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PDL 3358

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3358



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AURISICCHIO

Istituzione del Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina

Presentata il 24 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Lungo le rive del fiume Sabato, in Irpinia, si sviluppò dalla seconda metà dell'ottocento e fino agli inizi degli anni settanta del ventesimo secolo una fiorente industria, l'estrazione e la lavorazione dello zolfo.
      La scoperta di giacimenti di zolfo, avvenuta nel 1866, trasformò radicalmente i piccoli centri agricoli di Tufo e Altavilla Irpina, che divennero molto attivi, affiancando alle «cartiere e gualchiere messe in moto dal fiume», l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione del minerale, divenendo così importante per l'economia locale da assorbire oltre un migliaio di operai nel periodo di massima produzione.
      Il giacimento di zolfo di Tufo e Altavilla Irpina fu per molti anni uno dei più importanti del bacino minerario italiano, l'unico dello zolfo nell'Italia peninsulare meridionale, tanto che stand espositivi delle miniere erano presenti presso la Fiera di Milano e la Fiera di Bari.
      Dalle miniere lo zolfo era trasferito nei mulini dove veniva macinato. Da qui il minerale era trasportato nel silos. Successivamente lo zolfo era insaccato per soddisfare le richieste dei clienti che venivano dalla Campania e dalla Puglia, ma anche da tutta Italia per acquistare direttamente lo zolfo di cui avevano bisogno nelle loro aziende agricole.
      La miniera era come un paese, le gallerie si estendevano per più di 30 chilometri nel sottosuolo e scendevano fino a 400-500 metri di profondità.
      Fino agli anni 1940-1950 Tufo, in primo luogo, fu centro di emigrazione per lavoratori provenienti da tutta la Campania, ma anche da altre regioni d'Italia. In quegli anni la popolazione del piccolo
 

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centro raggiunse i 2.200-2.300 abitanti, più del doppio degli abitanti attuali. Ma entrambi i paesi di Tufo e Altavilla Irpina ebbero un grande impulso demografico e urbanistico.
      Negli anni sessanta, dopo un secolo di attività, iniziarono a registrarsi i primi segnali di crisi, dovuti essenzialmente all'apertura dei mercati internazionali e all'incapacità del settore nel Mezzogiorno di raccogliere la sfida dell'innovazione tecnologica. Così nel 1972 furono chiuse le cave dalle quali si ricavava il minerale e agli inizi degli anni novanta anche lo stabilimento di trasformazione e di vendita concluse la propria attività.
      Nel frattempo, però, un'altra risorsa del luogo, il vino a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) «Greco» di Tufo ha avuto la sua importante affermazione. Infatti in poco più di venti anni il rinomato prodotto si è affermato sui mercati europei e internazionali come vino di alta qualità, promuovendo un'importante trasformazione del paesaggio agrario dell'imprenditoria agricola locale.
      Un tempo questi luoghi sono stati sede di un'industria fiorente, una delle poche zone interne del meridione peninsulare dove c'è stata un'attività mineraria estrattiva.
      Oggi in questi luoghi, circondati da folti boschi, vigneti e campi coltivati, vi sono i resti di quella attività industriale che fu ricchezza e sviluppo per l'intero comprensorio e che incastonati nella vegetazione si integrano in maniera spettacolare con l'ambiente fluviale del fiume Sabato.
      Gli impianti di lavorazione, i capannoni, le turbine e la centrale idroelettrica costituiscono un esempio di archeologia industriale che non possono essere dispersi.
      I comuni e l'amministrazione provinciale di Avellino hanno avviato un percorso di valorizzazione dell'archeologia industriale relativa alle miniere di zolfo che finora si è concretizzato nell'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area, degli stabili e delle strutture esistenti nel comune di Tufo e nella predisposizione di uno studio di fattibilità per la fruizione delle stesse miniere da parte di ampie fasce di cittadini.
      La presente proposta di legge intende recuperare questo immenso patrimonio storico, culturale, industriale e naturalistico nonché antropologico e della storia del movimento operaio che ha avuto nei minatori di Tufo e di Altavilla Irpina una sua specificità nelle aree interne del Mezzogiorno, agricole e montane.
      L'istituzione di un Parco geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina vuole perseguire questi obiettivi per offrire alle popolazioni locali un'altra occasione di sviluppo sociale, culturale e materiale dopo quella estrattiva dello zolfo.
      Il Parco, che interessa un'area di oltre 20 chilometri quadrati ricadente nei due comuni, vuole definire un intervento integrato di qualificazione e di promozione degli ambienti industriali, naturali e architettonici nonché di recupero storico, culturale e sociale dei luoghi e della vita di queste comunità.
      L'istituzione del Parco, inoltre, intende mettere in relazione questo territorio, la sua storia e le sue tradizioni, con altre simili iniziative che si vanno realizzando in altre regioni del territorio nazionale al fine di costituire una vera e propria rete dei parchi naturalistici geominerari in modo da costruire concrete possibilità di sviluppo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina).

      1. È istituito, d'intesa con la regione Campania, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina, di seguito denominato «Parco nazionale».
      2. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale coincidono, in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con i territori comunali di Tufo e Altavilla Irpina.
      3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la regione Campania e sentiti gli enti locali interessati, provvede, in via definitiva, con proprio decreto, alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'Ente Parco nazionale ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      5. All'Ente Parco nazionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ente Parco nazionale geominerario delle zolfare di Tufo e Altavilla Irpina».
      6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente,

 

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in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Finalità e attività del Parco nazionale).

      1. L'istituzione e la gestione del Parco nazionale perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:

          a) conservazione delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria;

          b) tutela dei siti di interesse geologico, naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;

          c) creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale e di nuova occupazione.

      2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra le altre, le seguenti attività:

          a) ripristino e riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie dismesse;

          b) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e, in generale, interventi di difesa del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;

          c) protezione e conservazione dei siti geologici più rappresentativi con le connesse peculiarità paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche, idrogeologiche e geomorfologiche;

          d) protezione e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotopi ed endemismi di processi naturali ed equilibri ecologici, di monumenti naturali e, in generale, di siti e di habitat di rilevante interesse;

          e) protezione e recupero dei valori archeologici, artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività minerarie tradizionali;

 

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          f) riconversione del modello di sviluppo dei territori interessati da attività minerarie dismesse verso nuove attività turistico-alberghiere e di piccola e media impresa, ad alto tasso di occupazione;

          g) interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici dei paesi minerari, con particolare attenzione al restauro dei monumenti e alle emergenze di rilevante valore storico e architettonico, collegati alla cultura, alla storia e alle tradizioni religiose ed etnoantropologiche del ciclo dello zolfo in Irpinia.

      3. Il patrimonio immobiliare delle attività minerarie dismesse può essere riutilizzato per nuove attività di carattere economico e sociale nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle finalità generali del Parco nazionale. Le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono realizzate in coerenza con le finalità generali del Parco nazionale.
      4. Il Parco nazionale svolge direttamente o in collaborazione con altri soggetti le attività di cui al comma 2, nel rispetto e in conformità delle norme vigenti nelle rispettive materie.

Art. 3.
(Organi dell'Ente Parco nazionale).

      1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale, come definiti dagli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco nazionale.

      2. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale individua all'interno del proprio territorio la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi

 

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dalla data della costituzione del medesimo consiglio.
      3. L'Ente Parco nazionale può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Campania, dalle province e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.
(Finanziamenti).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco nazionale, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme regolamentari stabilite dell'Ente Parco nazionale;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco nazionale.

 

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      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5.
(Convenzioni e promozioni).

      1. L'Ente Parco nazionale può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Campania per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
      2. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale, l'Ente Parco nazionale può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco nazionale è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008. Per il funzionamento del Parco nazionale negli anni successivi si provvede nei limiti del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e delle entrate dell'Ente Parco nazionale individuate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Disposizioni finali).

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.


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