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PDL 3355

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3355


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

UGGÈ, BRANCHER, BARANI, CAMPA, CARLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, GIUSEPPE FINI, OSVALDO NAPOLI, PIZZOLANTE, RIVOLTA, SANTORI, SANZA, STRADELLA, ZANETTA

Disciplina del contratto di prestazione di servizi di logistica

Presentata il 23 gennaio 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di colmare un vuoto legislativo del nostro ordinamento che, a dispetto dell'incessante e rapido sviluppo dei servizi di logistica - in funzione di una più efficiente ed efficace modalità di produzione e distribuzione delle merci e delle risorse - ha omesso di considerare tale fenomeno economico come oggetto di una compiuta disciplina di settore.
      In particolare, ciò che è mancato fino ad oggi è stata la previsione di una normativa che desse forma e sostanza, «tipizzandolo», a un contratto, quale quello appunto di prestazione di servizi di logistica, che nella pratica commerciale si va sempre più diffondendo, conoscendo diverse declinazioni a seconda degli attori coinvolti e che risulta sempre più difficile ridurre entro le maglie strette della disciplina codicistica dell'appalto di servizi.
      La logistica ha assunto un ruolo decisivo nell'ambito della progressiva modernizzazione del sistema della mobilità delle merci, integrandosi in maniera coordinata e funzionale con le diverse modalità di trasporto (ferrovia, gomma, nave, aereo); alla prestazione tipica della movimentazione degli input/output da e verso gli stabilimenti industriali si è aggiunta progressivamente da parte dei medesimi operatori del trasporto l'offerta di varie forme di attività, riguardanti momenti anteriori o successivi a tale fase, costituenti tutti gli anelli della catena produttiva, ormai governata dal just in time.
      Ecco, quindi, spiegato l'affacciarsi, nel ventaglio delle proposte contrattuali destinate alle imprese produttive, di «pacchetti» di servizi che, oltre alla movimentazione vera e propria, includono, ad esempio, la pianificazione e la gestione del
 

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flusso delle materie prime dei semilavorati, ovvero dei prodotti finiti, comprese le operazioni di loro movimentazione, stoccaggio, immagazzinamento e spedizione. Si parla in questi casi comunemente di logistica «integrata» al trasporto a significare lo stretto legame che unisce le due attività e i due concetti.
      Non è più possibile, pertanto, scindere, come ha fatto fino ad oggi una parte della dottrina e della giurisprudenza, la regolamentazione di queste fattispecie assumendo la stipulazione di tanti contratti quante sono le prestazioni tipiche eseguite dall'operatore di logistica (trasporto, deposito, appalto, spedizione), né, al contrario, derubricarne la disciplina ad una mera sottospecie dell'appalto di servizi.
      Di pari passo all'emergere nella prassi di una nuova e ampia figura contrattuale collegata allo svolgimento di servizi di logistica integrata si assiste, come fenomeno ad esso speculare, al definirsi di una nuova tipologia di operatore professionale dei servizi di mobilità, il quale progressivamente si allontana dal modello classico del vettore/spedizioniere per evolversi verso la figura dell'agente di logistica, incaricato di presiedere e di gestire «esternamente all'impresa» il flusso di beni e di informazioni costituenti il momento iniziale e finale del ciclo produttivo.
      Dal momento che è compito della legge apprestare disciplina ai fenomeni che prendono vita nella dinamica sociale, trasformandoli in schemi e modelli generali e astratti cui agganciare la condotta dei consociati, la presente proposta di legge mette a disposizione del mondo produttivo una griglia di regole che definiscono in maniera esatta e puntuale il campo dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nello specifico settore della logistica integrata al trasporto.
      L'articolo 1, comma 1, definisce le finalità della legge, individuate nella qualificazione e nella disciplina del contratto di prestazione di servizi di logistica, integrata con le prestazioni di trasporto, concluso tra operatori commerciali.
      L'articolo 1, comma 2, specifica il campo di applicazione della legge, che si estende anche ai contratti conclusi fuori dal territorio nazionale nella parte in cui le prestazioni previste si devono eseguire in Italia.
      L'articolo 2 fornisce le definizioni di operatore di logistica, di committente e di contratto di prestazione di servizi di logistica, con l'intento di mettere definitivamente in chiaro i concetti sottesi allo specifico campo di attività preso in oggetto.
      Si segnala come assai innovativa in proposito la scelta di delimitare il campo di applicazione della predetta disciplina oltre che al trasporto, allo svolgimento di almeno due delle seguenti attività: la pianificazione, la gestione e il controllo del flusso aziendale delle materie prime, dei semilavorati, ovvero dei prodotti finiti, comprese le operazioni di loro manipolazione, movimentazione, stoccaggio, immagazzinamento e spedizione.
      È da rilevare, inoltre, come in ciascuna definizione siano ricorrenti le nozioni di impresa e di professionalità dalle quali si ricava la dimensione imprenditoriale del nuovo contratto di prestazione di servizi di logistica integrata.
      L'articolo 3 disciplina la materia della responsabilità dell'operatore di logistica integrata allorché esegua anche attività di autotrasporto, assoggettandolo, limitatamente all'esercizio di quest'ultima (comma 1), alla normativa dettata dal decreto legislativo n. 286 del 2005.
      L'articolo 4, comma 4, stabilisce che, ove ricorra una tale ipotesi, è possibile applicare all'operatore le specifiche previsioni in tema di responsabilità (per colpa presunta e per responsabilità oggettiva) dei soggetti dell'autotrasporto (articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 286 del 2005), a condizione, tuttavia, come stabilisce lo stesso articolo 4, comma 2, che le prestazioni di servizi di logistica integrata siano certificate da un apposito documento, avente data certa, redatto secondo le disposizioni del Ministero dei trasporti, contenente i dati delle parti, nonché la descrizione delle prestazioni oggetto del relativo contratto, con i relativi costi sostenuti dall'operatore di logistica.
 

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      L'articolo 3, comma 3, prevede che, nel caso in cui il servizio di trasporto sia, invece, affidato a un terzo e sia stato anche in tale caso formato l'apposito documento di cui all'articolo 4, comma 2, l'operatore di logistica risponderà per le contravvenzioni comminate al vettore soltanto nel caso in cui sia dimostrata la mala electio di costui.
      L'articolo 3, comma 2, prescrive che si applicano all'operatore di logistica le vigenti norme di sicurezza sociale e del lavoro ove egli ricorra a personale dipendente per l'esecuzione di prestazioni di facchinaggio e di movimentazione per conto del committente.
      L'articolo 4, comma 1, stabilisce che, nonostante, come detto, la previsione, a fini certificativi, della redazione di un documento standardizzato, la forma del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata è libera, fermo restando che, per beneficiare della disciplina di favore in tema di responsabilità del vettore, l'operatore deve stipulare un contratto in forma scritta.
      L'articolo 4, comma 3, stabilisce, inoltre, un obbligo di conservazione per un periodo minimo di cinque anni, della registrazione, anche informatica, delle prestazioni di logistica effettuate, nonché dei relativi costi sostenuti.
      L'articolo 5 prevede, al comma 1, un termine per il pagamento del corrispettivo (non superiore a trenta giorni derogabile dalle parti fino ad un massimo di sessanta giorni).
      L'articolo 5, comma 2, stabilisce che, in caso di omesso pagamento entro il termine di cui al comma 1, si applicherà automaticamente a carico del committente il tasso di mora determinato secondo il meccanismo individuato dalla norma.
      L'articolo 5, comma 3, prescrive l'applicazione ulteriore di una penale pari al 5 per cento dell'insoluto qualora la mora si protragga oltre trenta giorni dalla scadenza fissata.
      In ogni caso di mancato pagamento tempestivo del corrispettivo del servizio, l'articolo 5, comma 4, stabilisce che l'operatore di logistica integrata può procedere al recupero del credito agendo per via monitoria, potendo ottenere da subito il rilascio di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
      L'articolo 5, comma 5, riconosce, inoltre, all'operatore di logistica il diritto di richiedere - analogamente a quanto disposto dal codice civile per l'appalto - un aumento del prezzo nel caso in cui il committente richieda modifiche e varianti che determino incrementi dei costi, a prescindere da un'esplicita previsione contrattuale in tal senso.
      L'articolo 6 dispone, nella medesima ottica di salvaguardare i margini di profitto degli operatori contro il rischio di incrementi dei costi del servizio non previsti ab origine, l'obbligo per le parti, a pena di nullità di ogni disposizione contraria, di inserire in ciascun contratto una clausola con cui si stabilisca la revisione del corrispettivo nel termine massimo periodico di sei mesi, in relazione ad eventuali variazioni dei costi principali relative all'esercizio di attività di trasporto.
      L'articolo 7, comma 3, prevede una norma di trasparenza riguardo ai costi del servizio di logistica, i quali devono essere integralmente addebitati al committente che deve richiederne il preventivo dettagliato al momento della conclusione del contratto.
      L'articolo 7, commi 1 e 2, vieta all'operatore di logistica di interporre terzi nell'esecuzione del servizio di logistica senza preventivo assenso della committenza nonché il divieto di intraprendere attività che possano andare in concorrenza con quest'ultima.
      L'articolo 8, comma 1, dà la possibilità ai dipendenti e agli ausiliari dell'operatore di logistica di proporre azione diretta nei confronti del committente fino alla concorrenza del debito che l'ente ha verso l'operatore di logistica in relazione a tale attività.
      L'articolo 8, comma 2, riconosce, nel caso di cui al comma 1, al committente il diritto di trattenere sul corrispettivo che dovrà versare le somme richiestegli a tale titolo.
 

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      L'articolo 9, commi 1 e 2, prevede e sanziona il caso specifico dell'abuso di posizione dominante da parte dell'operatore logistico, ravvisandone la ricorrenza quando un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, quando vi sia un rifiuto di remunerare i costi del trasporto e delle relative prestazioni accessorie o un'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie o un'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
      L'articolo 9, comma 3, stabilisce la nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica.
      L'articolo 9, comma 4, prevede in questi casi anche l'intervento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      L'articolo 10, comma 1, prevede che le controversie relative alle prestazioni di servizi di logistica integrata siano sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'operatore logistico.
      L'articolo 10, comma 2, stabilisce che, qualora non si pervenga a una conciliazione della lite entro trenta giorni, ciascuna parte può esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha per oggetto la qualificazione e la disciplina del contratto di prestazione di servizi di logistica, integrata con le prestazioni di trasporto, concluso tra operatori commerciali.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti di prestazione di servizi di logistica conclusi fuori dal territorio nazionale, nella parte in cui le prestazioni previste sono eseguite sul territorio nazionale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) operatore di logistica: l'impresa o l'ente che è incaricato di svolgere, in modo professionale, almeno due delle seguenti attività, integrate al servizio di trasporto: la pianificazione, la gestione e il controllo del flusso aziendale delle materie prime, dei semilavorati, ovvero dei prodotti finiti, comprese le operazioni di loro manipolazione, movimentazione, stoccaggio, immagazzinamento e spedizione;

          b) committente: l'impresa o l'ente che stipula o nel nome del quale è stipulato il contratto di prestazione di servizi di logistica con il relativo operatore;

          c) contratto di prestazione di servizi di logistica: l'accordo con cui, verso il pagamento di un corrispettivo, il committente affida all'operatore di logistica almeno due delle prestazioni di cui alla lettera a).

 

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Art. 3.
(Responsabilità dell'operatore nei servizi di logistica integrata).

      1. Quando l'operatore di logistica svolge anche prestazioni di autotrasporto, per conto del committente, si applicano, relativamente a queste ultime, le norme di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
      2. Nel caso di esecuzione, da parte dell'operatore di logistica, di prestazioni di facchinaggio e di movimentazione, per conto del committente, si applicano, relativamente a queste ultime, le norme vigenti in materia di sicurezza sociale e del lavoro.
      3. Nel caso in cui l'operatore di logistica affidi il servizio di trasporto a terzi, con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 4, risponde solamente se la scelta del vettore e degli altri ausiliari è avvenuta in violazione delle disposizioni di cui al citato comma 2.

Art. 4.
(Forma e documentazione del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata).

      1. La forma del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata è libera, salvo quanto previsto dall'articolo 3.
      2. Le prestazioni di logistica integrata sono certificate da un apposito documento, avente data certa, redatto secondo le disposizioni del Ministero dei trasporti, contenente i dati delle parti, nonché la descrizione delle prestazioni oggetto del relativo contratto, con i relativi costi sostenuti dall'operatore di logistica.
      3. L'operatore di logistica conserva per un periodo minimo di cinque anni la registrazione, anche informatica, delle prestazioni di logistica effettuate, nonché dei relativi costi sostenuti.
      4. L'operatore di logistica che opera con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo assume le responsabilità

 

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del vettore nei limiti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 5.
(Corrispettivo).

      1. Il pagamento all'operatore di logistica del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei servizi di logistica da lui eseguiti non può eccedere i trenta giorni dal momento dell'esecuzione dei singoli servizi, salvo diversa pattuizione fra le parti, e comunque non può eccedere i sessanta giorni.
      2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, l'imprenditore committente deve all'operatore di logistica, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di sette punti percentuali, fatte salve la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e la prova del danno ulteriore.
      3. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in oggetto si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, l'imprenditore committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
      4. In ogni caso, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
      5. Qualora siano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, modifiche e varianti che comportano incrementi dei costi, l'operatore di logistica ha diritto a un adeguamento

 

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del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia contrattuale).

      1. I contratti di prestazione di servizi di logistica stipulati con le modalità di cui alla presente legge devono prevedere la revisione del corrispettivo nel termine massimo periodico di sei mesi, in relazione ad eventuali variazioni dei costi principali relative all'esercizio di attività di trasporto. È nullo ogni patto contrario.

Art. 7.
(Divieti di interposizione e di conflitto d'interesse).

      1. L'operatore di logistica non può incaricare un altro soggetto della prestazione dei servizi commissionati se non è stato autorizzato dal committente.
      2. L'operatore di logistica non può altresì effettuare altre attività che sono in conflitto d'interesse con quelle del committente se non da questi autorizzato.
      3. L'operatore di logistica è tenuto ad addebitare al proprio committente tutti i costi sostenuti o da sostenere nell'esecuzione dei servizi commissionati. A tale fine, il committente, al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi di logistica integrata, è tenuto a richiedere all'operatore un preventivo dettagliato dei relativi costi.

Art. 8.
(Diritti degli ausiliari dell'operatore di logistica).

      1. I dipendenti e gli ausiliari dell'operatore di logistica possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire il corrispettivo dell'attività svolta, fino alla concorrenza del debito che il

 

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committente ha verso l'operatore di logistica in relazione a tale attività.
      2. In seguito alla proposizione della domanda di cui al comma 1, il committente può ritenere, nei confronti dell'operatore di logistica, le somme che sarebbe tenuto a corrispondere ai dipendenti e agli ausiliari di cui al medesimo comma 1.

Art. 9.
(Abuso di dipendenza economica).

      1. È vietato l'abuso, da parte dell'operatore di logistica, dello stato di dipendenza economica o di asservimento tecnico nel quale si trova, nei suoi riguardi, un'impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa è in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che ha subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
      2. L'abuso può altresì consistere nel rifiuto di remunerare i costi del trasporto e delle relative prestazioni accessorie, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie ovvero nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
      3. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica è nullo. Spetta al giudice ordinario la competenza sulle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
      4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine e di esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e alle sanzioni previste dall'articolo

 

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15 della citata legge n. 287 del 1990, e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che hanno commesso tale abuso.

Art. 10.
(Conciliazione).

      1. Le controversie relative ai servizi di logistica integrata di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'operatore logistico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 9 della presente legge.
      2. Qualora non si pervenga a una conciliazione della lite entro trenta giorni, ciascuna parte può esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
      3. Si applicano gli articoli 2943 e 2945 del codice civile.


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