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PDL 3310

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3310



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRINI, DONADI, PALOMBA, COSTANTINI, EVANGELISTI, MURA, PEDICA, PORFIDIA, RAZZI

Modifiche al codice penale in materia di sequestro di minorenne

Presentata il 18 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella normativa vigente il sequestro di un minorenne è compreso nell'ipotesi di reato di cui all'articolo 605 del codice penale (Sequestro di persona), che punisce con la reclusione da sei mesi a otto anni chiunque privi taluno della libertà personale.
      La libertà personale costituisce un diritto spettante a ciascuno, e se è vero che il suo oggetto è «l'essere fisico», è innegabile che esso sia legato all'esistenza stessa della persona umana.
      Il contenuto di tale diritto è identificato, secondo la norma, nelle attitudini fisiche del singolo individuo, e, ancora più precisamente, nella facoltà di movimento e di locomozione del corpo nello spazio; chi di fatto non possiede tale facoltà non è libero e la sua tutela, a norma del citato articolo 605 del codice penale, è impossibile.
      Il dolo richiesto, inteso quale consapevolezza d'infliggere alla vittima la restrizione della sua libertà, è generico e il fine dell'azione è irrilevante, salvo si tratti di finalità che determinano la riqualificazione del fatto in altre e diverse figure delittuose. Così, ad esempio, se lo scopo del sequestro è il terrorismo o l'eversione dell'ordine democratico sarà applicabile l'ipotesi dell'articolo 289-bis del medesimo codice penale, se lo scopo è quello di conseguire un ingiusto profitto si avrà il delitto di cui all'articolo 630 dello stesso codice.
      Il sequestro di persona è un reato permanente a consumazione anticipata e, quindi, si deve ritenere commesso non già quando è cessata la permanenza, ma quando siano stati realizzati più elementi costitutivi del reato stesso, cioè nel momento in cui la vittima è privata della sua
 

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libertà di locomozione, attenendo la fase successiva all'esecuzione del reato.
      Se da un lato il sequestro di persona è interpretato secondo i concetti riportati, dall'altro lato, la disciplina sulla sottrazione della libertà di un minorenne trova un'altra disciplina nell'articolo 574 del codice penale, inserito nel titolo riguardante i delitti contro la famiglia.
      Il codice vigente, infatti, inserisce la disciplina della sottrazione di minorenne incapace in un titolo a sé, compreso non nella classe dei delitti contro la libertà personale, ma in quella dei delitti contro la famiglia in coerenza con l'arcaica valutazione preilluministica degli interessi da tutelare che si configurava come sottrazione al gruppo-ceppo istituzionale di appartenenza.
      Nel reato in commento il consenso (o il dissenso) del minorenne non ha rilevanza, dato che egli è incapace di prestarlo validamente, e pertanto si presume che non sia assolutamente in grado di valutare l'importanza e le conseguenze del fatto.
      La fattispecie criminosa è, quindi, perseguibile a querela del genitore o curatore, confermando in tale modo la natura dell'illecito come offensivo di interessi familiari.
      Il rapimento di un neonato, commesso per i più disparati motivi, non consentirebbe quindi l'arresto in flagranza del colpevole e sarebbe sanzionato a querela, con una pena da uno a tre anni di reclusione; mentre, invece, l'impossessamento, per banali fini di profitto, di una radio o di un telefono cellulare, consente l'arresto ed è punito, qualora vi sia la presenza di circostanze aggravanti, con una pena compresa tra i tre e i dieci anni di reclusione, oltre la multa.
      Inoltre, l'articolo 573 del codice penale prevede la fattispecie di sottrazione consensuale di minorenne che è punita con la reclusione fino a due anni, sempre a querela.
      Emerge così la necessità di una legislazione che preveda una nuova figura di reato che tuteli il minorenne in tema di privazione della libertà e anche la «sottrazione alla potestà»: due eventi eterogenei, suscettibili di realizzarsi congiuntamente per effetto di una medesima condotta.
      Tale nuova ipotesi di reato si pone come una species nuova rispetto al sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale, alla sottrazione di persone incapaci di cui all'articolo 574 del medesimo codice e alla sottrazione consensuale di minorenne di cui all'articolo 573 dello stesso codice; infatti mentre l'articolo 605 tutela la privazione della libertà senza limiti di età e gli articoli 573 e 574 tutelano l'esercizio della potestà genitoriale e non anche la libertà individuale, la nuova ipotesi di reato va ad inserirsi proprio come nuova specie, in cui la privazione della libertà personale e la sottrazione alla potestà si realizzano congiuntamente per effetto di una medesima condotta a forma libera.
      Negli ultimi anni si sono verificati episodi criminosi, particolarmente gravi, riguardanti la privazione della libertà di minorenni, che necessitano di una rivisitazione del codice penale diretta a prevedere una nuova figura di reato, idonea a tutelare la privazione della libertà dei minorenni, fossero anche neonati.
      Si ritiene necessaria una novella al codice penale che preveda la figura del reato di «sequestro di minorenne», anche in considerazione della diffusione di questo odioso reato, che è mal sanzionato dal nostro codice penale vigente.
      Ne consegue che, ove ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della sottrazione alla potestà genitoriale, si configurerebbe una fattispecie di reato che in concreto è lo specchio di ciò che in questi anni si è verificato nelle vicende afferenti il sequestro di minorenni. Emblematico il caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa il 1o settembre 2004 all'età di quattro anni.
      È evidente che, nella previsione di una nuova fattispecie criminosa, la condotta dell'agente è connotata per il determinarsi di una grave limitazione della libertà fisica, intesa quale possibilità di movimento nello spazio del minorenne e, nello stesso tempo, per la sottrazione e per l'allontanamento
 

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dello stesso, con l'uso della forza fisica, dalla protezione e dalle cure dei genitori, necessarie a quell'età per lo sviluppo e la formazione.
      Le due norme (articoli 574 e 605 del codice penale) non sono fra di loro alternative, né l'una assorbente l'altra, dato che tutelano beni giuridici e diritti soggettivi diversi e solo occasionalmente coesistenti nella stessa condotta antigiuridica. L'esclusione di una delle due incriminazioni lascerebbe senza tutela o il diritto di libertà di movimento o il diritto alla vigilanza e alla custodia di un minorenne legittimamente affidato.
      Dunque, nella nuova fattispecie di reato la durata, i mezzi e il grado della privazione assumono una rilevanza fondamentale nell'ottica del reato di cui all'articolo 574 del codice penale, in quanto il prolungarsi della ritenzione si quantifica in misura direttamente proporzionale all' aumento del duplice danno, inferto sia ai genitori che all'infante.
      Infine, la nuova figura di reato, prevedendo una pena edittale più alta, oltre a svolgere una funzione deterrente, consente all'autorità giudiziaria di poter avere strumenti investigativi e procedurali paragonabili a quelli riconosciuti per i reati più gravi di cui all'elenco previsto all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale (mafia, pedofilia, rapina aggravata eccetera). Infatti i tempi di durata di un'indagine nonché gli strumenti investigativi sono commisurati alla gravità del reato, quindi se la pena edittale è bassa vi saranno tempi proporzionati alla stessa, se la pena edittale è alta gli investigatori e l'autorità giudiziaria avranno maggior tempo e maggiori strumenti.
      La presente proposta di legge consta di tre articoli.
      L'articolo 1 introduce l'articolo 605-bis del codice penale, che prevede, al primo comma, una nuova figura di reato, il sequestro di minorenne, di natura permanente a consumazione prolungata, punito con la reclusione da dodici a sedici anni.
      In tale nuova figura di reato la permanenza della condotta illecita si connota per essere a consumazione prolungata, poiché la reiterazione del comportamento illecito nel tempo in relazione alla durata, ai mezzi e al grado della privazione assume una rilevanza fondamentale in misura direttamente proporzionale all'aumento del duplice danno, inferto sia ai genitori che al minorenne.
      Il secondo comma prevede la pena della reclusione da quindici a venti anni, nel caso in cui il sequestrato sia minore di anni quattordici.
      L'aspetto temporale incide sulla quantificazione della pena edittale in relazione all'età del minorenne e all'influenza dell'età sul prolungamento della condotta illecita. Infatti, la permanenza della consumazione prolungata appare maggiormente lesiva dei diritti del minorenne e dei genitori laddove la privazione dello status libertatis si prolunghi nel tempo, attraverso una condotta illecita che sradichi l'infraquattordicenne dagli affetti familiari uccidendo la sua personalità e la sua identità nell'età evolutiva.
      Ai commi terzo e quarto sono previste le aggravanti della morte del sequestrato graduate a seconda se l'evento morte non sia stato voluto o sia stato consapevolmente cagionato dal reo.
      Il quinto comma prevede la circostanza in cui il reo ha agito senza l'allestimento di mezzi e di attività continuativa.
      I commi sesto e settimo prevedono la circostanza in cui il concorrente del reato si dissoci, ravvedendosi, dalla condotta criminosa.
      L'ottavo comma prevede le circostanze attenuanti.
      L'articolo 2 e l'articolo 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 573 e 574 del codice penale, nel senso di qualificarli in ambito strettamente familiare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis. - (Sequestro di minorenne). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 573, 574 e 630, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuativa, sequestra o comunque gestisce il sequestro di un minorenne, è punito con la reclusione da dodici a sedici anni.
      Se il fatto è commesso in danno di una persona minore di anni quattordici la pena è della reclusione da quindici a venti anni.
      Se dal sequestro deriva comunque la morte del minorenne sequestrato, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni ventiquattro.
      Se dal sequestro deriva la morte del minorenne sequestrato, quale conseguenza cagionata consapevolmente dal reo, si applica la pena dell'ergastolo.
      Le pene di cui ai commi secondo e terzo sono ridotte di un terzo se il reo ha agito senza l'allestimento di mezzi e di attività continuativa. Nello stesso caso la pena di cui al quarto comma è ridotta a ventisette anni di reclusione.
      Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il minorenne riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni. Se il minorenne subisce danni fisici e psichici permanenti in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Se il minorenne muore in conseguenza del reato, dopo la liberazione, il concorrente che si è dissociato è punito con la reclusione da otto a venti anni.
      Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di

 

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fuori del caso previsto dal sesto comma, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o per la cattura dei concorrenti, la pena prevista dai precedenti commi è ridotta.
      Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo non possono essere ridotte più di un quarto, se ricorre una circostanza attenuante, e più di un terzo, se concorrono più circostanze attenuanti. Nelle stesse circostanze la pena prevista dal quarto comma non può essere inferiore, rispettivamente, a ventiquattro e a venti anni di reclusione».

Art. 2.

      1. All'articolo 573 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Il gentiore non affidatario che»;

          b) i commi secondo e terzo sono abrogati.

Art. 3.

      1. All'articolo 574 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Il genitore non affidatario che»;

          b) al secondo comma la parola: «chi» è sostituita dalle seguenti: «il genitore non affidatario che»;

          c) il terzo comma è abrogato.


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