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PDL 3368

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3368



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUSCO

Riordino della disciplina relativa al settore pirotecnico e istituzione del registro delle imprese che realizzano spettacoli pirotecnici

Presentata il 25 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, al di là della riduttiva formula contenuta nel titolo, si ha la presunzione di recare un contributo di enorme valore alla legislazione relativa al settore pirotecnico, che può identificarsi in almeno tre diversi risultati.
      In primo luogo si realizzano una semplificazione e una omogeneizzazione di numerose norme, contenute in diversi testi legislativi, che spesso appaiono contraddittorie o inapplicabili, o almeno causa di dispute interpretative che contribuiscono a creare disordine e disorientamento in un settore così delicato.
      In secondo luogo il testo proposto mira ad adeguare la normativa italiana a quella europea, in particolare per quanto riguarda il trasporto stradale dei fuochi d'artificio che ha trovato, nelle disposizioni dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), un testo di regolamentazione univoco e certo; si consideri che l'attuale dissonanza delle regole valevoli in Italia rispetto a quelle in vigore nel resto d'Europa finisce per danneggiare e talvolta addirittura per paralizzare l'industria e la produzione artigianale nazionale.
      Il terzo obiettivo infine, ma non ultimo per importanza, consiste nel raggiungimento di un più elevato livello di sicurezza nello svolgimento degli spettacoli pirotecnici, mediante l'individuazione della categoria degli imprenditori che possono offrire idonee garanzie e con l'esclusione dal mercato di produttori e di operatori improvvisati o addirittura fuori dalla legalità.
      Esaminiamo nel dettaglio le norme proposte.

      Capo I

      Articolo 1. L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'articolazione dei prodotti rientranti nella 4 categoria

 

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del primo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 in due gruppi; la norma non può contenere anche la descrizione dei singoli articoli rientranti in ciascuno dei due gruppi A e B in cui viene suddivisa la 4a categoria, sia a causa della gran moltitudine di articoli da esaminare, sia per il tecnicismo delle valutazioni da effettuare per tale operazione, che è quindi riservata a un emanando decreto del Ministro dell'interno.
      Articolo 2. In seguito alla suddivisione della 4a categoria in due gruppi, si rende necessario effettuare diverse distinzioni nell'ambito delle norme in vigore, per consentire una disciplina più aderente alle diverse caratteristiche dei prodotti rientranti nel gruppo A, cioè degli artifici per uso professionale per i quali si prevede una maggiore e più severa tutela, oppure nel gruppo B, cioè dei prodotti da divertimento che, in una scala di valori di pericolosità, occupano certamente il gradino più basso.
      A tale fine, con l'articolo 2, in pratica, si sottrae all'obbligo di licenza l'accensione dei fuochi d'artificio della 4a categoria, gruppo B, cioè, come detto, dei fuochi da divertimento di nessun pericolo per gli utilizzatori.
      Con i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 è poi modificato il funzionamento della commissione tecnica provinciale, nella funzione di commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità per l'accensione e per la fabbricazione di fuochi d'artificio. Si sostituisce cioè la prova pratica prevista nell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940, in quanto inapplicabile e di fatto mai applicata, con un esame, e si affida al decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge la definizione di un approfondito programma di esame.
      Articolo 3. Con tale articolo si introduce, dopo l'articolo 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'articolo 9-bis, per chiarire in maniera inequivocabile ciò che la giurisprudenza ha già fatto da tempo, ossia escludere l'applicabilità ai prodotti esplodenti della 4a e 5a categoria, cioè ai fuochi d'artificio, della medesima legge n. 895 del 1967, che rientra tra la legislazione speciale adottata in un contingente momento della vita del nostro Paese in cui apparve estremamente diffuso il pericolo di attentati terroristici e di uso illegittimo delle armi e degli esplosivi.
      Articolo 4. In conseguenza della divisione della 4a categoria in due gruppi, si è reso necessario escludere dall'applicabilità dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti della 4a categoria, gruppo B, e della 5 categoria, ossia prevedere per essi una deroga all'obbligo di denuncia nei casi di acquisto o detenzione, come avviene per le armi e per gli esplosivi.
      Articolo 5. Il comma 1 di tale articolo tende unicamente ad enunciare più correttamente quelli che sono definiti altrove «giocattoli pirici»: questi infatti altro non sono che gli articoli inclusi nel nuovo gruppo B della citata 4a categoria e nel nuovo gruppo C della 5 categoria.
      Il comma 2 invece sottrae all'obbligo del possesso di un titolo d'acquisto previsto dall'articolo 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 i prodotti pirotecnici di cui al comma 1.
      D'altra parte, per la vendita di tali prodotti negli esercizi al minuto era già escluso l'obbligo della registrazione e pertanto appariva del tutto superflua la pretesa di richiedere il possesso di un titolo d'acquisto.
      Articolo 6. Si compone di tre commi che ridisegnano in buona parte il regime autorizzatorio del trasporto.
      Con il comma 1, sempre in conseguenza della divisione in gruppi della 4a e della 5a categoria, si sottraggono ovviamente alla disciplina del regolamento di cui al regio decreto n. 635 del 1940 gli articoli pirotecnici di nessun pericolo, ossia gli artifici della 4a categoria, gruppo B, e della 5a categoria, gruppo C.
      Il comma 2 tende invece a snellire la procedura autorizzatoria per gli articoli pirotecnici della 4a categoria, gruppo A, allorché essi sono trasportati da deposito
 

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a deposito, prevedendo una durata annuale della relativa licenza: la ragione ovviamente risiede nel fatto che i titolari dei depositi hanno già una licenza rilasciata dagli organi di pubblica sicurezza e sono quindi già soggetti ai controlli delle autorità; a nulla pertanto serve una licenza di trasporto di durata limitata per quei prodotti, articoli pirotecnici professionali, che vengono più frequentemente movimentati per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici che avvengono nel corso di tutto l'anno.
      Nella stessa ottica si muove il comma 3 laddove prevede che per i suddetti articoli pirotecnici professionali il trasporto verso le località ove deve svolgersi uno spettacolo pirotecnico non è assoggettato alla tradizionale licenza di trasporto ma ad una più snella comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, che può, ove ricorrano le condizioni, eventualmente vietarne il trasporto.
      Tale semplificazione tuttavia è limitata esclusivamente a beneficio dei titolari di imprese pirotecniche dotate di autentica professionalità e che perciò sono state iscritte nel registro di cui al capo II della legge.
      Articolo 7. Con tale articolo è prevista l'integrazione della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le attività consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, con la partecipazione di un membro designato dalle associazioni nazionali della categoria dei pirotecnici.
      Si pone così finalmente rimedio a una grave lacuna in base alla quale nel predetto organo consultivo, ove sono presenti, tra gli altri, rappresentanti dei produttori di armi, di munizioni e di esplosivi per uso civile, non è stato mai chiamato a farvi parte un rappresentante delle imprese che realizzano spettacoli pirotecnici, che pure hanno un proprio consistente bagaglio di conoscenze ed esperienze per poter legittimamente contribuire al lavoro svolto dalla predetta commissione. E ciò a maggior ragione se si considera che, a seguito del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 272 del 2002, i lavori della suddetta commissione consultiva centrale devono occuparsi prevalentemente del riconoscimento di fuochi d'artificio.

      Capo II

      Articoli 8 e 9. Con tali articoli, infine, è istituito presso il Ministero dell'interno il registro delle imprese professionali che possono ottenere la licenza di accensione dei fuochi cosiddetti «professionali», utilizzati prevalentemente per l'allestimento di spettacoli pirotecnici.
      La norma, oltre a rendere più penetranti le attività di controllo e di conoscenza da parte delle autorità preposte, tende a soddisfare sempre meglio le esigenze di sicurezza che tali attività reclamavano. Non vi è infatti dubbio che l'eliminazione dal mercato degli spettacoli pirotecnici svolti da improvvisati «fuochisti domenicali», privi della necessaria esperienza che solo un'impresa solida e veramente professionale può assicurare, non può che giovare alla sicurezza, sia degli operatori del settore che del pubblico che partecipa alle manifestazioni e agli spettacoli che utilizzano fuochi d'artificio.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASPORTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI

Art. 1.

      1. La categoria 4a, denominata «artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti», di cui al primo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si articola nei seguenti gruppi:

          gruppo A: artifici per uso professionale;

          gruppo B: altri artifici e prodotti affini da divertimento.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, con i criteri fissati dall'articolo 20, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, i prodotti da attribuire rispettivamente ai gruppi A e B della categoria 4a di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. Ai fini della fabbricazione o dell'accensione dei fuochi d'artificio di cui al gruppo B del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non è necessario il certificato di idoneità di cui al primo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al

 

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regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      2. L'esperimento pratico previsto dal secondo comma dell'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è sostituito da un esame.
      3. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono altresì definiti il programma e le materie dell'esame previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

          «Art. 9-bis. - 1. Non sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge i prodotti esplodenti rientranti nella 4a e nella 5a categoria di cui all'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni».

Art. 4.

      1. I prodotti esplodenti rientranti nella categoria 4a, gruppo B, di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e nella categoria 5a di cui all'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, non sono assoggettati alla disciplina contenuta nell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 5.

      1. Per «giocattoli pirici» si intendono gli articoli inclusi nel gruppo B di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e nel gruppo C della categoria 5a del secondo comma dell'articolo 82 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

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      2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto degli articoli di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

      1. Al trasporto degli articoli di cui all'articolo 5, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui all'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      2. Per il trasporto degli articoli pirotecnici di cui al gruppo A della categoria 4a di cui al comma 1 dell'articolo 1, la licenza di trasporto di cui all'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, può avere, a richiesta dell'interessato, validità di un anno, se il trasporto avviene da deposito di fabbrica o di vendita ad altri depositi di fabbrica o di vendita, oppure ad esercizi di vendita al minuto. Per il trasporto di tali articoli in quantità non superiore a 200 chilogrammi netti, la licenza è rilasciata senza il nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo di destinazione.
      3. Per il trasporto degli articoli di cui al comma 2, destinati allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, da parte di imprese pirotecniche iscritte nel registro di cui al capo II della presente legge, per i quali è stata richiesta alla competente autorità di pubblica sicurezza, la licenza prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la licenza di trasporto disciplinata dall'allegato C, capitolo I, annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è sostituita da una comunicazione da effettuare almeno sette giorni prima dello svolgimento dello spettacolo. In mancanza di diniego da parte della competente autorità entro il giorno precedente l'inizio del trasporto, il trasporto stesso si intende autorizzato.

 

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Art. 7.

      1. La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è integrata, per le attività consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, con un rappresentante delle imprese che realizzano spettacoli pirotecnici, designato dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Capo II
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE REALIZZANO SPETTACOLI PIROTECNICI

Art. 8.

      1. La licenza della autorità locale di pubblica sicurezza di cui al primo comma dell'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all'accensione di fuochi d'artificio di tipo professionale inclusi nella categoria 4a, gruppo A, prevista dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, può essere concessa esclusivamente alle imprese iscritte in un apposito registro, istituito presso i competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      2. Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, i titolari delle imprese che ne fanno domanda, devono:

          a) essere in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per esercitare un impianto previsto ai capitoli II, III e IV dell'allegato B annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

          b) avere alle proprie dipendenze almeno due operatori in possesso del certificato di idoneità per l'accensione di

 

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fuochi d'artificio, previsto dall'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

          c) possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'impresa;

          d) produrre dichiarazione impegnativa ad avvalersi, per le operazioni di caricamento, di collegamento e di accensione dei fuochi, esclusivamente di operatori in possesso del certificato di idoneità di cui alla lettera b).

      3. Le domande di cui al comma 2, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti ivi previsti, devono essere inoltrate, tramite i competenti uffici territoriali del Governo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che, sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, provvede all'iscrizione nel registro.
      4. In caso di perdita anche di uno dei requisiti di cui al comma 2, ovvero per qualsiasi motivo di ordine e sicurezza pubblica, anche di carattere locale, su segnalazione delle autorità locali di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno decide sulla cancellazione o sulla sospensione dal registro, sentito il parere della commissione consultiva centrale di cui al comma 3.
      5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli iscritti. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 1, comma 2, sono individuate le somme dovute e le modalità di pagamento per l'iscrizione nel citato registro.

Art. 9.

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle imprese pirotecniche, al fine di ottenere

 

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le autorizzazioni di cui all'articolo 8, devono attestare l'iscrizione nel registro delle imprese che realizzano spettacoli pirotecnici.


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