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PDL 3413

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3413



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZONI, VOLONTÈ

Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l'introduzione della conciliazione delegata dal giudice nel procedimento civile

Presentata il 4 febbraio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La profonda crisi in cui è caduto il «sistema giustizia» di numerosi Paesi occidentali ha fatto crescere l'interesse degli operatori del diritto nei confronti dei metodi di soluzione alternativa delle controversie, ossia quelle procedure di conciliazione intese a mettere in contatto le parti al fine di addivenire a una soluzione autodeterminata dei conflitti.
      In diversi Paesi, e in particolar modo in quelli di area anglofona, tali tecniche sono ampiamente diffuse da anni e sono indicate con l'espressione alternative dispute resolution (ADR).
      In particolar modo l'esperienza americana ha dimostrato la capacità di queste tecniche di dare risposte efficaci alla complessa struttura della società moderna, che non riesce più ad accontentarsi della tradizionale amministrazione della giustizia, che implica tempi lunghi e procedure costose, ma necessita di strade più veloci, economiche, semplici e vicine alle esigenze dei soggetti coinvolti nel conflitto.
      Nella società contemporanea è divenuto sempre più difficile soddisfare la crescente domanda di giustizia dovuta al moltiplicarsi dei rapporti economici, all'allargamento delle possibilità di sostenere le spese di un giudizio, all'avanzare della coscienza democratica, e la mancanza, in molti casi, di risposte si è automaticamente tradotta in fenomeni di denegata giustizia.
      La giustizia italiana si trova in un perenne e sempre maggiore stato di difficoltà che è stato messo ancora più in risalto dall'inserimento nella nostra Carta costituzionale dei princìpi del giusto processo; a causa di tale crisi l'Italia è da anni destinataria di numerosi richiami da parte delle istituzioni comunitarie, oltre che di
 

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numerose condanne al risarcimento dei danni provocati ai cittadini per la violazione del principio della ragionevole durata dei processi.
      Nonostante ciò, nel nostro Paese il ricorso a tecniche di risoluzione alternativa delle controversie incontra numerosi ostacoli soprattutto di natura culturale; vi è, infatti, ancora scetticismo nei confronti di una figura diversa da quella del giudice togato, dato che l'amministrazione della giustizia ruota ancora fondamentalmente intorno ad esso. A questo, inoltre, si aggiungono motivi di ordine procedurale, poiché l'architettura attuale del processo, per quanto lenta, macchinosa e dunque «ingiusta», è comunque ritenuta fonte primaria del rispetto delle garanzie giurisdizionali.
      Per tali ragioni con la presente proposta di legge, che trae spunto anche dal lavoro svolto dalla commissione ministeriale presieduta dal professor Vaccarella, si vuole modificare il percorso di conciliazione endoprocessuale introdotto con la legge n. 80 del 2005, che attribuisce al giudice, quando le parti ne facciano richiesta, il potere di fissare un'udienza destinata all'esperimento del tentativo di conciliazione; tale riforma, infatti, che ha avuto il merito di introdurre all'interno del processo civile la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione, finisce per aumentare ulteriormente il lavoro giudice.
      La modifica che si intende introdurre, pertanto, è quella di promuovere la conciliazione delegata, in cui il magistrato individua le controversie in cui il conflitto sia acuito prevalentemente da difficoltà di comunicazione, e affida il relativo compito, con un termine perentorio di sessanta giorni per la sua definizione, a un professionista esperto in tecniche di conciliazione iscritto negli appositi elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Ordine degli avvocati del tribunale nel cui circondario pende la causa.
      L'introduzione della conciliazione delegata all'interno del processo civile potrebbe, inoltre, contribuire ad abbattere le resistenze di natura culturale e determinare l'effetto di legittimare il ricorso ai vari strumenti conciliativi, favorendone l'inclusione tra i normali strumenti a disposizione degli operatori del diritto.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 individua la finalità della legge, che è quella di introdurre e disciplinare la conciliazione delegata da un giudice togato o da un giudice di pace, dinanzi al quale pende un procedimento giudiziario civile di primo grado avente a oggetto diritti disponibili; l'articolo 2 prevede l'introduzione nell'ordinamento processuale della conciliazione delegata, attraverso una riformulazione degli articoli 183 e 185 del codice di procedura civile; l'articolo 3 disciplina le fasi dell'avvio e dello svolgimento del procedimento di conciliazione; l'articolo 4 individua i soggetti autorizzati a esperire il tentativo di conciliazione delegata e prevede l'istituzione dell'elenco dei conciliatori presso ciascuna sede territoriale dell'Ordine degli avvocati, indicando anche i requisiti necessari al fine dell'iscrizione in tali elenchi; l'articolo 5, al fine di garantire la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza del conciliatore, prevede l'obbligo di formalizzare l'accettazione della delega con contestuale dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità o di astensione; l'articolo 6 disciplina la liquidazione del compenso del conciliatore delegato; infine, l'articolo 7 prevede incentivi fiscali in favore delle parti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge introduce e disciplina la conciliazione giudiziale delegata dal magistrato o dal giudice di pace innanzi al quale è pendente un procedimento giudiziario civile di primo grado avente a oggetto una controversia su diritti disponibili.

Art. 2.
(Conciliazione delegata dal giudice civile).

      1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
      Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
      In considerazione delle domande introdotte, delle tesi prospettate, dei documenti allegati e di qualunque altro elemento utile, il giudice istruttore, nelle controversie relative a diritti disponibili, se nessuna delle parti si oppone, può sospendere il procedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni e delegare l'esperimento del tentativo di conciliazione a un professionista esperto in tecniche di conciliazione iscritto negli appositi elenchi

 

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tenuti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e presso l'Ordine degli avvocati del tribunale nel cui circondario si tiene il processo.
      Il giudice istruttore delega il professionista concordemente indicato dalle parti o, in mancanza, procede d'ufficio alla nomina, garantendo la rotazione degli incarichi.
      Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
      Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
      Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

          1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

          2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

          3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

      Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori

 

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udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
      Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui all'ottavo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi dell'ottavo comma.
      Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.
      L'ordinanza di cui all'ottavo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti».

      2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

      «Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, sia d'ufficio sia su istanza di parte, anche mediante la delega di cui all'articolo 183, quarto comma.
      Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Qualora il verbale di conciliazioni sia redatto innanzi al professionista delegato ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, esso è da questi prontamente depositato nel fascicolo del giudizio pendente. Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo; per la conciliazione in sede delegata, l'esecutività consegue

 

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all'omologazione formale da parte del giudice istruttore, che provvede entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.
      Se il tentativo di conciliazione delegato sortisce esito negativo, l'esperto comunica la circostanza al giudice delegante, il quale fissa prontamente la nuova udienza di trattazione del procedimento con ordinanza da comunicare con le modalità di cui all'articolo 170».

Art. 3.
(Avvio e svolgimento del procedimento).

      1. Il procedimento di conciliazione delegato al professionista dal giudice istruttore ai sensi del terzo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è informale e riservato. Nessun atto o documento prodotto dalle parti durante il procedimento può essere acquisito al fascicolo processuale.
      2. Il cancelliere comunica prontamente l'ordinanza di delega al professionista designato, il quale convoca senza indugio le parti, le ascolta e dirige la procedura nel rispetto del principio del contraddittorio.
      3. Gli atti della procedura di conciliazione, indipendentemente dal suo esito, non possono costituire fonte di prova in altri giudizi, né il conciliatore può essere chiamato a testimoniare su circostanze relative alla procedura di conciliazione da lui diretta.
      4. Ai fini del regolamento delle spese del giudizio, il giudice delegante può sempre valutare il contegno della parte che, senza motivo, non abbia partecipato alle sessioni convocate dal conciliatore delegato.

Art. 4.
(Elenchi degli esperti conciliatori).

      1. Il giudice può delegare l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui al terzo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo

 

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2 della presente legge, a tutti coloro che risultano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
      2. Presso ogni sede territoriale dell'Ordine degli avvocati è istituito un elenco degli esperti conciliatori, al quale possono essere iscritti gli avvocati in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, e di specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto n. 222 del 2004.
      3. Per l'iscrizione negli elenchi sono altresì necessarie la stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a 250.000 euro per evento e la disponibilità di uno studio professionale nel circondario per il quale è fatta richiesta.
      4. L'elenco degli esperti conciliatori è revisionato periodicamente, una volta all'anno.
      5. È condizione di conservazione dell'iscrizione, oltre alla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco, l'aver diretto almeno due procedure di conciliazione delegata nell'anno antecedente alla data della richiesta di documentazione ai fini della revisione dell'elenco curata dall'Ordine competente, ovvero l'attestazione di partecipazione ad almeno otto ore di attività formative, erogate anche a distanza.

Art. 5.
(Imparzialità, indipendenza e terzietà del conciliatore).

      1. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza di delega allo svolgimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 183, quarto comma, del codice di

 

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procedura civile, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, il conciliatore deposita nella cancelleria del giudice delegante formale accettazione e contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di imparzialità, indipenden- za e terzietà nonché di insussistenza di motivi di incompatibilità o astensione.

Art. 6.
(Compenso del conciliatore delegato).

      1. All'atto del deposito del verbale attestante l'esito del tentativo di conciliazione, il giudice istruttore liquida il compenso dovuto al conciliatore delegato sulla base delle tariffe in vigore e in considerazione della quantità, qualità ed esito dell'attività svolta dall'esperto, ponendo l'onere a carico solidale di tutte le parti.
      2. Il provvedimento di liquidazione del compenso attribuito al conciliatore delegato costituisce titolo esecutivo.

Art. 7.
(Incentivi fiscali).

      1. Il verbale di accordo e tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione delegata dal giudice civile sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro senza alcun limite di valore.


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