Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3384

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3384



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRILLINI

Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione sessuale, consulente sessuale e sessuologo clinico

Presentata il 29 gennaio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghe e Onorevoli Colleghi! - La sessualità è la dimensione della persona e il fondamento delle relazioni sociali. È presente nella cultura, nei costumi, nelle opere artistiche e dell'ingegno, è parte del nostro quotidiano e della nostra storia, ma la sessualità non la si inventa, bensì la si costruisce nei rapporti educativi e sociali.
      La dimensione della sessualità rappresenta un fondamentale interesse generale, costituzionalmente garantito, e per questo la presente proposta di legge disciplina le associazioni tra i professionisti in campo sessuologico e la formazione in sessuologia per assicurare la qualità della sua applicazione, stabilendo i criteri di formazione per le figure professionali di esperto in educazione sessuale, consulente sessuale e sessuologo clinico. Il fine della presente proposta di legge è in primo luogo quello di prevenire il rischio che chiunque, improvvisandosi esperto in questa fondamentale materia senza avere le caratteristiche professionali sufficienti, possa provocare danni gravi alla salute e all'integrità psico-fisica dei cittadini-utenti.
      La presente proposta di legge prevede che possano svolgere l'attività professionale di esperto in educazione sessuale, consulente sessuale e sessuologo clinico i professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione nel registro che attesta il possesso delle qualità professionali necessarie, tenuto dalle associazioni libero professionali costituite tra i professionisti in campo sessuologico.
      Le associazioni libero professionali, riconosciute con decreto del Ministro della salute, hanno natura privatistica, sono liberamente costituite tra i professionisti e non hanno fini di lucro. La partecipazione
 

Pag. 2

ad esse non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza.
      Gli statuti delle associazioni libero professionali autorizzate alla formazione delle figure professionali indicate e alla tenuta del registro devono garantire: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse o d'incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione; l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e, in particolare, i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico.
      Le associazioni libero professionali rilasciano gli attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
      Va rimarcato che il riconoscimento di libere e spontanee associazioni professionali, di natura privatistica e formate dalla libera e spontanea aggregazione dei professionisti, è, da un lato, rivolto alla tutela degli interessi professionali, ma è, dall'altro, soprattutto rispondente agli interessi generali dell'utenza e rispettoso della concorrenza nel mercato dei servizi. Peraltro l'elaborazione culturale e legislativa degli ultimi anni si è orientata nel riconoscere funzione e spazio operativi alle associazioni libero professionali, cioè a iniziative di libera e spontanea aggregazione rivolte alla tutela degli interessi professionali e al corrispondente riconoscimento pubblico ai fini della tutela dei cittadini-utenti, superando o affiancandosi al sistema degli ordini professionali. Tali associazioni non sono organismi diretti all'esercizio in comune dell'attività professionale, cioè organismi che costituiscono forme di prestazioni rese in modo associato e che già sono ammesse nella libera autonomia del servizio professionale, bensì organismi nei quali si riconoscono, per la tutela delle proprie identità e specificità, le aree professionali nell'ambito sessuologico, portatrici di attività emergenti e di forte dinamica nel tessuto sociale. L'obiettivo di tali associazioni è soprattutto quello di dare evidenza pubblica ai requisiti professionali dei propri iscritti; perciò, attraverso il riconoscimento amministrativo, viene loro offerta una legittimazione socio-economica della funzione da esse svolta nel mercato dei servizi professionali e postulato che gli associati svolgono un'attività professionale omogenea. Tra le finalità di queste associazioni vi è il rilascio dell'attestato di competenza relativo alle qualifiche tecnico-professionali dei propri iscritti e alle relative specializzazioni, per l'inserimento nell'apposito registro tenuto dalle stesse associazioni, che soddisfa la necessità di dare pubblicità alle specializzazioni dei professionisti nell'interesse dell'utenza.
      La disciplina prevista per queste associazioni libero professionali può sembrare che si avvicini a quella degli ordini professionali, ma presenta differenze sostanziali: in primo luogo, gli ordini, infatti, rappresentano ancora oggi una sorta di articolazioni dei pubblici poteri per i compiti cui devono adempiere nell'interesse pubblico e per l'obbligo, a carico degli esercenti determinate attività riservate, dell'iscrizione, mentre le associazioni derivano da libere iniziative, così come libera è la partecipazione ad esse; in secondo luogo, gli ordini hanno la rappresentanza istituzionale dei propri iscritti, mentre le associazioni hanno soltanto la rappresentanza associativo-privatistica.
      Va sottolineato, infine, che il contenuto della presente proposta di legge è coerente alle linee stabilite, in tema di ordini,
 

Pag. 3

associazioni, tirocinio professionale e pubblicità, dalla risoluzione 2137/2006/CE del Parlamento europeo, del 12 ottobre 2006.
      Per quanto riguarda i percorsi per la formazione professionale dell'esperto in educazione sessuale, del consulente sessuale e del sessuologo clinico, la presente proposta di legge prevede che essi siano stabiliti con decreto del Ministro della salute.
      Il decreto dovrà indicare per ciascuna specializzazione le finalità, gli obiettivi e la durata del percorso formativo; i requisiti di ammissione; i contenuti e le attività oggetto di apprendimento; le metodologie di insegnamento; i criteri di valutazione delle competenze apprese. Al termine di ciascun percorso formativo è rilasciato l'attestato di competenza, che consente l'iscrizione al registro professionale di cui all'articolo 3.
      In Italia, già dall'anno 2000, è presente e opera la Federazione italiana di sessuologia scientifica (FISS), associazione che riunisce le associazioni, gli enti e le fondazioni nazionali, pubblici e privati, aventi per oggetto la sessuologia con il fine di promuovere la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali.
      Quest'associazione possiede le caratteristiche richieste dalla presente proposta di legge per poter operare la formazione in campo sessuologico, rilasciare attestati e tenere un registro dei professionisti nelle varie specializzazioni della sessuologia. Infatti la FISS ha natura privatistica, non ha scopi di lucro e ha ampia diffusione sul territorio nazionale, compiendo una meritoria opera scientifica e di tutela dei cittadini-utenti, con attività che incidono su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi fondamentali.
      La FISS si è già dotata per statuto di un registro professionale che permette di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti e di favorire la selezione qualitativa dei professionisti e la tutela dell'utenza.
      Per questo motivo la presente proposta di legge autorizza la FISS, insieme alle altre associazioni di liberi professionisti che promuovono la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali, all'organizzazione dei corsi di formazione, al rilascio degli attestati di competenza e alla tenuta del registro professionale.
      Dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Formazione in sessuologia).

      1. Ai fini di sviluppare, promuovere e coordinare la formazione in sessuologia e assicurare la qualità della sua applicazione da parte di professionisti, la presente legge stabilisce i criteri di formazione per le figure professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico.

Art. 2.
(Percorsi formativi).

      1. I percorsi formativi per le figure professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della pubblica istruzione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Federazione italiana di sessuologia scientifica (FISS), da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna delle figure professionali ivi indicate:

          a) le finalità, gli obiettivi e la durata del percorso formativo;

          b) i requisiti di ammissione;

          c) i contenuti e le attività oggetto di apprendimento;

          d) le metodologie di insegnamento;

          e) i criteri di valutazione delle competenze apprese.

 

Pag. 5

      3. Al termine di ciascun percorso formativo è rilasciato un attestato di competenza che consente l'iscrizione al registro professionale di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Registro professionale).

      1. È istituito un registro professionale articolato in sezioni per ciascuna delle qualifiche professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico.
      2. È ammessa l'iscrizione contemporanea in più sezioni del registro se si è in possesso dell'attestato di competenza richiesto per ciascuna qualifica.
      3. Il registro è tenuto dalle associazioni di liberi professionisti che promuovono la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali riconosciute ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.
(Associazioni di liberi professionisti che promuovono la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, i princìpi, le finalità e le caratteristiche che le associazioni di esercenti le professioni di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico devono avere al fine di ottenere il riconoscimento che le autorizza all'organizzazione dei corsi di formazione, al rilascio degli attestati di competenza e alla tenuta del registro professionale di cui agli articoli 2 e 3, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. Il decreto di cui al comma 1 ammette al riconoscimento le associazioni di

 

Pag. 6

liberi professionisti, di natura privatistica, che:

          a) sono liberamente costituite e non hanno fini di lucro;

          b) stabiliscono che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

          c) sono attive su tutto il territorio nazionale e svolgono attività mirate alla tutela degli utenti;

          d) sono costituite almeno da quattro anni.

      3. Gli statuti e le clausole associative devono altresì garantire: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse o d'incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione; l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e, in particolare, i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico.
      4. Le associazioni di liberi professionisti possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
      5. Il decreto di riconoscimento di cui al comma 1 prevede, inoltre, le modalità di tenuta del registro professionale e delle sue sezioni da parte delle associazioni di

 

Pag. 7

liberi professionisti, il controllo sul costante possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo a pena di cancellazione dal registro e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati ai sensi del comma 4.

Art. 5.
(Riconoscimento della FISS).

      1. La FISS, associazione che riunisce le associazioni, gli enti e le fondazioni nazionali, pubblici e privati, aventi per oggetto la sessuologia con il fine di promuover la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali, è autorizzata all'organizzazione dei corsi di formazione, al rilascio degli attestati di competenza e alla tenuta del registro professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4 e 3.
      2. Alla FISS si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su