Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3282

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3282



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLI, BARANI, BERNARDO, COLUCCI, GIULIO CONTI, DE CORATO, HOLZMANN, MAZZONI, MISTRELLO DESTRO, PELINO, ROMAGNOLI, SANTORI, TASSONE, TUCCI, ULIVI

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri

Presentata il 3 dicembre 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È innegabile che da ogni parte del Paese stia provenendo una forte e irrinunciabile richiesta di maggior tutela contro gli episodi criminali di ogni tipo e gravità, episodi che stanno assumendo un andamento di crescita non più sopportabile né tollerabile. I cittadini che onestamente vivono nel rispetto della legge chiedono soprattutto una maggiore presenza di tutori delle Forze dell'ordine, ma la risposta dello Stato è legata e subordinata a scelte di carattere finanziario che rendono estremamente difficile aumentare l'organico di tali figure fondamentali. Varie scelte compiute dall'attuale Governo, dettate più dall'ideologia che da effettive considerazioni contabili, sembrano voler giustificare e tollerare la commissione di reati: così l'indulto, come la sciagurata permissività dell'immigrazione e la progressiva e costante diminuzione degli stanziamenti a favore delle Forze dell'ordine. A una contrazione dell'entità dei fondi destinati a tali Forze corrisponde un depotenziamento delle stesse, soprattutto perché impedisce bandi di concorso per nuovi allievi in numero sufficiente, come la conseguente possibilità di ammettere
 

Pag. 2

ai corsi un congruo numero di nuove risorse.
      Il problema di dover rispondere alle istanze della popolazione con una maggiore presenza dello Stato sul territorio può in parte essere risolto correggendo un'anomalia legislativa della nostra legislazione, per la quale l'Arma dei carabinieri non accetta domande di riammissione in servizio da parte di personale cessato dal servizio permanente a seguito della previsione del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1995, n. 198, che impedisce ai carabinieri e ai marescialli congedatisi dal servizio permanente di fare domanda di riammissione in servizio, a differenza dei carabinieri e dei marescialli congedatisi dalla ferma volontaria e degli ex appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.
      Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni:

      «Art. 8 - (Riammissione in servizio) - 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:

          a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5;

          b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 5.

      2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non è computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri.
      3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente».

      Con la norma vigente si ammette alla riammissione in servizio qualunque carabiniere effettivo o maresciallo congedatosi nei primi quattro anni di servizio, cioè durante la propria ferma obbligatoria, che si contrae al momento dell'arruolamento. In pratica chi ha risolto anzitempo il proprio contratto con lo Stato, inadempiendolo, si ritrova le porte dell'istituzione aperte, mentre chi ha rispettato tale contratto, onorando la propria ferma e congedandosi successivamente, si vede negata questa possibilità.
      L'abrogazione del comma 4 riguardante l'esclusione dalla riammissione del personale comunque cessato dal servizio permanente è innanzitutto interesse dello Stato, che invece di cercare di coprire l'esigenza di nuove forze con concorsi seguiti da un iter addestrativo molto lungo e con le conseguenti ingenti spese (bando di concorso, vitto, alloggio, addestramento, libri, munizioni, uso di strutture addestrative eccetera), potrebbe disporre da subito di forze già addestrate e pronte a rientrare in servizio, o al massimo dopo un breve aggiornamento sulle modifiche normative intervenute al codice penale, al codice della strada, e via dicendo, e sicuramente vincolando tale personale a una nuova ferma obbligatoria aumentata rispetto ai quattro anni iniziali, evitando quindi le spese inerenti al reclutamento e all'addestramento di nuovo personale.
      Non è logico né sensato dare la possibilità della riammissione solo agli ex carabinieri con meno di quattro anni di servizio, non è logico che lo Stato getti alle ortiche anni e anni di esperienza di personale formato nell'Arma dei carabinieri, negando la stessa possibilità all'ex personale con più di quattro anni di servizio.
      Questa possibilità è invece perfettamente praticata per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato.
      In conclusione, si evidenzia la disparità di trattamento per il personale addirittura dello stesso grado, cioè ex carabinieri con 3 anni e 363 giorni di servizio ed ex carabinieri con 4 anni e 1 giorno di servizio: non si sta parlando di categorie differenti come potrebbero essere carabinieri

 

Pag. 3

e ufficiali, ma di stesso grado, stesso ruolo e medesime mansioni.
      Si ritiene che la normativa in oggetto sia complessivamente giusta, anche riguardo ai limiti di età, ciò che va abrogato è l'assurdo comma 4 che danneggia le casse dello Stato e i cittadini che versano i contributi. Sarebbe una modifica a costo zero, che consentirebbe di risparmiare spese non indifferenti da parte della pubblica amministrazione e che in parte risponderebbe alla richiesta di maggior sicurezza degli italiani.
      La presente proposta consta di un unico articolo, con il quale si innalza il vincolo della ferma da quattro a sei anni, modificando il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 198 del 1995, e si abroga il comma 4 del medesimo articolo 8.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «a ferma quadriennale» sono sostituite dalle seguenti: «a ferma minima di sei anni»;

          b) il comma 4 è abrogato.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su