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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3282 |
«Art. 8 - (Riammissione in servizio) - 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5;
b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5.
2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente».
Con la norma vigente si ammette alla riammissione in servizio qualunque carabiniere effettivo o maresciallo congedatosi nei primi quattro anni di servizio, cioè durante la propria ferma obbligatoria, che si contrae al momento dell'arruolamento. In pratica chi ha risolto anzitempo il proprio contratto con lo Stato, inadempiendolo, si ritrova le porte dell'istituzione aperte, mentre chi ha rispettato tale contratto, onorando la propria ferma e congedandosi successivamente, si vede negata questa possibilità.
L'abrogazione del comma 4 riguardante l'esclusione dalla riammissione del personale comunque cessato dal servizio permanente è innanzitutto interesse dello Stato, che invece di cercare di coprire l'esigenza di nuove forze con concorsi seguiti da un iter addestrativo molto lungo e con le conseguenti ingenti spese (bando di concorso, vitto, alloggio, addestramento, libri, munizioni, uso di strutture addestrative eccetera), potrebbe disporre da subito di forze già addestrate e pronte a rientrare in servizio, o al massimo dopo un breve aggiornamento sulle modifiche normative intervenute al codice penale, al codice della strada, e via dicendo, e sicuramente vincolando tale personale a una nuova ferma obbligatoria aumentata rispetto ai quattro anni iniziali, evitando quindi le spese inerenti al reclutamento e all'addestramento di nuovo personale.
Non è logico né sensato dare la possibilità della riammissione solo agli ex carabinieri con meno di quattro anni di servizio, non è logico che lo Stato getti alle ortiche anni e anni di esperienza di personale formato nell'Arma dei carabinieri, negando la stessa possibilità all'ex personale con più di quattro anni di servizio.
Questa possibilità è invece perfettamente praticata per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato.
In conclusione, si evidenzia la disparità di trattamento per il personale addirittura dello stesso grado, cioè ex carabinieri con 3 anni e 363 giorni di servizio ed ex carabinieri con 4 anni e 1 giorno di servizio: non si sta parlando di categorie differenti come potrebbero essere carabinieri
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «a ferma quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «a ferma minima di sei anni»;
b) il comma 4 è abrogato.
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