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PDL 3321

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3321



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GERMONTANI, LEO, ANTONIO PEPE

Interpretazione autentica dell'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di accertamenti fondati sugli studi di settore

Presentata il 19 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La problematica degli studi del settore è diventata, negli ultimi tempi, di grande attualità a causa delle rilevanti modifiche normative apportate alla legislazione vigente in materia. Tale istituto ha cambiato fisionomia: da strumento di accertamento fiscale è diventato una misura pensata al solo scopo di «fare cassa». Infatti, per effetto delle modifiche introdotte, gli studi di settore sono diventati una vera e propria «minimum tax». E ormai avviene che il semplice scostamento dalle risultanze degli studi legittimi l'accertamento fiscale e che sia pressoché impossibile, per imprenditori e lavoratori autonomi, dimostrarne la non applicabilità. Se ciò non bastasse, mediante l'introduzione degli indici di normalità economica (un'ulteriore novità introdotta dalla legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007), è aumentata notevolmente la soglia dei ricavi congrui, vale a dire dei ricavi da dichiarare per essere in regola con gli studi di settore.
      Le soluzioni al problema previste dalla legge n. 127 del 2007, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 81 del
 

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2007, sul cosiddetto «tesoretto», del luglio e dell'agosto scorsi, sono risultate, in effetti dei semplici «palliativi» privi di un sostanziale contenuto innovativo per imprese e per professionisti.
      Occorre che gli studi di settore siano oggetto di un'attenta revisione in grado di valorizzare anche e soprattutto il «fattore territorialità» (non è possibile, infatti, tassare in maniera uguale i soggetti ubicati in territori il cui sviluppo economico è completamente diverso). Gli studi di settore, inoltre, devono tornare a essere solo strumenti di accertamento fiscale e non meccanismi di automatica determinazione del reddito.
      Ciò si realizzerebbe attraverso:

          1) l'eliminazione degli indici di normalità economica;

          2) chiarendo che gli stessi studi di settore configurano una «presunzione semplice» contestabile da parte del contribuente e che richiede, per essere applicata ai soggetti accertati, di ulteriori prove.

      In conclusione, va eliminata l'impostazione persecutoria e inappellabile di uno strumento quali gli studi di settore, che possono e devono rappresentare agili e legittimi strumenti di politica fiscale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sugli studi di settore solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore medesimi. In mancanza di ulteriori elementi probatori, lo scostamento fra l'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati e quelli determinabili sulla base degli studi di settore costituisce presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, della disposizione di cui all'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.


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