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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1981 |
a) il potenziamento delle attività di controllo predisposte dal consiglio dell'ordine sull'effettiva effettuazione della pratica da parte degli iscritti nel registro;
b) l'incentivazione della frequenza ai corsi formativi delle scuole di specializzazione per le professioni legali e delle scuole forensi mediante:
1) la riduzione della durata complessiva del tirocinio da trentasei a ventiquattro mesi;
2) l'esonero dalla prova preselettiva dei candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei suddetti corsi;
3) il computo dei punti assegnati ai candidati che hanno superato con profitto la prova conclusiva dei menzionati corsi nel calcolo del punteggio complessivo dell'esame di abilitazione;
c) l'istituzione di una commissione nazionale chiamata a valutare i candidati che hanno svolto l'esame presso la corte d'appello dove palesemente sono state violate le regole per il corretto espletamento dello stesso, secondo quanto stabilito dal decreto emanato dal Consiglio nazionale forense;
d) l'eventuale istituzione di sottocommissioni, aventi composizione identica a quella nazionale, nominate in numero tale da assicurare che ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati e chiamate a valutare le prove scritte e orali svolte nella corte d'appello di riferimento.
1. Il tirocinio per l'accesso alla professione forense consiste in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato di nazionalità italiana che esercita effettivamente la professione da almeno cinque anni.
2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per trentasei mesi.
3. La pratica presso un avvocato di nazionalità italiana, iscritto all'albo professionale da almeno otto anni, può essere, per un periodo non superiore a dodici mesi, sostituita dalla pratica presso un avvocato che esercita in uno Stato membro dell'Unione europea.
4. Lo svolgimento del tirocinio è compatibile con la frequenza facoltativa di corsi formativi per le professioni legali e con la frequenza facoltativa di uffici giudiziari.
5. Il periodo complessivo di tirocinio può essere ridotto a ventiquattro mesi per chi ha superato con esito positivo gli esami dei corsi formativi delle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o delle scuole forensi istituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. I suddetti corsi di formazione devono prevedere un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento del tirocinio.
6. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti.
7. Il praticante può presentare richiesta, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e per giustificato motivo, di trasferimento della propria iscrizione nel registro di cui al comma 6. Il praticante deve
1. Decorso il primo semestre di tirocinio, previo impegno solenne di osservare i doveri professionali assunto dinanzi al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati o a un consigliere delegato, il praticante può chiedere il patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace su espressa delega dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e sotto il controllo e la responsabilità di questi.
2. L'attività di patrocinio può essere svolta per un periodo non superiore a quattro anni.
3. Il mandato deve essere rilasciato per ogni singola udienza e deve essere allegato al verbale di causa.
1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, a istruire i praticanti e a dare loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società, nonché a rilasciare al termine del periodo
1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto, entro il mese di settembre di ogni anno, presso ciascuna sede di corte d'appello con decreto del Ministro della giustizia.
2. L'esame deve essere svolto entro il successivo mese di novembre presso le sedi e nei giorni indicati dal decreto di cui al comma 1.
3. L'esame ha luogo contemporaneamente in tutte le sedi e ha valore di esame di Stato.
4. È prevista una prova preselettiva, disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, cui sono sottoposti tutti i candidati che non hanno effettuato o superato l'esame conclusivo dei corsi formativi indicati al comma 5 dell'articolo 1.
5. Il candidato che supera la prova preliminare, o che ne è esonerato ai sensi del comma 4, è ammesso a sostenere l'esame di abilitazione.
1. L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale.
2. I temi delle tre prove scritte sono formulati dal Ministero della giustizia,
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materie disciplinate dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materie disciplinate dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito concernente una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. La prova orale consiste nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni pratiche relative ad almeno cinque delle seguenti materie a scelta del candidato: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.
4. I criteri e le modalità per la valutazione delle prove scritte, anche da parte della commissione nazionale e delle sottocommissioni di cui all'articolo 4, sono definiti con regolamento del Consiglio nazionale forense.
5. Il superamento delle prove scritte costituisce titolo anche per l'ammissione alla prova orale della successiva sessione di esame.
6. Il punteggio complessivo dell'esame di abilitazione comprende i punteggi assegnati ai candidati che hanno superato con profitto la prova conclusiva del corso integrativo di formazione.
1. Con modalità e criteri stabiliti con decreto del Consiglio nazionale forense, i candidati che hanno svolto l'esame presso la corte d'appello, qualora si siano verificate
a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche, designato dal Ministero dell'università e della ricerca;
b) due magistrati assegnati al distretto di corte d'appello in cui si è svolto l'esame con qualifica non inferiore a consigliere d'appello, designati dai consigli giudiziari di ciascun distretto;
c) due avvocati con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni, designati dal Consiglio nazionale forense.
3. Con regolamento del Consiglio nazionale forense, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, sono stabiliti le modalità per l'espletamento dell'esame di abilitazione, i criteri per il coordinamento e l'omogeneizzazione dei lavori della commissione nazionale e delle sottocommissioni, le modalità di effettuazione delle prove di esame e i criteri per la valutazione dei risultati delle medesime prove.
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