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PDL 3177

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3177



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA RUSSA

Modifiche all'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo, e all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente la somministrazione di bevande alcoliche

Presentata il 23 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dare risposta alla crescente indignazione dell'opinione pubblica di fronte al disprezzo alla vita umana testimoniato, in particolare, dall'aumento impressionante di incidenti stradali mortali causati dalla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, la navigazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
      Colui che consapevolmente, con la sua condotta irresponsabile, provoca la morte di persone innocenti deve trovare una sanzione adeguata e non irrisoria come quella attualmente prevista dall'articolo 589 del codice penale. Ciò al fine di restituire un minimo di deterrenza alla pena che deve essere in concreto irrogata dal giudice.
      Si propone, pertanto, di elevare la pena della reclusione per l'omicidio colposo portandola al minimo a due anni e al massimo a sei anni.
      Qualora il fatto sia commesso nelle ipotesi di cui al novellato secondo comma del medesimo articolo 589 (violazione delle norme sulla circolazione stradale, di quelle sulla navigazione e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), la pena è stabilita nella reclusione da tre a otto anni.
      Si propone, inoltre, di prevedere un'aggravante speciale qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, applicando in tale caso la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
 

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      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si conferma che la pena può essere aumentata fino al triplo, prevedendo, tuttavia, che essa possa arrivare fino a diciotto anni di reclusione invece degli attuali dodici anni.
      Inoltre, l'articolo 2 della presente proposta di legge sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente la somministrazione di bevande alcoliche. In particolare, è previsto che i titolari e i gestori dei locali dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita di bevande alcoliche, ne debbano interrompere la somministrazione alle ore 2 di notte o comunque un'ora prima della chiusura dei locali. È previsto, inoltre, che all'uscita dei locali sia possibile per i clienti sottoporsi volontariamente al test per la rilevazione del tasso alcolemico, ed è sancito l'obbligo di esporre, all'interno e all'esterno dei predetti locali, apposite tabelle informative sull'assunzione di bevande alcoliche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 589 - (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a sei anni.
      Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella sulla navigazione o per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre a otto anni.
      Se il fatto è commesso in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».

Art. 2.

      1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, è sostituito dal seguente:

      «2. Tutti i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e, comunque, un'ora prima della chiusura dei suddetti

 

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locali, e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre, devono esporre all'entrata, all'interno, all'esterno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

          a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

          b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo».


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