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PDL 2618

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2618


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TURCO, BELTRANDI, CAPEZZONE, D'ELIA,
MELLANO, PORETTI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005

Presentata il 9 maggio 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - Il Governo italiano ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, avente ad oggetto importanti aspetti della vita civile e sociale. È pertanto opportuno che si provveda a ratificare tale atto e a disporne l'esecuzione nell'ordinamento interno.
      A questo fine viene presentata la presente proposta di legge, che si raccomanda all'attenzione e all'approvazione della Camera dei deputati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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