dell'Alta Corte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Istituzione di una Sezione speciale della Corte costituzionale).

      1. Le competenze attribuite dall'articolo 25 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di seguito denominato «Statuto speciale», all'Alta Corte prevista dall'articolo 24 del medesimo Statuto speciale sono devolute a una Sezione speciale istituita presso la Corte costituzionale.

Art. 2.
(Composizione).

      1. La sezione speciale della Corte costituzionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, è presieduta dal Presidente della Corte costituzionale ed è composta da tre membri effettivi e da un membro supplente, scelti dal Presidente stesso tra i giudici della Corte, nonché da tre membri effettivi e da un membro supplente, designati dall'Assemblea regionale siciliana e nominati dal Presidente della Repubblica.

Art. 3.
(Competenze).

      1. La Sezione speciale della Corte costituzionale, istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge costituzionale, è competente per i giudizi demandati all'Alta Corte in attuazione di quanto disposto dall'articolo 25 dello Statuto speciale.
      2. La Sezione speciale della Corte costituzionale giudica altresì sui reati

 

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commessi dal presidente della Regione siciliana e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni. In tali casi essi sono posti in stato di accusa dall'Assemblea regionale.

Art. 4.
(Funzionamento).

      1. Con legge ordinaria sono stabilite le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Sezione speciale della Corte costituzionale in conformità a quanto disposto dagli articoli 2 e 3.


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