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PDL 3377

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3377


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MUNGO, DEIANA, DURANTI

Istituzione della Polizia economica e finanziaria e delega al Governo per l'organizzazione, la formazione e il reclutamento del personale della medesima

Presentata il 25 gennaio 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - Lo sviluppo economico contemporaneo è caratterizzato da due significativi fenomeni di controversa modernizzazione: la finanziarizzazione e la mondializzazione. Un simile sviluppo necessita di una peculiare preparazione per cercare di annullare i fattori distorsivi.
      Tra questi fattori ci sono senza dubbio fenomeni illeciti sempre più sofisticati: basti pensare alle frodi informatiche, ai circuiti di contraffazione delle merci, ai traffici di stupefacenti sempre nuovi, all'evasione fiscale di società off shore. Fattispecie penali e organizzazioni criminali già conosciute sono, nondimeno, corroborate e numericamente accresciute dalla fase di sviluppo economico, si pensi solo al «lavoro schiavo» di centinaia di migranti.
      Per fare fronte ad una situazione quotidianamente più complessa, le proponenti ritengono sia necessario costituire un Corpo di polizia economica e finanziaria per valorizzare al meglio gli strumenti e le professionalità del Corpo della guardia di finanza, Corpo a ordinamento militare con compiti connessi alla repressione della criminalità economica e alla partecipazione alle attività doganali. Si tratta quindi di isolare «le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea» oggi attribuite al Corpo della guardia di finanza dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e di conferirle a un Corpo civile di polizia.
 

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      Se diamo uno sguardo comparativo all'Unione europea, constatiamo che le Forze di polizia dedicate alla lotta contro la criminalità economica, sia in Francia che in Gran Bretagna, hanno scelto la via della specializzazione all'interno delle Forze di polizia generaliste.
      Per la Francia, la legge 95-73 del 21 gennaio 1995 definisce tra i compiti della Police Nationale la lotta contro la delinquenza economica e finanziaria. Sul piano organizzativo questo si traduce nella presenza, all'interno delle articolazioni della Police Judiciaire, di una Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières che raggruppa tutte le competenze in materia di contrasto e di repressione del crimine economico e finanziario.
      In Gran Bretagna, in assenza di un modello organizzativo nazionale, in quanto le polizie britanniche sono articolate sul territorio, si può prendere a riferimento la più grande delle Forze di polizia del Regno Unito, la Metropolitan Police di Londra. All'interno di questa Forza esiste lo Specialist Crime Directorate, di cui un'articolazione è la Economic and Specialist Crime Unit, che raggruppa gran parte delle competenze in materia economica e finanziaria, riciclaggio, traffico di droga eccetera. Per quanto riguarda il controllo delle frontiere ai fini doganali, lo HM Revenue & Customs ha responsabilità anche per questo controllo ai fini del contrasto della criminalità non solo doganale, con un proprio servizio navale.
      L'anacronismo della situazione italiana richiede un intervento urgente e indifferibile che vada nel senso della modernizzazione della Polizia economica del nostro Paese. Il Corpo della guardia di finanza, la cui principale legge di ordinamento è la legge 23 aprile 1959, n. 189, mantiene ancora anacronistici compiti militari (ci sono reparti armati con mitragliatrici pesanti e mortai). Il quarto capoverso del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 189 del 1959 cita testualmente tra i compiti di questa Arma: «concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari». Si determina, pertanto, un'anomala congerie di funzioni militari e civili in un contesto organizzativo di una Forza armata. Conseguenze di tale anomalia sono: la formazione e l'addestramento militari nei confronti delle e degli addetti nonché l'affidamento del comando a un generale dell'Esercito che non può avere alcuna competenza nelle materie di specifica operatività del Corpo. Resta inoltre incomprensibile la limitazione di alcuni diritti fondamentali nei confronti delle donne e degli uomini che vi appartengono. Essi sono infatti soggetti alle norme di un codice penale militare in più parti dichiarato incostituzionale e censurato dalla stessa magistratura militare e sono deprivati di un diritto fondamentale come quello dell'organizzazione sindacale.
      La sempre maggiore complicazione degli interventi di indagine o di repressione di reati economico-finanziari necessita di un concerto sempre più forte tra le Forze di polizia civili. La sinergia tra Polizia di Stato, polizie locali (comunali e provinciali), organi decentrati dell'Agenzia delle entrate e Corpo della guardia di finanza è sovente realizzata negli interventi di indagine e di repressione di fattispecie penali, ma tale sinergia non può essere esperita fino in fondo a causa dello status militare del Corpo della guardia di finanza.
      Occorrerebbero aggiornamento, formazione e addestramento comuni, quasi, però, impossibili tra Forze ad ordinamento civile e Forze ad ordinamento militare.

      Riteniamo che liberando il Corpo della guardia di finanza dalle rigidità dell'organizzazione militare, sfrondandolo di quei compiti che non gli sono propri e che possono facilmente essere trasferiti o alle Forze armate o alle altre Forze di polizia, si potrebbe ottenere un ritorno in termini di efficienza e anche di riduzione dei costi. Inoltre, il passaggio del servizio aeronavale, per la sua componente alturiera, al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, eventualmente procedendo ad una specifica articolazione al suo interno, potrebbe sviluppare importanti sinergie con la struttura navale delle capitanerie, con indubbi miglioramenti per l'efficienza e per l'economicità dell'esercizio.
 

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      La presente proposta di legge prevede che il Governo, esercitando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge la delega ivi contenuta, adotti uno o più decreti legislativi che fissino tempi e modalità dell'istituzione e del funzionamento della nuova Polizia economica e finanziaria.
      La nuova Polizia (articolo 1) assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica attraverso l'attribuzione dei compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Altri compiti, come ad esempio quelli attribuiti alla componente alturiera del Servizio aeronavale del Corpo della guardia di finanza, transitano invece nel Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera oppure all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate (articolo 3).
      L'ordinamento della nuova Polizia economica e finanziaria è civile (articolo 3).
      Fatti salvi i diritti acquisiti, il personale del Corpo della guardia di finanza transita nella nuova Polizia, perdendo lo status militare, oppure nel Corpo delle capitanerie di porto.
      La nuova Polizia è incardinata nel Ministero dell'economia e delle finanze e per la nomina del suo capo è introdotta una normativa analoga a quella prevista per il Capo della Polizia di Stato (articolo 4). Sono infine modificate le strutture di formazione e di istruzione del personale della Polizia economica sopprimendo l'Accademia della Guardia di finanza e potenziando la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (articolo 5); tale struttura riformata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, avrà tra le sue competenze anche quella di formare il personale che transita da un'altra amministrazione (in particolare dalle Forze armate) alla nuova Polizia.
      L'articolo 6 disciplina invece l'accesso alla carriera direttiva e dirigenziale della costituenda Polizia con la medesima ratio normativa prevista per la Polizia di Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la Polizia economica e finanziaria, posta alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, e alla quale sono attribuite funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Il personale del Corpo della guardia di finanza transita nei corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia economica e finanziaria, istituiti in analogia con quanto previsto per la Polizia di Stato, ad eccezione del personale appartenente alla componente alturiera del Servizio aeronavale e del personale inquadrato in reparti e unità prevalentemente impiegati per attività di ordine pubblico.

Art. 2.

      1. Alla Polizia economica e finanziaria sono attribuiti i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché gli ulteriori compiti e funzioni previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi per definire i compiti e l'organizzazione della Polizia economica e finanziaria nonché lo stato giuridico del personale e le

 

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norme transitorie per il trasferimento del personale, delle strutture e dei materiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attribuzione di un ordinamento civile alla Polizia economica e finanziaria, anche tenuto conto dei compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 2;

          b) attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché degli altri compiti di difesa militare, di polizia marittima e di contrasto in acque internazionali della criminalità economica, già devoluti alla componente aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          c) attribuzione degli ulteriori compiti di difesa politico-militare dello Stato all'Arma dei carabinieri e alle Forze armate, secondo gli ordinamenti e le attribuzioni di ciascuna;

          d) attribuzione dei compiti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico alla Polizia di Stato;

          e) dipendenza dal Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le specifiche attribuzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 1 e dall'autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale;

          f) transito del personale della componente alturiera del Servizio aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei ruoli e gradi corrispondenti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

          g) transito del personale inquadrato in reparti e unità prevalentemente impiegati per attività di ordine pubblico nei ruoli e gradi corrispondenti della Polizia di Stato;

          h) previsione per il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza di transitare, a domanda, nei ruoli e gradi

 

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corrispondenti dell'Arma dei carabinieri o delle Forze armate;

          i) trasferimento delle infrastrutture e dei mezzi del disciolto Corpo della guardia di finanza alla Polizia economica e finanziaria, ad eccezione delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni della componente alturiera del servizio aeronavale, che sono trasferiti al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni non necessari per le attività della Polizia economica e finanziaria, che sono trasferiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate in funzione dell'impiego prevalente.

      2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e in base ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per il graduale scioglimento del Corpo della guardia di finanza, disciplinando il passaggio di funzioni e di personale alla Polizia economica e finanziaria.

Art. 4.

      1. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è un dirigente generale dello Stato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il Capo della Polizia economica e finanziaria è membro del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dal comma 4 del presente articolo.
      4. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal comandante generale del Corpo della guardia

 

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di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo della Polizia economica e finanziaria».

Art. 5.

      1. L'Accademia della Guardia di finanza con sede a Bergamo è soppressa.
      2. Tutte le strutture dell'Accademia soppressa ai sensi del comma 1 sono trasferite alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a riformare i programmi della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in considerazione del compito di alta formazione del personale della Polizia economica e finanziaria.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i titoli di istruzione secondaria per l'accesso ai corsi di formazione professionale, tenuti presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, del personale proveniente da altre amministrazioni che intende transitare nei ruoli della Polizia economica e finanziaria.

Art. 6.

      1. Per l'accesso ai ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia economica e finanziaria si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 3, le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
      2. I vincitori di un concorso pubblico per l'accesso al ruolo di commissario della Polizia di Stato che intendono transitare nel corrispondente ruolo della Polizia economica

 

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e finanziaria sono tenuti a frequentare un corso di formazione biennale presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze finalizzato al conseguimento di un master di secondo livello.

Art. 7.

      1. La legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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