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PDL 3356

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3356


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

UGGÈ, BRANCHER, BARANI, BRUSCO, CAMPA, CARLUCCI, CICCIOLI, COLUCCI, D'AGRÒ, HOLZMANN, OSVALDO NAPOLI, PELINO, PIZZOLANTE, SANZA, STRADELLA, TUCCI, ULIVI, ZANETTA

Disposizioni per l'attuazione del patto e del piano della logistica

Presentata il 23 gennaio 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - Sempre di più sono sottolineate le difficoltà a procedere, sul piano attuativo, alla realizzazione di infrastrutture di trasporto, soprattutto di quelle opere capaci di ridefinire la posizione geo-politica del nostro Paese e, allo stesso tempo, di determinare un diverso assetto della mobilità delle merci in considerazione anche di un nuovo assetto logistico che spontaneamente si va definendo.
      L'anello debole è stato individuato nelle procedure, intese come momento centrale di definizione dei rapporti tra Governo, regioni ed enti locali. Su questo tema, le posizioni delle forze politiche sono univocamente concordanti nella convinzione che è necessario procedere al potenziamento delle infrastrutture e al miglioramento delle gestioni secondo un sistema a rete configurato per una spinta integrazione tra le modalità di trasporto. Ma restano ancora non definiti gli strumenti e le regole attraverso cui operare.
      Occorre sottolineare che alcune condizioni di base si sono praticamente realizzate per poter concretamente passare ad una organica politica di infrastrutturazione del Paese. L'individuazione delle macro aree logistiche, come definite dal piano della logistica, porterà sotto un'unica mano la direzione della strategia delle infrastrutture e delle politiche di gestione in ambiti territoriali competitivi. È indispensabile però che la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, definita nei suoi compiti dalla legge delega n. 32 del 2005 e dal decreto legislativo
 

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attuativo n. 284 del 2006, sia dotata di strumenti culturali e operativi per realizzare una grande strategia di sviluppo.
      Strumenti culturali e operativi nuovi sono necessari per poter attivare nel Paese una programmazione non più circoscritta al livello nazionale, bensì orientata all'identificazione di obiettivi idonei a portare il Paese nella rete europea mondiale degli scambi ponendo le singole modalità di trasporto a «sistema».
      In quest'ottica gli approfondimenti progettuali ed economico-finanziari non possono essere più considerati come elementi «aggiuntivi», da definire a progetto finanziato, ma diventano necessari e indispensabili ai fini delle scelte di intervento soprattutto per quei progetti che si vuole portare al rango di progetti di interesse nazionale e internazionale.
      La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica è lo strumento idoneo a coniugare gli interessi della logistica pubblica e quelli della logistica privata in un contesto economico-territoriale che assume la logica dei sistemi.
      Per fare fronte a tali problematiche è stata predisposta la presente proposta di legge di attuazione del patto e del piano della logistica, che è composta da un solo articolo suddiviso in quattro commi.
      Al comma 1, la proposta di legge affida alla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica del Ministero dei trasporti le politiche per l'attuazione del patto e del piano della logistica intervenendo sulle singole macro aree logistiche.
      Al comma 2 sono definite le procedure di intervento sulle singole macro aree prevedendo il quadro delle fonti e degli impieghi dei finanziamenti che, attraverso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sono assegnati ai singoli progetti nell'intesa tra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Al comma 3 è previsto che la Consulta operi il monitoraggio e il controllo delle singole iniziative allo scopo di valutare la coerenza rispetto ai progetti avviati.
      Al comma 4 è previsto che la Consulta fornisca il supporto per il potenziamento delle politiche finalizzate all'intermodalità per il combinato terrestre e marittimo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In conformità alla programmazione nazionale e regionale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Governo recepisce attraverso il Ministero dei trasporti, la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, d'intesa con le regioni, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte relative a progetti di interesse nazionale, per ciascuna delle macro aree, come definite e approvate dal Piano della logistica di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 44/06 del 22 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006, concepite nella logica di sistema e di rete, da attuare entro il triennio successivo. Entro il 1o gennaio dell'anno successivo il Governo, attraverso il Ministero dei trasporti e la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, promuove intese istituzionali con le regioni appartenenti alle singole macro aree e sottopone alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il quadro organico dei progetti, in cui sono espressamente indicati gli interventi che rivestono i connotati previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Le regioni interessate, entro novanta giorni, oltre a formulare suggerimenti e osservazioni, devono provvedere, attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'ottenimento di tutti i pareri e di tutte le approvazioni di carattere urbanistico e ambientale che rientrano nella sfera regionale. Entro il 30 aprile il Governo sottopone alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

 

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province autonome di Trento e di Bolzano il quadro organico dei progetti che costituiscono il sistema a rete e, recepito l'apposito parere, lo inserisce nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
      2. Il Governo inserisce il quadro organico dei progetti di cui al comma 1 nel disegno di legge finanziaria e il CIPE definisce il quadro delle fonti e degli impieghi dei relativi finanziamenti esplicitando le forme di coinvolgimento pubblico nella realizzazione dei progetti, per ciascuna macro area, in modo da consentire l'attivazione di quanto previsto dall'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
      3. I progetti di cui al comma 1 inseriti nella legge finanziaria attivano automaticamente quanto previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Gli interventi ricadenti sotto la competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, sono monitorati trimestralmente dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica al fine di verificare la stretta coerenza tra il programma dei lavori e l'avanzamento degli stessi da parte dei singoli soggetti attuatori. In caso di ritardi o di rallentamenti sono attivate le procedure di verifica e di controllo da parte degli organismi competenti.
      4. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica fornisce il proprio supporto alle politiche per il potenziamento dell'intermodalità e del combinato terrestre e marittimo attraverso programmi triennali di intervento da inserire nel DPEF.
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