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PDL 3283

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3283



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, LEONI, AMICI, BOATO, VACCA

Disciplina delle guardie particolari giurate e delle attività di sicurezza complementare

Presentata il 3 dicembre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire maggiore certezza normativa nel settore della disciplina delle attività di vigilanza privata e di sicurezza complementare. Un settore che dà lavoro a vario titolo a oltre 30.000 addetti, la maggior parte dei quali ha lo status di guardia particolare giurata. Si tratta infatti di una normativa fondata - quasi unicamente - su disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Norme che, sebbene siano sopravvissute all'emanazione della Carta costituzionale, sono ormai divenute quasi del tutto anacronistiche e inadeguate alla realtà dell'attività disciplinata, interessata oggi da una notevole e costante evoluzione, sotto il profilo tecnico, organizzativo e procedurale. L'esigenza di sicurezza così diffusa e sentita dalla collettività rende, infatti, spesso necessario il ricorso a personale privato, come tale distinto dalle Forze dell'ordine, che possa garantire l'incolumità e la protezione di persone o di beni, ovvero possa realizzare attività investigative di diversa natura, e in particolare le attività di investigazione difensiva recentemente introdotte nel codice di procedura penale, quali ipotesi di specifiche facoltà concesse al difensore per determinare quella effettiva parità di posizione tra accusa e difesa che costituisce il principio cardine del due process of law e in generale della caratteristica accusatoria del processo penale attuale.
      La peculiarità di tali attività, delle forme e delle modalità con le quali esse si estrinsecano, rendono pertanto necessaria
 

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una dettagliata disciplina conforme alla realtà attuale, che detti in via legislativa i princìpi e le norme fondamentali, rimettendo a fonti subordinate - in particolare ai decreti del Ministro competente, nella specie il Ministro dell'interno - la disciplina di dettaglio e di esecuzione, conformemente ai princìpi normativi stabiliti dalla legge.
      Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato e di garanzia dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei cittadini che da queste attività può derivare. Non possiamo dimenticare che in nome di queste attività molti lavoratori hanno perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di azioni criminali! È tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati d'Europa (in particolare, ma non solo, la Francia, il Belgio, la Spagna, la Germania e il Portogallo) già hanno introdotto specifiche discipline in materia. Tenendo conto di tali normative e delle esigenze sociali e politiche che ne sono alla base, la presente proposta di legge intende operare un'organica riforma del settore in questione, alla luce dei princìpi costituzionali e comunitari che regolano le attività in esame. Va infatti fatto notare che l'Unione europea, attraverso la Commissione, su questo specifico tema avviò già dal 3 aprile 2002 - a firma dell'allora membro della Commissione europea Fritz Bolkestein - una procedura d'infrazione degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Le note contenute in tale procedura sono state prese in considerazione in maniera tale da evitare conflitti normativi con fonti comunitarie. Un'altra fondamentale ragione per cui riformare la normativa è lo sviluppo tecnologico dei congegni anti-intrusione, di video-sorveglianza e di allarme che solo pochi anni fa non erano stati creati e l'uso dei quali necessita di personale qualificato.
      Nel perseguire i suddetti scopi, con la presente proposta di legge sono state introdotte alcune rilevanti novità:

          a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi ma stabilendo che essa non attribuisce il titolo per limitare la libertà personale;

          b) è concessa anche ai cittadini comunitari, conformemente ai princìpi costitutivi del diritto comunitario - primario e derivato - nonché alle statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito al principio di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, la possibilità di espletare le attività di cui alla lettera a) alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, abolendo l'obbligo di giuramento alla Repubblica italiana;

          c) sono resi più stringenti i requisiti per ottenere e per conservare l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività di vigilanza affinché siano garantiti maggiormente i fruitori e, contemporaneamente, sia efficacemente garantito il diritto costituzionale alla proprietà e alla tutela soggettiva da atti di violenza;

          d) è negata la possibilità di successione mortis causa nell'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa di vigilanza privata, ma è ammessa una sua proroga non superiore, a sei mesi, entro cui il successore deve presentare istanza per una nuova licenza;

          e) s'introduce la previsione della necessaria frequenza, da parte di agenti e di investigatori giurati, di corsi di formazione e di aggiornamento, al fine di garantire la crescente professionalità di tale personale, con il duplice e sinergico risultato della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una migliore qualità del servizio espletato,

 

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a vantaggio e nell'interesse degli utenti, ma anche di tutti i cittadini;

          f) è maggiormente tutelata la categoria delle guardie particolari giurate dal punto di vista giuslavoristico (tanto dal punto di vista previdenziale che della sicurezza);

          g) divengono requisiti essenziali per diventare guardia particolare giurata un diploma di scuola secondaria di secondo grado e un attestato professionale;

          h) è stata prevista l'espressa qualificazione giuridica degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di incaricato di pubblico servizio, risolvendo così le discrasie sul punto intervenute in dottrina e in giurisprudenza, in merito alla qualifica ed al ruolo rivestiti da tali soggetti, anche a fini penali;

          i) si istituiscono la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare e gli osservatori regionali con il compito di monitorare l'attività sul territorio;

          l) si puntualizza con maggiore dettaglio la disciplina dei portavalori e dei custodi;

          m) sono puniti con rigore l'esercizio abusivo dell'attività di sicurezza complementare e altri gravi omissioni su tale attività soggetta ad autorizzazioni amministrative.

      Abbiamo nella presente proposta di legge bandito volontariamente l'accostamento del sostantivo «sicurezza» all'aggettivo «sussidiaria», preferendo l'aggettivo «complementare» poiché riteniamo che spetti esclusivamente a pubbliche autorità tutelare la sicurezza sociale, oltre all'incolumità fisica, dei cittadini. Pensare che le guardie particolari giurate e le figure assimilate svolgano un compito sussidiario rispetto alle Forze dell'ordine significa inserirle strutturalmente tra quelle Forze che possono in qualche maniera limitare le libertà dei cittadini mentre, a nostro avviso, ciò può avvenire esclusivamente in maniera episodica e con precise garanzie. Abbiamo l'ambizione di mettere ordine e di modernizzare un settore che coinvolge un novero di fruizione amplissima: dalle banche agli aeroporti, dalle grandi stazioni ferroviarie ai principali complessi museali fino ai quattro casinò presenti nel territorio nazionale. Si tratta di una normativa richiesta dalla maggioranza degli operatori del settore e utile anche a semplificare i lavori degli enti pubblici che oggi contraggono migliaia di appalti per la sicurezza complementare o la vigilanza.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione delle attività di sicurezza complementare).

      1. La presente legge disciplina le attività di guardia particolare giurata e di sicurezza complementare rivolte a evitare danni o pregiudizi al godimento dei beni immobili e mobili, svolte da soggetti privati. Le attività di sicurezza complementare non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono diritto alla limitazione della libertà individuale. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza complementare può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
      2. Rientrano nelle attività di sicurezza complementare di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza, a mezzo di guardie particolari giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 9, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, con le facoltà che la legge attribuisce alle guardie particolari giurate, e segnatamente:

          a) la vigilanza e la custodia di beni mobili e immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali, di cantieri e di uffici, anche pubblici;

          b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

          c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

          d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme;

          e) i servizi di vigilanza o di sicurezza connessi alle attività di intrattenimento e di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica.

 

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      3. Rientrano nelle attività di sicurezza complementare di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza a mezzo di guardie particolari giurate appositamente addestrate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 9, il trasporto e la scorta di valori.
      4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza complementare e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:

          a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali;

          b) la custodia di immobili che non contempla i servizi di vigilanza di cui al comma 2.

      5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie particolari giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
      6. Con il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento di attuazione», sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza di cui ai commi 2 e 3, per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
      7. Con il regolamento di attuazione, sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si devono attenere gli istituti di vigilanza. A tale fine, il regolamento di attuazione prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano

 

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stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.

Art. 2.
(Esercizio delle attività di sicurezza complementare).

      1. L'esercizio delle attività di sicurezza complementare di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo, la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.
      2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

          c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

          d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, e non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

          e) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto

 

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o aver subìto la revoca dello stesso in data anteriore al decennio.

      3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o di una sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di poteri che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Le società autorizzate all'esercizio delle attività di sicurezza complementare attraverso istituti di vigilanza sono tenute a presentare annualmente una dichiarazione analitica sulla composizione societaria.
      4. Per gli istituti di vigilanza aventi composizione societaria l'autorizzazione può dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposi a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
      5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      6. Le autorizzazioni per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
      7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte del titolare, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente

 

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autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
      8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è subordinato all'esibizione del documento unico di regolarità contributiva della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi fiscali, assicurativi e a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli stessi obblighi.
      9. L'ammontare della cauzione è definito dall'autorità che rilascia la licenza, in applicazione dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a licenza e alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza.
      10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze, qualora il rilascio di una nuova licenza sia previsto dalla disciplina specifica del settore di attività.
      11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie particolari giurate, nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la
 

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Commissione di cui all'articolo 7. Per quanto previsto dal presente articolo la Commissione di cui all'articolo 7 o un'apposita sottocommissione, con specifica competenza, detta i princìpi generali che devono essere osservati dalle autorità locali al fine di operare su tutto il territorio nazionale con princìpi omogenei.
      12. I soggetti autorizzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, non necessitano di atti autorizzativi delle autorità nazionali italiane.

Art. 3.
(Atti autorizzativi).

      1. Il rilascio a un istituto di vigilanza delle licenze relative all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, dell'ufficio provinciale del lavoro e dell'autorità preposta al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie particolari giurate.
      2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

          a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o dell'impresa di servizi e all'indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore utile ai fini del controllo dell'istituto;

          b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare e il relativo ambito territoriale;

 

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          c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazioni all'azienda, commisurate ai servizi che l'impresa intende svolgere;

          d) l'indicazione del numero delle guardie particolare giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;

          e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;

          f) l'indicazione delle tariffe minime dei servizi, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

      3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
      4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla data della sua approvazione.
      5. La licenza è revocata qualora l'offerta o lo svolgimento di servizi di vigilanza avvenga in assenza dei requisiti indicati nel progetto organizzativo e tecnico-operativo.

Art. 4.
(Obblighi dei soggetti autorizzati alle attività di sicurezza complementare).

      1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza all'esercizio delle attività di sicurezza complementare e i loro institori sono tenuti a:

          a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il

 

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pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio della licenza o da un funzionario da questa delegato;

          b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità di cui alla lettera a);

          c) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;

          d) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica relativamente ai beni che sono chiamati a tutelare.

      2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite sulla base delle direttive generali impartite dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, e devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati e ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per il personale impiegato nelle diverse attività, nonché dagli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero dalle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi. Le direttive generali indicano le tariffe minime inderogabili con riferimento ai servizi che comportano un rapporto diretto tra lavoratore e ora di servizio prestata. In mancanza dei requisiti previsti dai periodi precedenti, l'autorità competente non appone la vidimazione di cui al citato comma 1, lettera a). Gli istituti di vigilanza possono praticare variazioni, in più o in meno, non superiori al 10 per cento della tariffa vidimata dal prefetto.
      3. Il registro di cui al comma 1, lettera b), deve essere esibito ad ogni richiesta

 

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degli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
      4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese e agenzie di cui alla presente legge e il servizio delle guardie particolari giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti le indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:

          a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni derivanti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

          b) di far effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;

          c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi e gli agenti di recupero crediti, qualora vengano a mancare i requisiti necessari per il decreto di conferimento della qualifica;

          d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie particolari giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.

      5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
      6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di sanità, dagli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali, dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del

 

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consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti, il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria e su altre attività connesse.

Art. 5.
(Diniego e revoca degli atti autorizzativi).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, gli atti autorizzativi previsti dalla presente legge sono negati o revocati quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal regolamento di attuazione e possono essere negati o revocati per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca degli atti autorizzativi previsti dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

          a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;

          b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;

          c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;

          d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

          e) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessati nelle attività di vigilanza acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7;

          f) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti di vigilanza o imprese di servizi, di guardie particolari giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale

 

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ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa del personale di ciascun istituto, degli obiettivi di servizio esistenti nonché delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

      3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comporta l'immediata sospensione delle funzioni delle guardie particolari giurate e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
      4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
      5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità di cui al comma 4 adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza complemetare, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.

Art. 6.
(Obblighi in caso di utilizzo di servizi di sicurezza complementare).

      1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono, previo nulla osta

 

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del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, anche da essi dipendenti, le attività di sicurezza complementare di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.
      2. Il nulla osta di cui al comma 1, con l'indicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o al coordinamento delle attività di sicurezza complementare svolte direttamente ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati ai sensi della presente legge.
      3. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza complementare di cui all'articolo 1, comma 4, svolte a mezzo di custodi o di altro personale dipendente.
      4. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.

Art. 7.
(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare, di seguito denominata «Commissione». Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

          a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

          b) da un questore;

          c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

 

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          d) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro;

          e) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie particolari giurate, firmatari di contratto collettivo nazionale di lavoro;

          f) da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana.

      2. La Commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza complementare indicate all'articolo l, comma 2, lettera d).
      3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
      4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza e in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
      5. Le mansioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno.
      6. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente per il caso di assenza o di impedimento.
      7. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere d) e f), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.

 

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      8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema del regolamento di attuazione e negli altri casi previsti dalla presente legge nonché su ogni altra questione attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo. La Commissione cura, altresì, la tenuta del registro professionale di cui all'articolo 9.
      9. Con il voto di almeno due terzi dei presenti può essere deliberata, per specifiche esigenze, la costituzione di sottocommissioni.
      10. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 8.
(Osservatori regionali).

      1. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede a istituire un osservatorio regionale con il compito di monitorare le attività di vigilanza privata, elaborare proposte in ordine alle materie di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e sottoporre al prefetto le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza affinché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti.
      2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:

          a) un rappresentate per ognuno dei prefetti della regione;

          b) un rappresentate per ognuno dei questori della regione;

          c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

          d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio regionale;

          e) un rappresentante per ogni sindacato delle guardie particolari giurate aderente alle associazioni sindacali firmatarie

 

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di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale;

          f) un rappresentante della giunta regionale;

          g) il comandante del corpo di polizia municipale di ogni capoluogo di provincia o un suo delegato.

Art. 9.
(Registro professionale delle attività di sicurezza complementare).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge, di seguito denominato «registro», distinto nelle seguenti sezioni:

          a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono le attività di trasporto e scorta valori;

          b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza non comprese in quella di cui alla lettera a);

          c) dei direttori degli istituti di investigazioni;

          d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca;

          e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori;

          f) delle guardie particolari giurate, con l'annotazione dell'autorizzazione a svolgere il servizio su tutto il territorio nazionale.

      2. Al registro possono iscriversi coloro che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) hanno compiuto la maggiore età;

          c) godono dei diritti civili;

 

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          d) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, e delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

          e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

          f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, secondo massimali previsti con apposito decreto del Ministro dell'interno.

      3. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, previo parere della Commissione, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

          a) alla composizione delle sezioni della Commissione incaricate della tenuta delle sezioni del registro di cui al comma 1, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

          b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro;

          c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario, e al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto è stabilito dall'articolo 13;

          d) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporre a cura della Commissione.

      4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c), è adottato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca.
      5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli istituti che svolgono le attività di sicurezza complementari di cui alla presente legge.

 

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Art. 10.
(Autorità titolare del rilascio della licenza).

      1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal Ministro dell'interno su proposta del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza.
      2. Le attività autorizzate non sono sottoposte a limiti territoriali salvo eccezioni espresse stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno.
      3. Gli istituti di vigilanza possono costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle licenze ottenute.
      4. È vietata l'acquisizione di servizi di vigilanza per il tramite di società commerciali mandatarie, a qualsiasi titolo, di coloro che usufruiscono dei medesimi servizi.

Art. 11.
(Obblighi dei titolari di licenza).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza sono tenuti:

          a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi e i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie particolari giurate impiegate e le altre indicazioni prescritte;

          b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;

 

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          c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito delle proprie attività inerenti beni da tutelare.

      3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio le guardie particolari giurate degli istituti di vigilanza autorizzati sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
      4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3 le guardie particolari giurate ricoprono lo status di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 12.
(Attività degli istituti di vigilanza).

      1. Gli istituti di vigilanza svolgono le attività autorizzate. In casi eccezionali e non programmabili e in ambiti temporali determinati le guardie particolari giurate possono essere chiamate a svolgere attività di pubblica sicurezza da un dirigente della Polizia di Stato.
      2. Devono essere svolti, a mezzo di guardie particolari giurate, i servizi:

          a) di visione e di ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;

          b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;

          c) di vigilanza e di custodia armate di beni mobili e immobili.

      3. Le guardie particolari giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie particolari giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

 

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      4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie particolari giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, a condizione che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone trattenute sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
      5. La guardia particolare giurata nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le guardie particolari giurate che, nell'ambito del servizio espletato, sono richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o di attività determinati o devono intervenire in flagranza di reato contro il bene per il quale sono chiamate alla tutela, rivestono la qualità di pubblico ufficiale e operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. Fuori dei casi predetti, l'attività di guardia particolare giurata può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza o del datore di lavoro autorizzato ai sensi dell'articolo 6.
      6. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme approvata dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto di vigilanza dal quale sono dipendenti. Possono essere autorizzate dal prefetto ad usare automezzi muniti di segnali luminosi, diversi per colore e forma da quelli in uso alle Forze di polizia, e a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento di attuazione sono stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro. Qualora sia richiesto un servizio armato l'istituto deve fornire alle guardie particolari giurate l'arma di dotazione che diviene proprietà del diretto interessato, il
 

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quale è chiamato alla sua scrupolosa conservazione. Le spese per la tassa di concessione governativa e per le esercitazioni pratiche di tiro sono a carico dell'istituto di vigilanza titolare della licenza.
      7. I trasferimenti delle guardie particolari giurate, nell'ambito delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere preventivamente notificati dal prefetto.
      8. Le guardie particolari giurate beneficiano, ai fini del trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato.

Art. 13.
(Requisiti per l'appartenenza al registro).

      1. Possono essere iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), con la qualifica di guardie particolari giurate, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado e conseguimento dell'attestato professionale di cui all'articolo 14;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

          e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      3. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza, è valida a tempo

 

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indeterminato sino a revoca, e obbliga l'istituto di vigilanza all'iscrizione della guardia particolare giurata al Servizio sanitario nazionale e ai servizi assicurativi e antinfortunistici prescritti. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
      4. Il questore rilascia alla guardia particolare giurata un apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.
      5. Con il regolamento di attuazione sono determinate le modalità di iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 1, delle relative annotazioni e di cancellazione.
      6. I cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che hanno ottenuto la qualifica di guardia particolare giurata nei Paesi d'origine devono inviare una comunicazione al Ministero dell'interno comprovante l'acquisizione della stessa qualifica.

Art. 14.
(Corsi di formazione per guardie particolari giurate).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i programmi dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato professionale di guardia particolare giurata, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato ottenuto da ogni candidato. Sono altresì stabiliti i corsi di riqualificazione e di aggiornamento.
      2. Gli oneri relativi alla formazione di cui al comma 1 sono suddivisi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli istituti di vigilanza nonché gli enti e i privati, di cui all'articolo 6, da cui dipende il personale che partecipa ai corsi.
      3. Gli istituti di vigilanza, nonché gli enti e i privati di cui all'articolo 6, che esercitano attività di sicurezza complementare, devono altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici

 

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di almeno dodici ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono altresì a carico delle aziende le spese dell'addestramento annuale all'uso dell'arma che rientra ad ogni effetto nella formazione continua del personale.
      4. L'attestato professionale di guardia particolare giurata ha validità permanente. Decorsi tre anni della cessazione del rapporto di lavoro la guardia particolare giurata, prima di riprendere il servizio, è obbligata a frequentare un corso di aggiornamento.
      5. Sulla base di specifiche convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il Ministero dell'interno può organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza complementare per:

          a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza complementare;

          b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);

          c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);

          d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati dell'insegnamento in materia di sicurezza complementare negli enti di formazione periferici.

Art. 15.
(Perdita della qualifica di guardia particolare giurata).

      1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia particolare giurata. Il

 

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decorso di centottanta giorni dalla data di sospensione in assenza di una nuova nomina produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nella sezione del registro di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g). La cancellazione dal registro è disposta su richiesta dell'interessato o a seguito della perdita dei requisiti soggettivi richiesti. Gli istituti di vigilanza possono nominare in servizio solamente le guardie particolari giurate iscritte nella citata sezione del registro.
      2. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia particolare giurata.

Art. 16.
(Trasporto e scorta valori).

      1. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate dagli istituti di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 10 e di specifica capacità tecnica e organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
      2. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione, allo scopo di assicurare la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte e il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
      3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto e di scorta valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.

 

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      4. Per i servizi di cui al comma 3 il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservare compreso il numero di personale da incaricare per i diversi servizi; esso dispone, altresì, ispezioni e controlli, fermi restando i compiti di controllo di cui all'articolo 4, comma 4, ed esercita ogni altra funzione che la legge attribuisce alle predette autorità.
      5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento di servizio, nonché degli accordi-tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o di apparati tecnologici speciali e di luoghi protetti aventi caratteristiche di sicurezza per il trasporto e per la custodia temporanea di valori.

Art. 17.
(Altri trasporti pericolosi).

      1. Per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, titoli di deposito, di credito e altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie particolari giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto valori o alla scorta di valori o, nei casi di cui all'articolo 6, debitamente addestrate per lo specifico servizio.

Art. 18.
(Competenze normative del Ministero dell'interno).

      1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità

 

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delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie particolari giurale, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi, nonché le modalità di definizione e di approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.

Art. 19.
(Disciplina del trasporto valori).

      1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 16 può comprendere anche l'autorizzazione a custodire gli stessi in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto. È facoltà dell'istituto effettuare, senza ulteriore licenza, la contazione del denaro preso il proprio caveau, o presso i locali del committente allo scopo autorizzati dal prefetto competente per territorio; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei sistemi di vigilanza e di difesa passiva esistenti, impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornata, tramite l'annotazione in un apposito registro, anche informatico, la situazione delle somme di denaro giacenti, la proprietà di tali somme nonché, eventualmente, il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza si accerta dell'idoneità dei locali e può porre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere.

Art. 20.
(Limiti all'esercizio del trasporto valori).

      1. Non possono essere adibite ai servizi di trasporto e di scorta valori guardie particolari giurate che non sono in possesso

 

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dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
      2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate e a limitarne l'esposizione al rischio.
      3. Il servizio delle guardie particolari giurate adibite al trasporto e alla scorta valori si svolge nell'ambito delle limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. Per le guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, l'ambito territoriale del servizio può essere annotato nel tesserino di cui sono munite; negli altri casi le guardie particolari giurate sono tenute a portare con sé l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati dal servizio e ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 21.
(Attività di custodia).

      1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza complementare diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 4, lettera b), né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie particolari giurate.
      3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al presente articolo, di foggia diversa da quella delle uniformi delle guardie particolari giurate, devono essere approvate dal prefetto competente per territorio.

 

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Art. 22.
(Esercizio abusivo delle attività di sicurezza complementare).

      1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 100.000 euro.
      2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
      3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
      4. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicare secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa dal 5 al 10 per cento dell'intero importo contrattuale.
      5. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza complementare previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o di imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.

Art. 23.
(Contributi ed esenzioni fiscali).

      1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il

 

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potenziamento della sicurezza complementare mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie particolari giurate.
      2. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, le attività degli istituti di vigilanza e di trasporto valori, costituendo attività ad alto contenuto di manodopera, possono essere assoggettate ad aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto.
      3. Le domande per i rinnovi dei titoli di polizia, del decreto di nomina e del porto di armi relativi ai soggetti che esercitano le attività di sicurezza complementare di cui alla presente legge sono esenti da imposte.

Art. 24.
(Entrata in vigore e norme finali).

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le attività di sicurezza non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi.
      3. Gli atti autorizzativi e le iscrizioni rilasciati in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo, che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. È diritto di tutti i soggetti in servizio aventi i requisiti e in possesso dei decreti di nomina di essere iscritti con decorrenza immediata nel registro. I provvedimenti di attuazione dei registri previsti dalla presente legge provvedono a disciplinare l'iscrizione nei medesimi registri dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio o delle

 

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qualificazioni professionali richiesti dalla medesima legge.
      4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da emanare sentita la Commissione, stabilire, per non oltre un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, speciali condizioni per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'attuazione della presente legge.
      6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 9 e 13, e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
      7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali e umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.


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