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PDL 2635

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2635



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRILLINI

Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio

Presentata il 10 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La vita di coppia è espressione genuina della natura umana e costituisce una scelta fondamentale per lo sviluppo della personalità delle due persone che stabiliscono un progetto di vita comune. La nostra Costituzione riconosce in questa scelta uno dei fondamenti dell'ordine politico, della pace e dello sviluppo sociale e nell'articolo 29 individua nel matrimonio la forma principale di regolamentazione della vita di coppia.
      La protezione costituzionale del matrimonio impone che il legislatore non possa disconoscere l'istituzione, né mancare di regolarla in conformità ai valori superiori dell'ordinamento giuridico, dando attuazione in modo speciale al principio personalistico che anima la Costituzione. Alla legge è affidato il compito di regolare il matrimonio, all'interno del ventaglio di possibilità lasciato aperto dalla Costituzione che, in ciascun momento storico, ne determinerà la capacità richiesta per contrarlo, il suo regime giuridico, nonché gli altri aspetti della sua regolamentazione.
      La regolazione del matrimonio nel diritto civile contemporaneo ha riflesso i modelli e i valori dominanti nelle società europee e occidentali, radicando la sua origine nel codice civile francese del 1804. In questo contesto, il matrimonio si è configurato come un'istituzione, ma anche come una relazione giuridica che ha potuto stabilirsi solo tra persone di diverso sesso; di fatto, in tale differenza di sesso si è individuato tradizionalmente uno dei fondamenti del riconoscimento del matrimonio da parte del diritto dello Stato e del diritto canonico. Per questo, i codici degli ultimi due secoli, rispecchiando la mentalità dominante, non proibivano, né facevano riferimento al matrimonio tra persone dello stesso sesso, giacché la relazione tra persone dello stesso sesso in
 

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nessun modo si considerava che potesse dare luogo a una relazione giuridica matrimoniale.
      Oggi tutto è cambiato e il legislatore non può ignorare l'evidenza che la vita di coppia ha assunto anche modi e forme nuove di stare insieme, né può ignorare la richiesta di accesso al matrimonio, che si è fatta forte da parte di soggetti nuovi che prima erano quasi del tutto sconosciuti al diritto, ovvero le coppie formate da persone dello stesso sesso. Al legislatore è richiesto di agire di conseguenza e di evitare una rottura completa tra il diritto e i nuovi valori della società, che sono conformi ai princìpi della Costituzione. In questo senso, non c'è dubbio che la realtà sociale italiana del nostro tempo è molto più ricca, plurale e dinamica della società nella quale è nato il codice civile del 1942. La relazione di coppia tra persone dello stesso sesso è stata oggetto di riconoscimento e di accettazione sociale crescente e ha superato pregiudizi e stigmatizzazioni radicate. Oggi si ammette senza difficoltà che queste famiglie rappresentano il «luogo» ideale nel quale si sviluppa la personalità di un gran numero di persone che hanno insieme un progetto di vita comune, fatto di amore, fondato sul reciproco appoggio morale ed economico. Tuttavia fino ad oggi a queste coppie non si è attribuito maggiore rilevanza che a una relazione strettamente privata, con la mancanza di un riconoscimento giuridico.
      Tale percezione non è avvertita solo nella società italiana, ma anche in ambiti più estesi, come rispecchia la risoluzione del Parlamento europeo, dell'8 febbraio 1994, e tutte le successive prese di posizione dello stesso Parlamento, nelle quali espressamente si chiede alla Commissione europea di presentare una proposta di raccomandazione al fine di fare cessare la proibizione a contrarre matrimonio alle coppie dello stesso sesso, e a garantire loro tutti i diritti e i benefìci del matrimonio, nonché i correlati obblighi e doveri. All'interno dei Paesi dell'Unione europea, ai quali ci accomuna una millenaria tradizione giuridica e valoriale, il matrimonio è già accessibile alle coppie dello stesso sesso in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, mentre nel Regno Unito si è dato un nome differente alle unioni tra le persone dello stesso sesso che sottoscrivono un contratto con il quale assumono gli stessi diritti e doveri del matrimonio. In questi stessi Paesi, come pure nella quasi totalità degli altri Paesi europei, i legislatori hanno fornito alle coppie, inoltre, molteplici forme di regolamentazione dei loro rapporti quando decidono di non accedere al matrimonio, riconoscendo minori diritti e doveri di quelli acquisibili con il matrimonio, indipendentemente dal sesso dei partner.
      La storia evidenzia una lunga traiettoria di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, discriminazione che il legislatore ha deciso di rimuovere.
      L'individuazione di un ambito di realizzazione personale, che permetta a chi liberamente fa una scelta affettiva e sessuale per una persona del suo stesso sesso di poter sviluppare la propria personalità vedendosi riconosciuti i diritti in condizioni di uguaglianza con gli altri cittadini, si è trasformata in un'esigenza dei cittadini del nostro tempo, un'esigenza alla quale la presente proposta di legge cerca di dare risposta.
      Certamente la Costituzione, nell'affidare al legislatore la configurazione normativa del matrimonio, non esclude in nessun modo una regolazione che ricomprenda le relazioni di coppia che hanno forma differente da quella che è esistita fino a questo momento, una regolazione che faccia posto alle nuove forme di relazione affettiva, come le famiglie formate da due persone dello stesso sesso. Per di più, la scelta rispecchiata nella presente proposta di legge ha importanti fondamenti costituzionali per il legislatore. Così, la promozione dell'uguaglianza effettiva dei cittadini nel libero sviluppo della propria personalità (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), la salvaguardia della libertà nella scelta delle forme di convivenza (articolo 2 della Costituzione) e l'instaurazione di una cornice di eguaglianza reale nel godimento dei diritti senza discriminazione alcuna a causa del
 

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sesso, opinione o qualsiasi altra condizione personale o sociale (articolo 3, primo comma, della Costituzione) sono valori consacrati costituzionalmente, la cui modellazione deve rispecchiarsi nelle norme che delimitano lo status del cittadino, in una società libera, pluralista e aperta.
      Da questa ampia prospettiva, la regolazione del matrimonio che si propone cerca di soddisfare una realtà palpabile, le cui modificazioni la società italiana ha assorbito grazie al lavoro delle associazioni gay che hanno difeso la piena equiparazione di diritti e doveri per tutti, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, realtà di coloro che richiedono di poter formalizzare la propria relazione di coppia.
      Nel contesto indicato, la presente proposta di legge permette che il matrimonio sia celebrato tra persone dello stesso o differente sesso, con pienezza e uguaglianza di diritti e obbligazioni. Conseguentemente, gli effetti del matrimonio, che rimangono nella loro interezza rispettando la configurazione obiettiva dell'istituzione, saranno unici in tutti gli ambiti indipendentemente dal sesso dei contraenti; tra gli altri, sia quelli relativi a diritti e prestazioni sociali, sia la possibilità di essere parte nei procedimenti di adozione.
      Allo stesso modo, si è proceduto a un imprescindibile adattamento terminologico delle disposizioni di legge o altre fonti normative e regolamentari che si riferiscono o si basano sul matrimonio, così come di alcune norme dello stesso codice civile che contengono riferimenti espliciti al sesso o al genere dei contraenti.
      In particolare:

          a) l'articolo 1 introduce l'articolo 90-bis del codice civile, per cui il matrimonio può essere contratto da persone dello stesso o di diverso sesso ed ha sempre, nei due casi, i medesimi effetti;

          b) l'articolo 2 dispone che ovunque ricorra nell'ordinamento l'espressione «marito e moglie» è sostituita da «i coniugi»;

          c) l'articolo 3 sostituisce due articoli del codice civile, il 143-bis e il 156-bis, che riguardano l'acquisizione e la possibilità di utilizzare il cognome dell'altro coniuge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 90-bis. - (Eguaglianza di sesso). - Il matrimonio può essere contratto tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».

Art. 2.

      1. Le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di matrimonio si applicano indipendentemente dal sesso dei contraenti il matrimonio medesimo.
      2. Nelle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le parole: «marito e moglie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».

Art. 3.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascuno dei coniugi aggiunge al proprio cognome quello dell'altro e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».

      2. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 156-bis. - (Cognome dei coniugi). - Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».


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