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PDL 3366

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3366


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PINOTTI

Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernenti la rideterminazione dei soggetti destinatari dei benefìci in favore dei militari delle Forze armate e degli appartenenti ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

Presentata il 24 gennaio 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni della legge 3 giugno 1981, n. 308, hanno dato luogo, nel corso degli anni, a numerose sperequazioni dovute principalmente all'esclusione di alcuni soggetti dall'elargizione dei benefìci in essa previsti, sia a causa delle circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso sia in ragione dello stato giuridico del soggetto danneggiato.
      Ciò ha determinato un notevole contenzioso tra l'amministrazione statale e numerose famiglie che, gravemente colpite negli affetti più cari, da lungo tempo legittimamente richiedono una revisione della disciplina vigente.
      Proprio per corrispondere a queste giuste richieste, la presente proposta di legge intende apportare alcune significative modificazioni alla citata legge n. 308 del 1981, sia nel senso di ridefinirne i destinatari, sia nel senso di adeguare la misura dei relativi benefìci.
      In particolare, la presente proposta di legge, da un lato, include tra i beneficiari delle disposizioni della predetta legge n. 308 del 1981, le nuove figure professionali introdotte dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio nonché i familiari dei militari in servizio permanente, sopprimendo al tempo stesso le anacronistiche esclusioni vigenti (articoli 1 e 2), dall'altro, eleva a 50.000 euro - con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore - la misura della speciale elargizione, in riferimento agli eventi dannosi accaduti a decorrere dal 1o gennaio 1969.
      Infine, la presente proposta di legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri quantificati in 80.242.000 euro per l'anno 2008 e in 1.952.000 euro a decorrere dall'anno 2009, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi del Corpo della guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e dei collegi militari, i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

      «Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, nonché ai familiari dei militari in servizio permanente e di complemento, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza ovvero che ne abbiano beneficiato in misura inferiore

 

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è corrisposta, a domanda degli aventi diritto, una speciale elargizione pari a 50.000 euro per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti o di provvidenze in misura inferiore. L'elargizione è attribuita per eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1969».

Art. 3.

      1. I benefìci derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 80.242.000 euro per l'anno 2008 e in 1.952.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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