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PDL 3296

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3296



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANZOSO, FITTO, CARLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, GRASSI, LISI, MAZZARACCHIO, TUCCI

Istituzione di una zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto

Presentata il 12 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di istituire una zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto. Le zone franche costituiscono uno strumento di fondamentale importanza per il rilancio economico di un punto produttivo strategico, anche per l'effetto trainante che esse determinano su vari settori. Le principali caratteristiche delle zone franche, localizzate in tutti i continenti, sono solitamente raggruppate in tre categorie.
      Nella prima categoria rientrano quegli istituti volti a favorire i consumi: si cerca in questo modo di migliorare le condizioni di vita di una determinata popolazione, nonché di incentivare i flussi turistici in quelle aree.
      Nella seconda categoria, invece, rientrano quegli istituti che mirano a incrementare lo sviluppo dei traffici e del commercio internazionale. A volte le zone franche svolgono le funzioni di transito e di spedizione delle merci, altre volte quella di sviluppo delle vendite e degli scambi commerciali con il resto del mondo.
      Nella terza categoria, infine, rientrano quegli istituti che mirano a favorire l'insediamento e la permeante localizzazione delle imprese in determinate zone: è questo un modo di incentivare lo sviluppo economico e commerciale di alcune zone.
      Dall'analisi comparata di questi istituti, documentata in numerosi studi, emerge un dato incontestabile: gli Stati che vi hanno ricorso, con un uso razionale e appropriato, ne hanno tratto vantaggi tanto economici quanto sociali.
      Il porto di Taranto, secondo porto nazionale per il volume di traffici movimentati, ha l'urgente necessità dell'istituzione di una zona franca (oltre alla necessità
 

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di nuovi interventi di potenziamento infrastrutturale), al fine di non compromettere la sua capacità di reggere la concorrenza della portualità mediterranea e nord-europea nonché di contribuire a garantire la crescita dell'economia regionale e nazionale.
      L'istituzione della zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto si rende necessaria anche per dare impulso e nuova linfa alle attività ivi presenti, costituendo pertanto un formidabile strumento di propulsione per lo sviluppo socio-economico. Infatti la provincia di Taranto ha subìto un preoccupante processo di deindustrializzazione che sta creando disoccupazione e sta spingendo soprattutto i giovani a valutare occasioni di impiego fuori dalla regione Puglia. I requisiti di flessibilità d'uso che caratterizzano questo istituto giuridico ne fanno un mezzo idoneo per affrontare e per risolvere situazioni di crisi endemiche, tanto che l'uso di tale strumento è stato non solo ampiamente utilizzato, ma anche sottolineato e segnalato in ambito internazionale per rilanciare economicamente i piccoli e medi centri dediti all'attività mercantile e industriale. Inoltre l'istituzione di una zona franca esalta solitamente i flussi di merci in uscita, a tutto vantaggio della bilancia commerciale dell'intero Paese.
      Com'è noto con la locuzione «zona franca» sono indicati alcuni istituti di diritto doganale, caratterizzati dall'applicazione a un determinato ambito territoriale di un particolare regime di esenzione doganale, genericamente configurato come finzione giuridica di estraneità della porzione territoriale costituita in zona franca rispetto al territorio doganale dello Stato.
      La finzione di extraterritorialità non comporta, però, la reale esclusione dall'ordinamento doganale dello Stato del territorio franco, ma significa solo che quest'ultimo, sebbene di fatto situato entro il territorio doganale, agli effetti dell'imposizione tributaria è considerato fuori dalla linea doganale ordinaria, per essere assoggettato a un regime speciale che sostanzialmente consente di introdurre, depositare e, come in questo caso, manipolare, trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e da formalità doganali.
      La possibilità delle merci, di provenienza intercomunitaria, di transitare in una zona franca da diritti doganali o di confine verso aree di mercato extracomunitarie non è misconosciuta a livello europeo, specie quando la sua localizzazione non si appalesi come elemento di turbativa dei mercati interni, ma interagisca sul livello dei traffici mercantili internazionali favorendone altresì lo sviluppo.
      A tale proposito, la Comunità economica europea (CEE) aveva emanato, già nel 1969, la direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, riguardante il regime delle zone franche, seguita dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e dai regolamenti (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, sul perfezionamento attivo, n. 2503/88, sui depositi doganali, e n. 2504/88, sulle zone franche e sui depositi franchi, entrambi del Consiglio, del 25 luglio 1988, i quali prevedevano il riferimento non più all'articolo 100, ma all'articolo 113 del Trattato sulla politica commerciale comune, sancendo così, anche giuridicamente, che le zone e i depositi franchi contribuiscono alla promozione del commercio estero e in particolare alla redistribuzione delle merci all'interno come all'esterno della Comunità.
      Alle suddette normative comunitarie fecero poi seguito i regolamenti (CEE) n. 2561/90, sui depositi doganali, e n. 2562/90, sulle zone franche e sui depositi franchi, entrambi della Commissione, del 30 luglio 1990.
      Questo breve excursus sta a dimostrare l'interesse, già a partire dalla fine degli anni sessanta, della Comunità europea per quanto riguarda la possibilità di istituire zone e depositi franchi.
      Interesse confermato dalle nuove normative emanate dall' Unione europea che, abrogando le precedenti disposizioni, hanno provveduto a ridisciplinare la materia
 

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e delle quali si riportano, in sintesi, gli estremi:

          1) regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

          2) regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

          3) direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

      L'esistenza di numerose zone franche nel territorio dell'Unione europea è dunque chiaramente giustificata dall'interesse obiettivo di tutta la Comunità alla costituzione di tali territori in regime di esenzione fiscale, considerato, tra l'altro, il fatto che il gettito fiscale complessivo dello Stato in cui è istituita una zona franca non diminuisce, avvantaggiandosi quest'ultimo delle entrate derivanti dalle nuove realtà produttive che nel frattempo sono state create.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona franca).

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è autorizzata l'istituzione di una zona franca nell'area portuale e retroportuale di Taranto, di seguito denominata «zona franca».
      2. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Puglia.

Art. 2.
(Società di gestione).

      1. L'attuazione e la gestione della zona franca sono affidate a una società mista a capitale pubblico-privato, promossa dalla regione Puglia, ferme restando le competenze che la normativa comunitaria e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità.
      2. Alla società di cui al comma 1 possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito e di assicurazione e singoli investitori.

Art. 3.
(Competenze della società di gestione).

      1. Spettano alla società di gestione di cui all'articolo 2 le seguenti competenze:

          a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazione

 

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di immobili nella zona franca da parte di imprese e di società;

          b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);

          c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia;

          d) la costituzione di società miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della zona franca;

          e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati;

          f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e l'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della zona franca;

          g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

      2. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera c) del comma 1 l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie e la tutela ambientale.

Art. 4.
(Agevolazioni e benefìci alle imprese).

      1. Le imprese nazionali, estere o miste operanti nella zona franca accedono ai benefìci, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
      2. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale comunitario è consentito il differimento fino a sei mesi

 

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del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      3. Per le imprese e le società operanti esclusivamente nella zona franca è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.
      4. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
      5. Nei limiti perimetrali della zona franca possono essere insediate strutture produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

Art. 5.
(Regime di esenzione).

      1. Nell'area di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca per quanto concerne:

          a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

          b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive;

          c) imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

      2. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia, sono emanate le norme regolamentari concernenti l'entità e la durata del regime di esenzione di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo.

 

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      3. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nella zona franca, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria vigente sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nella zona franca, per merci e prodotti importati.
      4. In deroga alla normativa comunitaria vigente in materia, le imprese di cui al comma 3 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.
      5. La regione Puglia comunica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse ad operare in regime di esenzione.

Art. 6.
(Tutela dell'ambiente).

      1. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

Art. 7.
(Oneri di istituzione e di gestione della zona franca).

      1. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca sono posti a carico della regione Puglia.

 

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Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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