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PDL 3363

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3363



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BALDUCCI, BOATO, LION, MELLANO, PELLEGRINO, ZANELLA

Modifica dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riproduzione, comunicazione al pubblico, riassunto e citazione di opere o parti di opere protette dal diritto d'autore

Presentata il 24 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a riformulare l'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così da tenere conto delle indicazioni del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle idee già contenute nella cosiddetta «bozza Corasaniti». Scopo della proposta di legge è di garantire le utilizzazioni libere di opere protette dal diritto d'autore nel modo più completo possibile, assicurando il diritto di ogni individuo a fruire liberamente, a scopo non commerciale, delle opere protette, per le finalità indicate dalla nuova normativa. In questo modo, si tiene implicitamente in considerazione il cosiddetto «lodo Zingaretti» per la direttiva cosiddetta «Ipred 2» - ossia della proposta modificata di direttiva relativa alle misure penali per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - in cui si prevede che «Gli Stati membri provvedono a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non sia qualificato come reato» [emendamento 16 - articolo 3, comma 1-ter (nuovo)].
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di parodia, caricatura e pastiche, di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
      2.
In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, che sono relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
      3.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.

 

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      4.
Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.
      5.
Sono altresì libere la riproduzione, la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo».


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