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PDL 3385

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3385



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, FRANCO RUSSO, FRIAS

Delega al Governo in materia di impiego dell'uniforme e di identificabilità del personale delle Forze di polizia

Presentata il 30 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'autorità e il prestigio di una Forza di polizia e dei suoi appartenenti poggiano non esclusivamente sul giusto e necessario, ma astratto, principio del primato della legge, ma anche sul consenso dell'opinione pubblica e sulla generalizzata percezione che proprio gli appartenenti alle Forze di polizia siano per primi soggetti alla legge e tenuti comunque al suo rigoroso rispetto, in qualsiasi circostanza. Un principio che vale soprattutto quando le Forze di polizia possono essere costrette ad usare la forza per garantire la sicurezza dei cittadini o per ripristinare l'ordine. Un principio che si pone nell'ottica di corroborare la credibilità, l'efficacia e l'efficienza delle Forze di polizia poiché rafforzando queste caratteristiche si consolida il loro ruolo centrale nella difesa della democrazia.
      Più volte nel corso di questi anni, in particolare in occasione del vertice del G8 di Genova del luglio 2001, episodi legati alla gestione dell'ordine pubblico, come appunto nel capoluogo ligure le perquisizioni alle scuole Diaz e Pascoli, sedi degli uffici del Genoa Social Forum e di alloggi per una parte dei partecipanti alle manifestazioni, hanno riproposto questioni connesse con l'impiego delle Forze di polizia in situazioni che hanno visto le medesime rendersi responsabili di abusi.
      Nelle indagini relative a tali episodi è risultato essere particolarmente difficile, talvolta impossibile, risalire all'identificazione dei poliziotti e dei carabinieri in attività di tutela dell'ordine pubblico poiché in questa attività essi risultavano non singolarmente riconoscibili.
      Per quanto riguarda i partecipanti a manifestazioni di piazza, la normativa vigente prevede già il divieto di indossare caschi, maschere o altri mezzi di travisamento. Le norme vigenti, contenute in
 

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particolare nella legge n. 152 del 1975, denominata «legge Reale», da questo punto di vista sono adeguate e sufficienti e non crediamo richiedano alcun rafforzamento né sul piano dei contenuti, né su quello delle sanzioni applicabili ai contravventori. D'altronde, è evidente come ben diversa, sul piano sostanziale e su quello formale, sia l'impossibilità di identificare un appartenente alle Forze di polizia che possa eventualmente essere indagato per comportamenti sanzionabili sul piano penale o disciplinare, rispetto ad un'analoga e speculare situazione che coinvolga un «normale» cittadino.
      In queste circostanze, i princìpi inderogabili di legalità e di trasparenza prevalgono su qualsiasi altra considerazione, per evitare che il legittimo impiego della forza possa trasformarsi in arbitrio o in abuso.
      Lo scopo della presente proposta di legge è quello di prevedere una delega al Governo per fissare disposizioni più cogenti sull'individuazione dei singoli operatori di pubblica sicurezza, siano essi appartenenti alla Polizia di Stato o alle forze militari (Corpo della guardia di finanza, Arma dei carabinieri). A tale fine si propone che l'operatore delle Forze di polizia che sia impiegato in servizi di ordine pubblico e che non indossi l'uniforme prescritta sia tenuto a portare indumenti (giacche, pettorine o altro indumento idoneo) che lo identifichino univocamente e a distanza come appartenente alle Forze dell'ordine. Una normativa analoga vige in altri Paesi membri dell'Unione europea, si pensi all'articolo 113-20 del Réglement général d'emploi de la Police nationale francese o alla direttiva 203 del Ministro degli interni della Repubblica d'Austria.
      Ciò al fine di evitare che si generino equivoci o confusioni che, nella tensione inevitabile di talune manifestazioni di piazza, potrebbero acuire proprio tale tensione o comunque degenerare in atti di violenza. Si rende necessario, pertanto, introdurre una norma specifica che imponga la riconoscibilità degli agenti e dei militari nello svolgimento dell'attività di scioglimento di «riunioni pubbliche» o svolte in luoghi aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 22 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, di conseguenza, degli articoli 23 e 24 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Il combinato disposto delle norme citate non prevede che lo scioglimento di riunioni o di manifestazioni debba venir esperito da tutti gli addetti in uniforme e, men che meno, che gli appartenenti a Forze di polizia debbano essere identificabili. A fronte di queste modifiche dovranno essere conseguentemente riformulati l'articolo 3 e le tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 19 febbraio 1992, recante «Determinazione delle caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché criteri generali circa l'obbligo e le modalità d'uso». L'articolo 3, comma 3, di tale decreto prevede infatti esplicitamente che «Non indossa la divisa il funzionario al servizio di ordine pubblico (...)».
      La presente proposta di legge, inoltre, prevede, tra i princìpi e criteri direttivi di delega, la disciplina del divieto assoluto di indossare, da parte dei membri delle Forze di polizia, segni distintivi propri di alcune professioni per le quali le norme e l'uso hanno sempre garantito speciali salvaguardie al fine di assicurare la libertà di informazione, per quanto riguarda i giornalisti, o la libertà di movimento per quanti (medici, paramedici, vigili del fuoco) garantiscono i servizi di emergenza. In occasione dei fatti di Genova del luglio 2001, infatti, lo stesso segretario della Federazione nazionale della stampa, Paolo Serventi Longhi, aveva più volte denunciato l'uso di pettorine in dotazione ai giornalisti da parte di poliziotti non meglio identificati. E alcune foto degli scontri mostravano persone con tali pettorine che impugnavano pistole in prossimità di gruppi di poliziotti, il che faceva escludere che si trattasse di dimostranti travisati e armati.
      I princìpi e criteri direttivi di delega prevedono, infine, che sia rivista la disciplina penale nei casi in cui siano compiute violazioni dolose dell'obbligo di portare la divisa prescritta nonché i segni distintivi identificativi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di impiego dell'uniforme e di identificabilità del personale delle Forze di polizia, impiegato in servizi di ordine pubblico, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire l'obbligo generale per tutto il personale delle Forze di polizia di indossare le prescritte uniformi stabilendo che sulle stesse uniformi siano apposti elementi cifrati visibili a distanza che consentano l'immediata identificazione dello stesso personale;

          b) individuare i casi nei quali non si applica l'obbligo di cui alla lettera a), prevedendo, comunque, che il medesimo personale sia tenuto a indossare indumenti che consentano la sua immediata e univoca identificazione, anche a distanza, quale appartenente alle Forze di polizia;

          c) prevedere il divieto assoluto da parte del personale delle Forze di polizia di utilizzare segni distintivi propri delle professioni medica, infermieristica e giornalistica, stabilendo le relative sanzioni in caso di violazione;

          d) introdurre nella disciplina dei reati connessi al possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai Corpi di polizia prevista dall'articolo 497-ter del codice penale, la fattispecie del reato contravvenzionale relativa all'occultamento di tali segni distintivi.


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