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PDL 3365

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3365



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OLIVA, LO MONTE, MINARDO, NERI, RAO, REINA

Modifica all'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per l'utilizzazione tempestiva delle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, nonché disposizioni per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione delle elargizioni a carico del medesimo Fondo

Presentata il 24 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di offrire ulteriori strumenti di tutela a tutti coloro che subiscono attentati in conseguenza del loro rifiuto a sottomettersi a richieste estorsive. Si vogliono garantire, in particolare, gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, che si ribellano al «pizzo» e che, di conseguenza, subiscono le ritorsioni della criminalità organizzata. Questi coraggiosi operatori economici pagano la loro ribellione con attentati contro la sede della loro azienda o contro i loro mezzi di lavoro. In molti casi il danno subìto provoca un rallentamento dell'attività economica, che stenta a ripartire ed è seriamente messa a rischio. L'unico modo per garantire questi soggetti dal rischio di subire ulteriori ingenti danni è offrire loro la possibilità di beneficiare tempestivamente dei fondi per il risarcimento di tali danni. Chi subisce un danno perché fa una scelta coraggiosa, infatti, merita di essere sostenuto prontamente e non si può permettere il lusso delle lungaggini burocratiche.
      Il racket delle estorsioni esiste perché è fondato sulla paura delle ritorsioni: a questa logica, però, si sono opposti da molti anni alcuni imprenditori. Nel corso degli ultimi mesi, l'atteggiamento di ferma opposizione della Confindustria rispetto a chi si sottomette alla criminalità mafiosa pagando il «pizzo» sta rappresentando un fattore di grande importanza che può incoraggiare
 

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una rivoluzione di portata storica. Per sostenere ciò, le istituzioni devono fare tutto il possibile e adottare strumenti normativi più efficaci rispetto a quelli già previsti con la legge 23 febbraio 1999, n. 44.
      I proponenti ritengono che si debba consentire, in deroga alla disciplina generale, la possibilità di un utilizzo immediato delle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive al fine di poter intervenire con tempestività in occasione di attentati contro attività imprenditoriali, commerciali e artigianali. L'erogazione dei fondi è, pertanto, affidata ai presidenti delle province che, in tempi molto ristretti, procederanno all'impiego delle risorse in base alle norme che saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'interno.
      La presente proposta di legge prevede, inoltre, una riapertura dei termini stabiliti all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, relativi alla presentazione delle domande per la concessione delle elargizioni. In questo modo si vuole consentire a tutti i soggetti danneggiati dalle estorsioni, che in passato non hanno beneficiato della citata legge n. 44 del 1999, di poter fare nuovamente domanda per ottenere l'erogazione dei finanziamenti ivi previsti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente della provincia può disporre direttamente la concessione delle elargizioni previste dalla presente legge, nei limiti e alle condizioni stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno».

      2. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, al fine di consentire la riapertura dei termini previsti all'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, relativi alla presentazione delle domande per la concessione delle elargizione ivi previste.


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