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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3283 |
a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi ma stabilendo che essa non attribuisce il titolo per limitare la libertà personale;
b) è concessa anche ai cittadini comunitari, conformemente ai princìpi costitutivi del diritto comunitario - primario e derivato - nonché alle statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito al principio di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, la possibilità di espletare le attività di cui alla lettera a) alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, abolendo l'obbligo di giuramento alla Repubblica italiana;
c) sono resi più stringenti i requisiti per ottenere e per conservare l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività di vigilanza affinché siano garantiti maggiormente i fruitori e, contemporaneamente, sia efficacemente garantito il diritto costituzionale alla proprietà e alla tutela soggettiva da atti di violenza;
d) è negata la possibilità di successione mortis causa nell'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa di vigilanza privata, ma è ammessa una sua proroga non superiore, a sei mesi, entro cui il successore deve presentare istanza per una nuova licenza;
e) s'introduce la previsione della necessaria frequenza, da parte di agenti e di investigatori giurati, di corsi di formazione e di aggiornamento, al fine di garantire la crescente professionalità di tale personale, con il duplice e sinergico risultato della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una migliore qualità del servizio espletato,
f) è maggiormente tutelata la categoria delle guardie particolari giurate dal punto di vista giuslavoristico (tanto dal punto di vista previdenziale che della sicurezza);
g) divengono requisiti essenziali per diventare guardia particolare giurata un diploma di scuola secondaria di secondo grado e un attestato professionale;
h) è stata prevista l'espressa qualificazione giuridica degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di incaricato di pubblico servizio, risolvendo così le discrasie sul punto intervenute in dottrina e in giurisprudenza, in merito alla qualifica ed al ruolo rivestiti da tali soggetti, anche a fini penali;
i) si istituiscono la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare e gli osservatori regionali con il compito di monitorare l'attività sul territorio;
l) si puntualizza con maggiore dettaglio la disciplina dei portavalori e dei custodi;
m) sono puniti con rigore l'esercizio abusivo dell'attività di sicurezza complementare e altri gravi omissioni su tale attività soggetta ad autorizzazioni amministrative.
Abbiamo nella presente proposta di legge bandito volontariamente l'accostamento del sostantivo «sicurezza» all'aggettivo «sussidiaria», preferendo l'aggettivo «complementare» poiché riteniamo che spetti esclusivamente a pubbliche autorità tutelare la sicurezza sociale, oltre all'incolumità fisica, dei cittadini. Pensare che le guardie particolari giurate e le figure assimilate svolgano un compito sussidiario rispetto alle Forze dell'ordine significa inserirle strutturalmente tra quelle Forze che possono in qualche maniera limitare le libertà dei cittadini mentre, a nostro avviso, ciò può avvenire esclusivamente in maniera episodica e con precise garanzie. Abbiamo l'ambizione di mettere ordine e di modernizzare un settore che coinvolge un novero di fruizione amplissima: dalle banche agli aeroporti, dalle grandi stazioni ferroviarie ai principali complessi museali fino ai quattro casinò presenti nel territorio nazionale. Si tratta di una normativa richiesta dalla maggioranza degli operatori del settore e utile anche a semplificare i lavori degli enti pubblici che oggi contraggono migliaia di appalti per la sicurezza complementare o la vigilanza.
1. La presente legge disciplina le attività di guardia particolare giurata e di sicurezza complementare rivolte a evitare danni o pregiudizi al godimento dei beni immobili e mobili, svolte da soggetti privati. Le attività di sicurezza complementare non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono diritto alla limitazione della libertà individuale. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza complementare può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza complementare di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza, a mezzo di guardie particolari giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 9, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, con le facoltà che la legge attribuisce alle guardie particolari giurate, e segnatamente:
a) la vigilanza e la custodia di beni mobili e immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali, di cantieri e di uffici, anche pubblici;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;
d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme;
e) i servizi di vigilanza o di sicurezza connessi alle attività di intrattenimento e di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica.
3. Rientrano nelle attività di sicurezza complementare di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate appositamente addestrate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 9, il trasporto e la scorta di valori.
4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza complementare e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali;
b) la custodia di immobili che non contempla i servizi di vigilanza di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie particolari giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
6. Con il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento di attuazione», sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza di cui ai commi 2 e 3, per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
7. Con il regolamento di attuazione, sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si devono attenere gli istituti di vigilanza. A tale fine, il regolamento di attuazione prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano
1. L'esercizio delle attività di sicurezza complementare di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo, la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;
c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;
d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, e non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o di una sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di poteri che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Le società autorizzate all'esercizio delle attività di sicurezza complementare attraverso istituti di vigilanza sono tenute a presentare annualmente una dichiarazione analitica sulla composizione societaria.
4. Per gli istituti di vigilanza aventi composizione societaria l'autorizzazione può dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposi a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
6. Le autorizzazioni per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte del titolare, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente
1. Il rilascio a un istituto di vigilanza delle licenze relative all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, dell'ufficio provinciale del lavoro e dell'autorità preposta al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie particolari giurate.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o dell'impresa di servizi e all'indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore utile ai fini del controllo dell'istituto;
b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare e il relativo ambito territoriale;
c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazioni all'azienda, commisurate ai servizi che l'impresa intende svolgere;
d) l'indicazione del numero delle guardie particolare giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;
e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;
f) l'indicazione delle tariffe minime dei servizi, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla data della sua approvazione.
5. La licenza è revocata qualora l'offerta o lo svolgimento di servizi di vigilanza avvenga in assenza dei requisiti indicati nel progetto organizzativo e tecnico-operativo.
1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza all'esercizio delle attività di sicurezza complementare e i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il
b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità di cui alla lettera a);
c) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;
d) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica relativamente ai beni che sono chiamati a tutelare.
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite sulla base delle direttive generali impartite dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, e devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati e ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per il personale impiegato nelle diverse attività, nonché dagli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero dalle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi. Le direttive generali indicano le tariffe minime inderogabili con riferimento ai servizi che comportano un rapporto diretto tra lavoratore e ora di servizio prestata. In mancanza dei requisiti previsti dai periodi precedenti, l'autorità competente non appone la vidimazione di cui al citato comma 1, lettera a). Gli istituti di vigilanza possono praticare variazioni, in più o in meno, non superiori al 10 per cento della tariffa vidimata dal prefetto.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera b), deve essere esibito ad ogni richiesta
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni derivanti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
b) di far effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi e gli agenti di recupero crediti, qualora vengano a mancare i requisiti necessari per il decreto di conferimento della qualifica;
d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie particolari giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di sanità, dagli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali, dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, gli atti autorizzativi previsti dalla presente legge sono negati o revocati quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal regolamento di attuazione e possono essere negati o revocati per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca degli atti autorizzativi previsti dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:
a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;
b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;
c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;
d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
e) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessati nelle attività di vigilanza acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7;
f) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti di vigilanza o imprese di servizi, di guardie particolari giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale
3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comporta l'immediata sospensione delle funzioni delle guardie particolari giurate e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità di cui al comma 4 adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza complemetare, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono, previo nulla osta
1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare, di seguito denominata «Commissione». Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
b) da un questore;
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;
d) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie particolari giurate, firmatari di contratto collettivo nazionale di lavoro;
f) da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.
2. La Commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza complementare indicate all'articolo l, comma 2, lettera d).
3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza e in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
5. Le mansioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno.
6. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente per il caso di assenza o di impedimento.
7. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere d) e f), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
1. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede a istituire un osservatorio regionale con il compito di monitorare le attività di vigilanza privata, elaborare proposte in ordine alle materie di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e sottoporre al prefetto le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza affinché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:
a) un rappresentate per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentate per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio regionale;
e) un rappresentante per ogni sindacato delle guardie particolari giurate aderente alle associazioni sindacali firmatarie
f) un rappresentante della giunta regionale;
g) il comandante del corpo di polizia municipale di ogni capoluogo di provincia o un suo delegato.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge, di seguito denominato «registro», distinto nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono le attività di trasporto e scorta valori;
b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza non comprese in quella di cui alla lettera a);
c) dei direttori degli istituti di investigazioni;
d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca;
e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori;
f) delle guardie particolari giurate, con l'annotazione dell'autorizzazione a svolgere il servizio su tutto il territorio nazionale.
2. Al registro possono iscriversi coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) hanno compiuto la maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, e delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, secondo massimali previsti con apposito decreto del Ministro dell'interno.
3. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, previo parere della Commissione, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle sezioni della Commissione incaricate della tenuta delle sezioni del registro di cui al comma 1, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro;
c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario, e al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto è stabilito dall'articolo 13;
d) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporre a cura della Commissione.
4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c), è adottato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca.
5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli istituti che svolgono le attività di sicurezza complementari di cui alla presente legge.
1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza.
2. Le attività autorizzate non sono sottoposte a limiti territoriali salvo eccezioni espresse stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli istituti di vigilanza possono costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle licenze ottenute.
4. È vietata l'acquisizione di servizi di vigilanza per il tramite di società commerciali mandatarie, a qualsiasi titolo, di coloro che usufruiscono dei medesimi servizi.
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza sono tenuti:
a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi e i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie particolari giurate impiegate e le altre indicazioni prescritte;
b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;
c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito delle proprie attività inerenti beni da tutelare.
3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio le guardie particolari giurate degli istituti di vigilanza autorizzati sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3 le guardie particolari giurate ricoprono lo status di agenti di polizia giudiziaria.
1. Gli istituti di vigilanza svolgono le attività autorizzate. In casi eccezionali e non programmabili e in ambiti temporali determinati le guardie particolari giurate possono essere chiamate a svolgere attività di pubblica sicurezza da un dirigente della Polizia di Stato.
2. Devono essere svolti, a mezzo di guardie particolari giurate, i servizi:
a) di visione e di ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;
b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;
c) di vigilanza e di custodia armate di beni mobili e immobili.
3. Le guardie particolari giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie particolari giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.
1. Possono essere iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), con la qualifica di guardie particolari giurate, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado e conseguimento dell'attestato professionale di cui all'articolo 14;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza, è valida a tempo
1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i programmi dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato professionale di guardia particolare giurata, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato ottenuto da ogni candidato. Sono altresì stabiliti i corsi di riqualificazione e di aggiornamento.
2. Gli oneri relativi alla formazione di cui al comma 1 sono suddivisi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli istituti di vigilanza nonché gli enti e i privati, di cui all'articolo 6, da cui dipende il personale che partecipa ai corsi.
3. Gli istituti di vigilanza, nonché gli enti e i privati di cui all'articolo 6, che esercitano attività di sicurezza complementare, devono altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici
a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza complementare;
b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);
c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);
d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati dell'insegnamento in materia di sicurezza complementare negli enti di formazione periferici.
1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia particolare giurata. Il
1. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate dagli istituti di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 10 e di specifica capacità tecnica e organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
2. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione, allo scopo di assicurare la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte e il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto e di scorta valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.
1. Per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, titoli di deposito, di credito e altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie particolari giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto valori o alla scorta di valori o, nei casi di cui all'articolo 6, debitamente addestrate per lo specifico servizio.
1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità
1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 16 può comprendere anche l'autorizzazione a custodire gli stessi in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto. È facoltà dell'istituto effettuare, senza ulteriore licenza, la contazione del denaro preso il proprio caveau, o presso i locali del committente allo scopo autorizzati dal prefetto competente per territorio; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei sistemi di vigilanza e di difesa passiva esistenti, impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornata, tramite l'annotazione in un apposito registro, anche informatico, la situazione delle somme di denaro giacenti, la proprietà di tali somme nonché, eventualmente, il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza si accerta dell'idoneità dei locali e può porre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere.
1. Non possono essere adibite ai servizi di trasporto e di scorta valori guardie particolari giurate che non sono in possesso
1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza complementare diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 4, lettera b), né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie particolari giurate.
3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al presente articolo, di foggia diversa da quella delle uniformi delle guardie particolari giurate, devono essere approvate dal prefetto competente per territorio.
1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 100.000 euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
4. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicare secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa dal 5 al 10 per cento dell'intero importo contrattuale.
5. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o di imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.
1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le attività di sicurezza non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi.
3. Gli atti autorizzativi e le iscrizioni rilasciati in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo, che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. È diritto di tutti i soggetti in servizio aventi i requisiti e in possesso dei decreti di nomina di essere iscritti con decorrenza immediata nel registro. I provvedimenti di attuazione dei registri previsti dalla presente legge provvedono a disciplinare l'iscrizione nei medesimi registri dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio o delle
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