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PDL 3378

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3378



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
e, ad interim, ministro della giustizia
(PRODI)

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari

Presentato il 28 gennaio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge qui presentato per la conversione è stato predisposto al fine di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, con particolare riguardo al regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della medesima legge, in materia di temporaneità degli incarichi.
      Tale norma stabilisce che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificate dall'articolo 2 della stessa legge n. 111 del 2007), si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 111 del 2007.
      La norma stabilisce, inoltre, che i magistrati che ricoprono incarichi direttivi e semidirettivi alla data di efficacia della disposizione decadono automaticamente dall'incarico ove a quella data abbiano superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni.
      La modifica si rende pertanto necessaria - nelle more della definizione dell'iter procedimentale di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti alla data del 28 gennaio 2008 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007 - per risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario (o della sezione) quando il
 

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Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.
      L'elevato numero (334) di incarichi direttivi e semidirettivi interessati dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007 non consentirà infatti al Consiglio superiore della magistratura di provvedere al rinnovo di tutti gli incarichi entro la data del 28 gennaio 2008.
      L'articolo 1 del decreto-legge introduce una deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che - in caso di mancanza del titolare - i magistrati già in servizio presso il medesimo ufficio giudiziario e decaduti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
      Considerato che dall'attuazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non viene predisposta la relazione tecnica.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

          a) Necessità dell'intervento normativo.

              Il decreto-legge è stato predisposto al fine di risolvere i problemi organizzativi degli uffici giudiziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di decadenza dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi.

          b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

              L'intervento incide - derogandole - sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che regolano l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari.

          c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il decreto-legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

          d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa dello Stato.

          e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Il decreto-legge, come sopra già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali.

          f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

      Il decreto-legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

          a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

              Nel nuovo testo del decreto-legge non sono state inserite nuove definizioni normative.

 

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          b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

              I riferimenti normativi che figurano nel decreto-legge sono corretti.

          c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

              Il decreto-legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

          d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

              Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

          a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

              Nulla da osservare.

          b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

              Atto Camera n. 2977 - Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati (Balducci ed altri).

              Atto Camera n. 3051 - Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111. Differimento del termine per l'applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati (Costa ed altri).

 

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

          a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

              Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono l'ordine giudiziario e gli uffici giudiziari.

          b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

              L'intervento normativo si propone di disciplinare l'istituto della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella prima fase di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111 (recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), tenuto conto del regime transitorio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 111 del 2007, in materia di temporaneità degli incarichi.

          c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

              Obiettivo specifico è quello di risolvere i problemi organizzativi derivanti dalla decadenza del titolare dell'ufficio giudiziario o della sezione in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, qualora il Consiglio superiore della magistratura non abbia ancora provveduto alla nomina del nuovo titolare dell'ufficio.

          d) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

              Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte dell'amministrazione e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari, dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

          e) Aree di criticità.

              Non si ravvisano al momento aspetti di criticità.

          f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

              Non vi sono alternative possibili.

          g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

          Il decreto-legge è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto della necessità e urgenza di provvedere in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, recante misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008.

Misure urgenti in materia di reggenza di uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina della supplenza negli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari nella fase transitoria di applicazione della legge 30 luglio 2007, n. 111, in considerazione dell'elevato numero degli uffici interessati al cambiamento dei titolari e dell'oggettiva impossibilità per il Consiglio superiore della magistratura di completare le nomine in tempi tali da garantire il corretto funzionamento degli uffici ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni transitorie in materia di reggenza degli uffici giudiziari in caso di mancanza del titolare).

      1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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Articolo 2.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 25 gennaio 2008.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi.


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