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PDL 3403

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3403


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCARIA

Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
1o novembre 2007, n. 181

Presentata il 4 febbraio 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a risolvere i problemi che potrebbero venire a crearsi per effetto della decadenza del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181.
      Come è noto, durante l'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge (atto Senato n. 1872) presso il Senato della Repubblica è stato approvato il 6 dicembre 2007 un emendamento contenente un errato riferimento all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam (in realtà, Trattato di Roma, nella versione consolidata in seguito alle modifiche apportate dai Trattati di Amsterdam e di Nizza) che finiva con il determinare l'abrogazione della importante norma incriminatrice in materia di discriminazioni (articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
      Quell'errore ha impedito la conversione in legge del decreto-legge, dato che si è preferito evitare il rischio di cagionare ricadute sui processi in corso. Si pone quindi oggi il problema di salvare gli effetti prodotti da quel decreto-legge: i funzionari della pubblica amministrazione che in perfetta buona fede hanno dato applicazione alle norme del decreto-legge potrebbero, infatti, incorrere in responsabilità.
      L'articolo 77, terzo comma, della Costituzione prevede esplicitamente che il Parlamento possa regolare con legge gli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti in legge.
      Alla luce dell'importanza che l'approvazione di una simile norma riveste, si è scelto di presentare un'autonoma proposta di legge per offrire alla Camera dei deputati un'alternativa all'approvazione della medesima norma contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249 (atto Camera n. 3325).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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