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PDL 3364

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3364



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Disposizioni per la tutela della dignità e della riservatezza
dei familiari delle vittime di gravi reati

Presentata il 24 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di molti mesi ancora non si è spento il clamore suscitato intorno alla vicenda di Marco Ahmetovic, il giovane rom di ventidue anni che - completamente ubriaco alla guida di un furgone - ha investito e ucciso nell'aprile dello scorso anno quattro ragazzi tra i sedici e i diciannove anni di età nei pressi di Appignano, in provincia di Ascoli Piceno.
      Nonostante il codice di procedura penale, all'articolo 284 (Arresti domiciliari), comma 2, preveda che «Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono», sembrerebbe che la detenzione domiciliare di Ahmetovic sia stata talmente «elastica» da consentire l'ingresso di una troupe televisiva nel residence dove il rom stava scontando la misura coercitiva.
      In spregio al sentimento di dolore dei familiari delle vittime, Ahmetovic è così diventato una vera e propria star, e ciò anche grazie a personaggi squallidi come il suo agente pubblicitario (tale Alessio Sundas), il quale non ha esitato a sfruttare la situazione per acquisire notorietà e per conseguire vantaggi economici per sé e per il suo assistito (il rom è infatti diventato il «testimonial» di una serie di gadget marchiati «Linearom»). L'evento non ha mancato di scatenare forti reazioni e, soprattutto, l'indignazione popolare nei confronti di chi - da tali fatti di cronaca - ritiene senza pudore di poter lucrare sul dolore delle vittime.
      Si rende, pertanto, necessario - e questo è lo scopo della presente proposta di
 

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legge - impedire ai soggetti riconosciuti responsabili di gravi delitti di utilizzare la propria immagine per finalità pubblicitarie o commerciali nonché di svolgere qualsiasi altra attività a scopo di lucro in grado di ledere la dignità e i sentimenti dei familiari delle vittime (articolo 1).
      Al tempo stesso, occorre prevedere delle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie per chi, nell'esercizio di un'attività economica o imprenditoriale, compie operazioni di speculazione commerciale in occasione di gravi fatti di cronaca acquisendo notorietà e indebiti vantaggi di natura economica in relazione ai medesimi fatti e alle persone in essi coinvolte (articolo 3).
      Un ultimo aspetto, infine, riguarda il diritto di cronaca. L'informazione televisiva, pubblica e privata - sempre più spesso in nome dell'audience - propone interviste insignificanti, futili discussioni intorno a gravissimi casi di omicidio (si pensi al delitto di Cogne, agli assassinii di Garlasco e di Perugia solo per citare alcuni esempi), carrellate di ospiti che esprimono la loro opinione senza avere gli strumenti necessari per farlo, riprese televisive su dettagli macabri eccetera. Tutto questo non solo pone un problema di natura etica ma ha ormai oltrepassato ogni limite della decenza e del buon gusto. Come ha affermato il professor Parascandolo, l'evento balza in primo piano: «notizie di scarsa rilevanza, che mai avrebbero trovato spazio in altre occasioni, trainate dall'evento principale, assumono un'importanza sproporzionata e assumono, con il passare dei giorni, le caratteristiche di una telenovela o di un romanzo d'appendice».
      La presente proposta di legge non intende certo porre un «bavaglio» al sacrosanto e legittimo dovere di informare e al diritto dei cittadini di essere informati. Si ritiene, tuttavia, che l'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dei mezzi di comunicazione avente ad oggetto fatti giudiziari di particolare gravità possa - in presenza di casi eccezionali - essere limitato su iniziativa dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, allo scopo di prevenire elementi di spettacolarizzazione nello svolgimento dei relativi servizi informativi, di consentire un sereno e regolare svolgimento delle indagini, di impedire il verificarsi di atti di emulazione e, soprattutto, di tutelare la dignità e il diritto alla riservatezza dei familiari delle vittime (articolo 2).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soggetti riconosciuti responsabili di gravi delitti e che sono stati sottoposti a misura cautelare coercitiva personale è fatto divieto di utilizzare la propria immagine per finalità pubblicitarie o commerciali nonché di svolgere qualsiasi altra attività a scopo di lucro in grado di ledere la dignità e i sentimenti dei familiari delle vittime.

Art. 2.

      1. L'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dei mezzi di comunicazione avente ad oggetto fatti giudiziari di particolare gravità può, in casi eccezionali, essere limitato su iniziativa dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, allo scopo di tutelare la dignità e il diritto alla riservatezza dei familiari delle vittime, di prevenire elementi di spettacolarizzazione nello svolgimento dei relativi servizi informativi, di consentire un sereno e regolare svolgimento delle indagini nonché di impedire il verificarsi di atti di emulazione.

Art. 3.

      1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività economica o imprenditoriale, compie operazioni di speculazione commerciale in occasione di gravi fatti di cronaca acquisendo notorietà e indebiti vantaggi di natura economica in relazione ai medesimi fatti e alle persone in essi coinvolte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.


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