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PDL 3383

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3383



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni tributarie in favore delle nuove imprese costituite da giovani imprenditori

Presentata il 29 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a introdurre agevolazioni tributarie in favore dei giovani imprenditori che costituiscono nuove imprese, allo scopo di favorirne lo sviluppo consentendo la riduzione del carico tributario nel periodo iniziale dell'attività.
      Le agevolazioni sono destinate sia a coloro che costituiscono imprese individuali o società di persone, ricavandone redditi d'impresa soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia alle imprese costituite in forma di società di capitali, alle quali si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES). Sono stabiliti limiti d'importo, al di sopra dei quali viene meno il diritto all'agevolazione, essendosi ritenuto poco utile includere nel beneficio soggetti la cui attività risulti di per sé produttiva di reddito elevato. Si è assunto a questo fine l'importo di 55.000 euro, che costituisce il limite superiore del terzo scaglione dell'IRPEF; su questa base è stato calcolato il limite applicabile per i soggetti passivi dell'IRES, individuato in 76.000 euro, allo scopo di realizzare un equivalente vantaggio tributario massimo in entrambe le fattispecie.
      In particolare, nell'ambito della disciplina dell'IRPEF, contenuta nel titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato introdotto un regime opzionale di tassazione separata, con l'aliquota del 25 per cento, per i redditi d'impresa realizzati nei primi cinque periodi d'imposta, compreso quello in cui è iniziata l'attività dell'impresa, a condizione che l'imprenditore o la maggioranza dei soci o dei partecipanti non
 

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abbiano compiuto l'età di trentacinque anni nel periodo d'imposta e che la misura dei redditi non ecceda l'importo annuo di 55.000 euro. Nel caso di più soci il limite di reddito opera individualmente per ciascun socio o partecipante che non superi il suddetto limite di età, ma è ridotto a 30.000 euro.
      Qualora dalla gestione dell'impresa risulti una perdita, ai soci o ai partecipanti è consentito comunque di computarla a diminuzione dei rispettivi redditi complessivi, nei limiti previsti dall'articolo 56, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (ossia al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del medesimo testo unico).
      In relazione alle aliquote tributarie vigenti, l'applicazione della tassazione separata, secondo le disposizioni qui proposte, risulterebbe vantaggiosa nel caso di redditi superiori a 28.500 euro circa, in misura crescente fino al raggiungimento del limite d'importo stabilito in 55.000 euro. Vantaggi possono tuttavia conseguirsi anche al di sotto di quest'importo nel caso in cui il soggetto possieda altri redditi di natura diversa, poiché la tassazione separata dei redditi d'impresa determina una riduzione dell'aliquota marginale applicabile.
      Il contribuente ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione separata, facendolo constare nella dichiarazione.
      Analogamente, è prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata dell'IRES, nella misura del 23 per cento, in favore delle società e degli enti commerciali residenti, a condizione che non si tratti di società unipersonale e che la maggioranza del capitale sia detenuta da soci con età inferiore a trentacinque anni. L'agevolazione si applica nei primi cinque periodi d'imposta e fino all'importo di 76.000 euro.
      L'aliquota ridotta comporta il vantaggio massimo per le società o gli enti che realizzano un reddito complessivo di 76.000 euro, per i quali il risparmio d'imposta è di 3.420 euro.
      Sono escluse dal beneficio, in ragione delle caratteristiche di questi soggetti e delle modalità di circolazione delle partecipazioni, le società per azioni quotate nei mercati regolamentati.
      È demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione delle forme attraverso le quali, per il conseguimento dell'agevolazione, la società deve attestare la sussistenza dei prescritti requisiti.
      L'articolo 2 precisa - allo scopo di permettere l'organizzazione delle procedure da parte dell'amministrazione finanziaria e in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) - che le agevolazioni introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 3 dispone circa la copertura finanziaria. Si è stimato che, ipotizzando l'applicazione del provvedimento a decorrere dal periodo d'imposta 2008, l'agevolazione comporti un minore gettito per cassa a titolo di IRPEF e di IRES, complessivamente valutabile in circa 12 milioni di euro nel 2009, 39 milioni di euro nel 2010, 170 milioni di euro nel 2011, 340 milioni di euro nel 2012 e 490 milioni di euro nel 2013, anno in cui l'effetto di minore entrata va a regime. Pertanto, in base alle vigenti disposizioni di contabilità, la copertura è disposta nella misura massima stimata, a decorrere dall'ultimo anno del triennio considerato nel vigente bilancio pluriennale. A questo fine, si dispone la riduzione degli importi destinati ad alcuni fondi iscritti nel bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni tributarie in favore delle nuove imprese costituite da giovani imprenditori).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:

              «n-ter) i redditi d'impresa, determinati secondo le disposizioni del capo VI, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'articolo 21-bis»;

          b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. - (Determinazione dell'imposta per i redditi d'impresa dei giovani imprenditori). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi d'impresa, come definiti dall'articolo 55, realizzati nei primi cinque periodi d'imposta, compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, a condizione che l'imprenditore individuale o la maggioranza dei soci o dei partecipanti, ove trattisi di redditi prodotti in forma associata a norma dell'articolo 5, possieda i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, e che la misura dei predetti redditi non ecceda l'importo annuo di 55.000 euro. Nel caso di reddito prodotto in forma associata, il limite d'importo indicato nel periodo precedente è ridotto a 30.000 euro e si applica distintamente per ciascuno dei soci o dei partecipanti aventi i requisiti indicati al comma 2.
      2. I redditi indicati al comma 1 sono tassati separatamente quando sono percepiti da soggetti che non hanno compiuto, nel periodo d'imposta, l'età di trentacinque

 

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anni, purché gli stessi non abbiano già fruito delle disposizioni del presente articolo per cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi.
      3. L'imposta è determinata applicando all'ammontare del reddito d'impresa, determinato secondo le disposizioni del capo VI, l'aliquota del 25 per cento.
      4. Qualora dall'applicazione delle disposizioni del capo VI risulti una perdita, si procede a norma dell'articolo 56, comma 2.
      5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi»;

          c) all'articolo 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Per i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, l'imposta è calcolata applicando l'aliquota del 23 per cento al reddito complessivo netto, purché non eccedente l'importo di 76.000 euro, nei primi cinque periodi d'imposta, compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, qualora il capitale sociale non sia detenuto, anche indirettamente, da una sola persona e la maggioranza del capitale sia detenuta da soci che non hanno compiuto, nel periodo d'imposta, l'età di trentacinque anni e non hanno partecipazioni in altre società che beneficiano della medesima riduzione. La sussistenza delle condizioni indicate nel periodo precedente è attestata nelle forme prescritte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 2.
(Efficacia delle agevolazioni).

      1. Le disposizioni degli articoli 17, 21-bis e 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificati e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal

 

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periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2009 e in euro 490.000.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

          a) per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) a decorrere dall'anno 2010:

              1) quanto a euro 100.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

              2) quanto a euro 90.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

              3) quanto a euro 70.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

              4) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

              5) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui

 

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all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230;

              6) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

              7) quanto a euro 40.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

              8) quanto a euro 40.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.


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