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PDL 740

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 740



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme in materia di metrologia legale

Presentata il 16 maggio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Il sistema di verifica dei pesi e delle misure (o metrologia legale) nasce con il fine di garantire la certezza dei traffici commerciali. L'adozione fu favorita dall'introduzione, sotto il regime napoleonico, di un sistema di misurazione valido in quasi tutti i Paesi europei che contribuì allo sviluppo della scienza e alla fiducia generale nei confronti del sistema economico; in definitiva fu uno dei componenti di base della tumultuosa rivoluzione industriale, che trasformò l'Europa nel XIX secolo. E in Italia fu anche uno degli elementi dell'unificazione del Paese se si considera che con la legge 28 luglio 1861, n. 132, il sistema metrico decimale sostituì tutti i precedenti sistemi di misurazione in uso nei diversi Stati preunitari.
      Il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, sia pure numerose volte modificato, costituisce a tutt'oggi la disciplina fondamentale del settore della metrologia legale. Esso definisce le unità di misura adottate, la distribuzione sul territorio degli uffici di controllo e stabilisce che per ogni strumento il controllo deve essere effettuato sia prima che durante il suo funzionamento. Con la legge di semplificazione n. 229 del 2003 (articolo 8) si è prevista una delega per il riassetto delle disposizioni di metrologia legale, peraltro alquanto scarna per quel che riguarda i princìpi e criteri direttivi; tale delega è scaduta nel settembre 2005 e non è stata rinnovata. Nel frattempo la legge finanziaria per il 2006, ha trasferito le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (commi 43 e 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), prevedendo la copertura dei costi del servizio con l'adeguamento delle tariffe. Il che vorrà dire almeno una loro decuplicazione, se si considera che gli uffici metrici svolgevano un servizio pubblico a tariffe contenute, fissate per legge
 

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e aventi natura giuridica di tassa. D'altro canto la norma non spiega che ruolo svolgeranno gli attuali ispettori metrici.
      Si potrebbe aggiungere che in campo metrico la Casa delle Libertà, nella scorsa legislatura, ha perseguito il suo programma di diminuire le tasse, sostituendole però con tariffe esorbitanti!
      Questo sarebbe sufficiente a dichiarare la nostra contrarietà a questa disposizione, ma aggiungiamo che da tempo si osserva una attenuazione del rigore con cui inizialmente venivano fatte osservare le disposizioni su pesi e misure. In parte ciò è dovuto all'obsolescenza della normativa, ma in gran parte a un progressivo svuotamento delle capacità operative degli uffici metrici provinciali e alla sostituzione di un sistema di verifiche con un sistema cartaceo basato su dichiarazioni. Nella trasmissione televisiva «Report», in onda sulla terza rete della RAI il 6 novembre 2005 tutto questo è risultato chiarissimo e il presentatore di questa proposta di legge ritiene opportuno riportarne i punti fondamentali.
      «(...) Gli uffici metrici provinciali servono a controllare e tarare praticamente tutti gli strumenti di misura: bilance, metri, erogatori di benzina, per garantirci che pesi e misure siano esatti. Cioè che se compro un litro di benzina sia un litro, un chilo di mele un chilo e un metro, un metro. Si chiama "tutela della fede pubblica" ed è importante perché vuol dire che lo Stato deve garantirci che gli strumenti di misura funzionino e che paghiamo quello che leggiamo, né più né meno. Di uffici metrici ce n'è uno in ogni provincia (...). Il servizio di metrologia legale si occupa che il precetto normativo fondante della metrologia legale sia rispettato. Qual è il precetto normativo? È che ogni convenzione di quantità, cioè ogni determinazione di quantità deve avvenire con strumenti legali (...). Uno strumento è legale quando è stato sottoposto alle procedure cosiddette della verificazione prima e della verificazione periodica (...).
      Tuttavia gli uffici metrici sono da sempre sotto organico. Il più grande di tutti, quello di Milano, ha solo 12 ispettori e gli utenti metrici - bottegai, benzinai, orefici e quant'altro - sono migliaia. A Milano e provincia 33.394, a Torino 21.687, a Genova 17.495 e a Bologna 9.450. A Roma 31.133 e gli ispettori sono 7 (...) l'ultimo concorso per l'assunzione di ispettori è stato bandito nel 1986 e da quell'anno non sono più stati fatti concorsi in scala nazionale (...). Il Ministero delle attività produttive nemmeno sa quanti sono oggi gli ispettori in Italia, ma si valuta che siano attorno ai 500. In Germania sono 1.500 (...).
      Da cinque anni esiste un decreto che permette anche a laboratori privati di fare i controlli, ma lavorano solo per i privati che chiedono di controllare gli strumenti. Non fanno nessun lavoro di ispezione, perché le condizioni tariffarie attualmente in atto sono troppo basse (...).
      Quando non si riesce più a fare i controlli, al posto degli ispettori girano i pezzi di carta: tu bottegaio paghi, attacchi il bollo e sei a posto; oppure si fanno i decreti che li aboliscono. È successo nel 1997 con il metro (...). Eppure un metro, quando compri casa, e te ne fanno pagare uno in più, ti può costare anche molto caro (...).
      Un altro problema lo solleva l'Adusbef, l'associazione dei consumatori: in Italia gli autovelox non sono tarati e alcuni registrano velocità diverse da quelle contestate. Lo confermano varie sentenze annullando le contravvenzioni. Ma perché gli autovelox non vengono tarati? (...) Perché nessuna norma li ha mai considerati uno strumento metrico (...). Ma quando l'autovelox supera l'errore tollerato del 5 per cento, dà i numeri. Perché se vai a 60 all'ora su una strada con limite dei 50 può indicare quasi 70 all'ora puniti non con la multa di 35 euro ma con la multa di 143 euro e 2 punti in meno sulla patente. Se vai a 90 all'ora diventano 114: la multa diventa 357 euro e 10 punti in meno sulla patente (...). Gli autovelox sono omologati dal Ministero ma non verificati dagli uffici metrici; per motivi essenzialmente economici non esistono laboratori accreditati alla verifica periodica: sarebbe una taratura costosa. Chi voglia avere la taratura
 

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si deve rivolgere in Svizzera ma anche in Francia o in Germania (...).
      Il problema dei controlli è che quando sono pochi e solo su richiesta, si lascia ampia possibilità ai truffatori di farla franca. Una maxi inchiesta della Guardia di finanza del Lazio ha scoperto una truffa miliardaria: alcune ditte che fornivano gasolio per il riscaldamento a condomini, Ministeri, caserme e scuole taroccavano i misuratori e scaricavano di meno. Tutti d'accordo falsificavano le bolle di consegna e rivendevano poi in nero il gasolio accumulato. Milioni di litri (...) un'evasione ai fini fiscali di oltre 17 milioni e mezzo di euro, di oltre 3 milioni e mezzo di IVA dovuta (...). Se a un condominio fai pagare 1.000 litri e gliene scarichi 500 a fine anno ti compri la villa al mare (...).
      Ma le verifiche periodiche non sono previste nemmeno per i contatori della luce, per verificare i quali ci si deve rivolgere alla compagnia elettrica (...).
      Eppure il contatore è uno strumento di misura in base al quale si fissano tariffe, si fissa un canone, in questo caso deve essere soggetto a verifica, dovremmo essere certi che misura un kilowattora e non altra unità (...) tuttavia lo strumento che misura il nostro consumo di energia è controllato solo da chi incassa (...).
      Ai mercati generali di Milano arrivavano bollette altissime dieci volte più di quello che dovevano essere: a un certo punto qualcuno si è stufato di pagare. Sono stati fatti i ricorsi e il magistrato ha ordinato all'ufficio metrico di fare gli accertamenti. L'ufficio metrico ha trovato che i contatori erano illegali: 33 contatori al settore ittico e 42 al floricolo sono stati sequestrati (...).
      Anche per i contatori del gas manca l'esimente dall'obbligo della verifica periodica (...) eppure la verifica periodica non si fa (...) per i contatori d'acqua la sottoposizione ai controlli metrologici legali è iniziata con una normativa di tipo comunitario nel 1982 che non è stata interamente recepita in Italia e quindi la verificazione non è obbligatoria ma facoltativa (...).
      Anche per il telefono l'utente non ha alcun modo di controllare quello che consuma, perché non è considerato da nessuna norma strumento metrico (...)».
      Intervento di Milena Gabanelli in studio: «Riassumiamo: gli scatti del telefono li controlla l'operatore di turno, l'autovelox non è cosa da ufficio metrico e tantomeno il contatore della luce. Ma c'è una ragione: il testo unico dei pesi e delle misure è del 1890, il regolamento attuativo lo ha fatto il Re nel 1902, all'epoca c'era il gas, la bilancia, il metro, il litro, ma non c'era la luce, il tassametro, il telefono, l'autovelox e la legge non è mai stata modificata. Il Ministero delle attività produttive fa bene a temere che emerga il fatto che esista un mercato che non è controllato dallo Stato, perché è proprio così! In questo siamo soli in Europa, e per non vivere male ci dobbiamo fidare (...) sapendo che la fiducia è una tassa che si paga all'inefficienza del legislatore».
      Devolution, semplificazione, privatizzazione, sussidiarietà sono concetti importanti e anche innovativi. Il loro problema è l'applicazione. In tema di metrologia è opinione del proponente, confortata dalla dottrina giuridica, che essi non possano superare princìpi più generali, quali la tutela della fede pubblica, attraverso la riduzione di omologazioni e di verifiche o anche affidando sostanzialmente ai controllati il servizio di controllo, come avverrà nel corso di quest'anno con il passaggio dei controlli metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; rischiamo periodi transitori interminabili, con una drastica riduzione dell'attività di verifica, e costi per l'utenza lievitati esponenzialmente per un servizio pubblico che in origine, sarà bene ricordarlo, era del tutto gratuito.
      Peraltro è stupefacente, o è del tutto normale, a seconda dei punti di vista, rilevare che i contatori della luce o del telefono o dell'acqua esistono da oltre cinquanta anni, ma nessun Ministro competente ha pensato mai di sottoporli a una piena normativa metrica, cosa che invece fa qualunque magistrato quando
 

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l'utenza sporge denunzia sulla veridicità della misura.
      E ci domandiamo quale abito mentale avesse l'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che non si è peritato di introdurre norme di verifica periodica degli autovelox, pure sapendo che ogni multa comporta risorse, e quindi lavoro, e seccature, e quindi tempo; non certo lo spirito di servizio, che avrebbe dovuto animarlo, quanto un animo vessatorio e un po' borbonico, tipico di chi ritiene il popolo un energumeno da controllare e non il proprio datore di lavoro.
      Il testo che si propone muove i suoi passi da queste considerazioni, ma non intende stravolgere i percorsi di riforma che si stanno delineando. Pertanto si propone una modifica alla citata normativa del 1890, volta a considerare soggetti alla legge anche i contatori e i misuratori che l'evoluzione tecnologica ha introdotto nel nostro vivere quotidiano.
      Nemmeno stravolgente è la disposizione contenuta nell'articolo 2, laddove si prevede che le associazioni riconosciute dei consumatori possano utilizzare, per verifiche a campione o a segnalazione, i laboratori di verifica accreditati (previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 182 del 2000) o costituirne di propri. Si riconosce quindi ad esse un potere di accesso. La copertura delle spese è a carico del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori, costituito presso il Ministero delle attività produttive e alimentato, tra l'altro, dalle multe dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Se infatti il principio della sussidiarietà porta all'assegnazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della metrologia, per lo stesso principio deve ammettersi che ai consumatori spetta un potere di verifica, non potendo le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura atteggiarsi a tutori della fede pubblica (semmai sono tutori dei propri iscritti). In caso contrario la norma sarebbe sbilanciata, con la sin troppo facile previsione di abusi futuri.
      Si ripropone infine di conferire una delega al Governo, arricchita da diversi princìpi e criteri direttivi desunti da quanto esposto. Si ritengono infatti ineludibili la modernizzazione e la semplificazione delle norme vigenti in materia, che interessano settori economici dinamici e in continua evoluzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dai quali si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni).

      1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 71/316/CEE, sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta sono posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgono dei misuratori o dei contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

          a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CE;

          b) le modalità per l'identificazione dell'anno a decorrere dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

 

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          c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o sui contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

          d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori o dei contatori, mediante idonee metodologie avvalendosi, nel caso della verificazione, dei princìpi di garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CE;

          e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

      2. All'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le apparecchiature di rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla velocità sono sottoposte altresì a verifica semestrale».

Art. 2.
(Poteri delle associazioni riconosciute dei consumatori).

      1. All'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

 

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2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In materia di metrologia legale le associazioni di cui al comma 1 possono richiedere verificazioni di urgenza o a campione, eseguite dai laboratori accreditati previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, o costituire propri laboratori secondo le procedure previste dal medesimo regolamento. Alle associazioni è riconosciuto, altresì, un potere di accesso ai luoghi ove si trovano gli strumenti da verificare. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 140».

Art. 3.
(Delega al Governo in materia di metrologia legale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garanzia di tutela della fede pubblica, anche consentendo ai consumatori la possibilità di predisporre proprie verifiche aventi valore legale e riconoscendo agli stessi l'accesso alle informazioni sulle attività svolte in materia dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          b) riordino e adeguamento della normativa vigente in materia in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione del decreto legislativo

 

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31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          c) immediata sottoposizione a verifica tecnica e legale di qualsiasi nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavano prezzi, tariffe o sanzioni;

          d) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

          e) armonizzazione della disciplina con le disposizioni e con le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.


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