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PDL 807

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 807



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CHIAROMONTE, AMICI, BAFILE, BURTONE, CIALENTE, CORDONI, CRISCI, D'ANTONA, DATO, DE BRASI, FILIPPESCHI, FINCATO, FRANCI, GALEAZZI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LUMIA, MARAN, MARTELLA, MIGLIOLI, OLIVERIO, QUARTIANI, SASSO, SERENI, SERVODIO, TRUPIA, ZANOTTI, ZUNINO

Disciplina della tutela del diritto d'autore e riorganizzazione della Società italiana degli autori ed editori

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di ripensare l'istituto del diritto d'autore, alla luce delle innovazioni provenienti dalle nuove tecniche di riproduzione e diffusione, impone la necessità di una norma di indirizzo volta a riformulare e aggiornare la vigente disciplina in vigore dettata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
      È oggi particolarmente sentita, infatti, l'esigenza di contemperare tale istituto, materia prima in ogni attività culturale ed elemento strategico nella società dell'informazione, con esigenze fondamentali della collettività quali il diritto di accesso alla cultura e la possibilità di un più agevole accesso alle opere per coloro che adoperano i materiali protetti come materia-base su cui lavorare per dare vita a nuove opere.
      La presente proposta di legge si pone, in particolare, l'obiettivo di evidenziare la funzione pubblica del diritto d'autore, mettendo in rilievo, secondo i princìpi di cui all'articolo 9 della Costituzione, il ruolo della Repubblica circa la tutela, lo sviluppo e la diffusione delle creazioni artistiche e culturali. In particolare, la tutela del diritto d'autore, intesa come tutela degli aspetti economici e morali dell'utilizzazione dell'opera dell'ingegno, costituisce una delle finalità dello Stato, rientrando nelle forme e negli strumenti funzionali al perseguimento dello sviluppo e della diffusione
 

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della cultura e ciò sia nell'interesse dei titolari del diritto che nell'interesse generale dei fruitori delle opere.
      Per questi scopi, la presente proposta di legge prevede una nuova organizzazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), funzionale al perseguimento degli interessi di tutte le categorie dei rappresentati e delle finalità precedentemente esposte, definendo:

          a) la natura associativa di rilevanza pubblicistica dell'ente, la cui attuale configurazione giuridica è mantenuta, ribadendo il diritto degli autori e degli editori alla protezione e all'esercizio diretto dei propri diritti;

          b) le modalità di esercizio delle funzioni istituzionali, improntate alla universalità e alla identità di trattamento dei destinatari dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di antitrust, escludendo tutte quelle circostanze che potrebbero dare vita a comportamenti dell'ente che, avvalendosi della condizione di posizione dominante, possano sfociare in pratiche di abuso;

          c) l'articolazione interna delle strutture dell'ente;

          d) l'abolizione della differenziazione tra gli iscritti ed i soci;

          e) l'eliminazione di ogni forma, anche potenziale, di conflitto di interessi;

          f) le forme di rappresentanza delle diverse soggettività presenti nel mondo della creatività artistica e culturale;

          g) le dinamiche decisionali dell'ente, attraverso la definizione di un modello organizzativo che garantisca la distinzione delle competenze direttive e di indirizzo da quelle esecutive e gestionali e assicuri la terzietà della struttura amministrativa;

          h) le forme di controllo della gestione finanziaria, affidate alla Corte dei conti;

          i) la separazione contabile dei proventi riconducibili ai servizi gestiti in forza di obblighi di legge da quelli attivati autonomamente;

          l) l'attivazione di nuove funzioni e la predisposizione di servizi innovativi legati all'evoluzione tecnologica;

          m) la valorizzazione e la riqualificazione del personale dipendente;

          n) l'obbligo di destinare una quota degli introiti per diritti d'autore alla promozione del repertorio nazionale, anche per assicurare nuovi spazi agli autori del futuro.

      Dato che la funzione pubblica della tutela del diritto d'autore esiste qualunque sia l'intermediario, l'intervento legislativo non può limitarsi a definire le norme per la riorganizzazione della SIAE: di qui la necessità di regolamentare compiutamente l'attività dei nuovi organismi di intermediazione che dovessero costituirsi in coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato in cui attualmente la SIAE opera in regime di monopolio.

      La presente proposta di legge delega il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare la costituzione e la strutturazione delle nuove forme organizzative di rappresentanza del diritto d'autore per le quali è esclusa la finalità di lucro, secondo i princìpi della trasparenza gestionale, della democraticità organizzativa e decisionale, dell'universalità e dell'identità di trattamento dei destinatari dell'attività, della riserva di una quota degli introiti per diritti d'autore in favore della promozione del repertorio nazionale, del controllo dell'attività e della valutazione dell'efficienza gestionale da parte di un organismo pubblico. La proposta di legge prevede, infine, la delega al Governo per l'aggiornamento della disciplina del diritto d'autore, al fine di coordinare la legislazione vigente con le disposizioni adottate in materia di nuove forme di organizzazione della rappresentanza del diritto d'autore.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica riconosce e tutela le creazioni artistiche e culturali, in tutti i loro generi e manifestazioni, quali insostituibili valori sociali per la formazione della persona umana, e ne promuove lo sviluppo.
      2. La tutela del diritto d'autore, intesa come tutela degli aspetti economici e morali dell'utilizzazione dell'opera, rientra nelle forme e negli strumenti funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sia nell'interesse dei titolari del diritto sia nell'interesse pubblico.

Art. 2.
(Esercizio del diritto d'autore).

      1. All'autore, ai suoi successori o agli aventi causa è riconosciuto il diritto di dare vita a organismi associativi, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, e successive modificazioni, nelle forme disciplinate ai sensi della presente legge, volte all'esercizio delle attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3.
      2. I proventi economici derivanti dalla gestione del diritto d'autore, qualora conseguiti tramite le forme associative di cui al comma 1, sono destinati alla remunerazione dei diritti dei titolari, a fini solidaristici fra i rappresentati e di sostegno delle varie forme di creazione artistica, nonché alla salvaguardia e alla promozione

 

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del repertorio nazionale e alla copertura dei costi della struttura gestionale.
      3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Riorganizzazione della SIAE).

      1. La rappresentanza, in Italia e all'estero, dei titolari del diritto d'autore, individuati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi sono riconosciute alla SIAE, che le esercita in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. La SIAE può, altresì, effettuare la gestione di servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, dei contributi e dei diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati.
      2. La SIAE è ente economico a base associativa di diritto pubblico ed esercita le funzioni attribuite con legge in ottemperanza ai princìpi di universalità e di identità di trattamento dei destinatari dell'attività, senza discriminazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di disciplina antitrust e in generale di libera concorrenza.
      3. La struttura organizzativa della SIAE rispecchia l'articolazione delle forme di espressione artistica in essa rappresentate, ciascuna delle quali, attraverso una adeguata rappresentanza negli organi della Società, concorre alla determinazione degli indirizzi e delle scelte gestionali della SIAE stessa.
      4. La SIAE promuove l'attivazione di nuove attività e di servizi correlati alle funzioni istituzionali, nell'interesse degli associati e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

 

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      5. La SIAE organizza la propria gestione contabile prevedendo l'istituzione di appositi fondi autonomi, destinati a finalità solidaristiche e alla promozione del repertorio nazionale, tramite l'accantonamento di quote degli introiti derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore, la cui determinazione è definita con la procedura di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 12.
      6. La vigilanza sulla SIAE è esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
      7. La gestione finanziaria della SIAE è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.
      8. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme del diritto privato.

Art. 4.
(Organi della SIAE).

      1. Sono organi della SIAE:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) le commissioni di sezione;

          d) l'assemblea dei rappresentanti degli aderenti;

          e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
(Presidente).

      1. Il presidente della SIAE è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti. Egli ha la rappresentanza legale della SIAE.

 

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      2. Il presidente:

          a) presiede gli organi collegiali della SIAE;

          b) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;

          c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; può altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della SIAE per l'espletamento di alcune funzioni connesse con la sua qualità di rappresentante legale della Società;

          d) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti della SIAE.

      3. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
      4. Il presidente è nominato tra persone di comprovata esperienza e qualificazione maturate nei campi del diritto, dell'economia, della gestione aziendale, della produzione e della diffusione delle forme espressive delle arti.

Art. 6.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione della SIAE è composto:

          a) dal presidente della SIAE, che lo presiede;

          b) da un componente in rappresentanza di ciascuna delle commissioni di sezione.

 

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      2. Il consiglio di amministrazione nomina, al proprio interno, il segretario.
      3. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della SIAE.
      4. Il consiglio di amministrazione delibera:

          a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;

          b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.

      5. Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti:

          a) lo statuto e le sue eventuali modifiche;

          b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;

          c) sentite le commissioni di sezione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;

          d) su proposta delle commissioni di sezione, la misura delle quote sociali delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli aderenti;

          e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;

          f) su proposta delle commissioni di sezione, l'assunzione di nuovi servizi;

          g) il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche.

      6. Il consiglio di amministrazione adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 7.
(Commissioni di sezione).

      1. Le commissioni di sezione della SIAE sono presiedute dal presidente della Società

 

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o da un suo delegato e sono composte da un numero di commissari che consenta un'equa rappresentanza di tutte le categorie di autori e di editori aventi diritto rientranti nei rispettivi settori artistici ricompresi in ciascuna sezione.
      2. I commissari di sezione sono eletti dagli aderenti alla SIAE appartenenti ai rispettivi settori artistici ricompresi in ciascuna sezione.
      3. La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti dallo statuto e dal regolamento generale, ha funzioni consultive e di conciliazione.
      4. La commissione di sezione nomina il proprio rappresentante al consiglio di amministrazione.
      5. La commissione di sezione propone le iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi istituzionali della SIAE al consiglio di amministrazione, che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito. Il comitato esprime il proprio parere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
      6. La commissione di sezione esprime il parere sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresì parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, previa richiesta del presidente, su ogni altra questione che interessi la sezione.
      7. La commissione di sezione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla competenza della sezione, previa richiesta da parte di tutti gli interessati.
      8. Per la validità delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre la persona designata a presiedere l'organo.

Art. 8.
(Assemblea dei rappresentanti degli aderenti).

      1. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è composta da membri designati

 

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previa consultazione elettorale cui partecipano, con pari diritto e valore di voto, tutti gli aderenti alla SIAE.
      2. L'assemblea dei rappresentanti degli aderenti:

          a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche;

          b) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le linee generali del programma pluriennale di attività della SIAE;

          c) approva il regolamento generale della SIAE, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le sue eventuali modifiche;

          d) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali;

          e) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione di nuovi servizi;

          f) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del fondo di solidarietà fra gli aderenti alla SIAE e le sue eventuali modifiche;

          g) delibera su ogni altra materia attribuitale, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti.

      3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea dei rappresentanti degli aderenti.
      4. Lo statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti degli aderenti è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti della SIAE è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra professionisti iscritti al registro

 

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dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministro dei beni e delle attività culturali.
      2. I revisori dei conti supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso in cui si renda vacante il posto di un revisore dei conti effettivo.
      3. I revisori dei conti effettivi, nella loro prima riunione, nominano al loro interno il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di propria assenza o impedimento.
      4. Al collegio dei revisori dei conti spettano la verifica delle scritture della SIAE e la revisione contabile del conto consuntivo.
      5. Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori dei conti che riferiscono per iscritto al consiglio di amministrazione.

Art. 10.
(Requisiti e cause di scioglimento degli organi).

      1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della SIAE durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
      2. La carica di componente delle commissioni di sezione è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      3. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di presidente della SIAE, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, coloro i quali, anche per il tramite del coniuge, del convivente, dei parenti o di affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, ricavano, o hanno ricavato negli ultimi tre anni precedenti la nomina, dall'esercizio del diritto d'autore la componente principale del proprio reddito. Le eventuali incompatibilità devono in ogni caso cessare entro un mese dalla comunicazione della nomina.
      4. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscono il regolare

 

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funzionamento della SIAE, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.

Art. 11.
(Norme statutarie).

      1. La SIAE provvede, entro tre mesi dalla costituzione dei suoi organi, all'adeguamento del proprio statuto in conformità alle disposizioni della presente legge e in particolare ai seguenti princìpi:

          a) eliminazione delle forme di differenziazione della rappresentanza e del ruolo riconosciuto agli iscritti e ai soci, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di adesione alla Società;

          b) garanzia di una equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle diverse espressioni artistiche negli organi della Società e nell'ambito delle sue iniziative promozionali;

          c) accorpamento dei settori artistici rappresentati dalle rispettive sezioni, prevedendo in particolare l'unificazione delle attività legate alla rappresentazione teatrale, quali la lirica, i balletti, le opere drammatiche, le operette e le riviste;

          d) sviluppo, anche attraverso la previsione di una apposita articolazione interna, dello studio, della ricerca e della predisposizione di servizi legati all'evoluzione tecnologica;

          e) definizione di un modello organizzativo della struttura gestionale che garantisca una chiara distinzione delle competenze direttive e di indirizzo da quelle esecutive, prevedendo forme di responsabilizzazione dei livelli direttivi relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati e che, comunque, consenta una immediata identificazione dei responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo;

 

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          f) disciplina della gestione contabile, prevedendo la separazione dei proventi riconducibili ai servizi gestiti in forza di obbligo di legge da quelli attivati autonomamente;

          g) previsione di una costante valorizzazione e riqualificazione del personale anche in funzione dell'evoluzione tecnologica nella diffusione e nella fruizione delle opere tutelate dal diritto d'autore;

          h) disciplina delle consultazioni elettorali in maniera da garantire la completa e corretta informazione degli aventi diritto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti, la massima partecipazione degli aventi diritto anche attraverso la costituzione di seggi a livello almeno regionale, e prevedendo altresì per le commissioni di sezione il riconoscimento del diritto di voto, attraverso l'attribuzione a ogni iscritto di voti plurimi sulla base di scaglioni progressivi definiti, in ragione delle somme riscosse in periodi di tempo prestabiliti, da ciascuna commissione di sezione;

          i) previsione delle cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte.

Art. 12.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle organizzazioni di rappresentanza del diritto d'autore).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare la costituzione e la strutturazione delle nuove forme organizzative di rappresentanza del diritto d'autore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché alla revisione della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in conseguenza delle disposizioni dalla presente legge.

 

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      2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e, in quanto applicabili, alle disposizioni della presente legge, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la definizione della natura giuridica deve essere basata su forme associative escludenti la finalità di lucro;

          b) l'oggetto dell'attività deve essere rivolto alle opere individuate ai sensi dell'articolo 5 del nuovo statuto della SIAE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;

          c) la base partecipativa deve risultare rappresentativa delle diverse categorie di soggetti individuate dall'articolo 7 del nuovo statuto della SIAE, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223;

          d) l'attività deve essere svolta in favore della pluralità dei titolari di diritti, nel loro interesse e senza scopo di lucro da parte dell'organizzazione associativa;

          e) l'organizzazione interna deve essere improntata a criteri di democraticità e di trasparenza decisionale;

          f) l'esercizio della rappresentanza deve essere improntato ai princìpi di universalità e di identità di trattamento dei destinatari dell'attività e di assenza di discriminazioni;

          g) la quota delle trattenute operate sugli introiti dell'attività di rappresentanza del diritto d'autore deve essere riservata alla copertura dei costi di amministrazione;

          h) una quota degli introiti derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore, da gestire con fondi appositamente istituiti, determinata periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le organizzazioni sindacali delle categorie dei titolari del diritto d'autore e gli organismi di rappresentanza regolarmente costituiti, deve essere riservata a fini solidaristici e in favore della promozione del repertorio nazionale;

 

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          i) il controllo sull'attività svolto dalle associazioni di rappresentanza del diritto d'autore, di cui alla presente legge, deve essere affidato all'Autorità competente, che provvede anche ad elaborare parametri di valutazione dell'efficienza gestionale, secondo criteri obiettivi e comparabili con gli standard riscontrabili in analoghi organismi degli altri Paesi membri dell'Unione europea, e che riferisce periodicamente alle Camere;

          l) deve essere previsto l'aggiornamento della disciplina del diritto d'autore, volto al coordinamento della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, con le disposizioni della presente legge inerenti le finalità e le nuove forme di organizzazione della rappresentanza del diritto d'autore.

      3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari. Decorsi inutilmente tali termini, il decreto legislativo è comunque emanato.


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