Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 3346

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3346



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUSCO

Modifica all'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente il collocamento dei sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria e le condizioni per il loro richiamo in servizio

Presentata il 22 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il richiamo in servizio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri collocati in ausiliaria ha dato luogo a notevole contenzioso, a causa dell'estrema indeterminatezza delle fonti normative.
      Come è noto, la materia è disciplinata dall'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498. Il citato articolo 45, primo comma, secondo periodo, si limita a prevedere che: «Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica». La legge nulla dispone sui requisiti occorrenti per il richiamo e sulle condizioni ostative in una materia come questa che, coinvolgendo la capacità giuridica e il diritto al lavoro, è garantita da riserva di legge.
      Nel silenzio della legge, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con provvedimento in data 7 dicembre 2006, ha integrato la disposizione legislativa, fissando la clausola dei centoventi giorni di assenza massima dal servizio indiscriminatamente, senza escludere dal computo le assenze provocate dagli infortuni per causa di servizio, considerando allo stesso modo tutte le assenze dal servizio, senza distinzioni.

      Senonché, l'indiscriminata rilevanza delle assenze dal servizio senza distinzione delle ragioni che le hanno provocate e senza la sottrazione al loro numero complessivo
 

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di quelle indotte da infortunio per causa di servizio, crea la «uguaglianza dei diseguali», esponendo la disposizione dell'articolo 45 della legge n. 212 del 1983, al fondato sospetto di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

      Si rende, pertanto, necessaria la prescrizione delle condizioni in base alle quali il richiamo in servizio può essere disposto, integrando la fattispecie astratta - nel rispetto del fondamentale principio di ragionevolezza - con una griglia di criteri tra i quali quello di esclusione dal numero delle assenze, impeditivo del richiamo in servizio, di quelle dovute a infortunio per causa di servizio.
      Fondamentali esigenze solidaristiche e di equità impediscono, invero, di «sanzionare» col rifiuto del richiamo in servizio i sottufficiali delle Forze armate che hanno messo a repentaglio la propria vita nell'esercizio dei doveri istituzionali, subendo infortuni riconosciuti dalla stessa amministrazione di appartenenza come dovuti a causa di servizio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, in base ai seguenti requisiti:

              1) aver riportato nell'ultimo quinquennio una qualifica non inferiore ad «eccellente» o giudizio equivalente e non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari;

              2) non essere rimasto assente dal servizio nell'ultimo quinquennio per malattia, compresi i periodi di riposo medico, ricovero, licenza straordinaria di convalescenza e aspettativa per l'infermità, per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni, con esclusione delle assenze dovute a infortunio per causa di servizio;

              3) non aver riportato durante tutto l'arco del servizio prestato condanna penale per reato non colposo;

 

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              4) non risultare, alla data del richiamo, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato».


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