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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 742



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per l'incentivazione della raccolta differenziata, della disidratazione e del riciclo della frazione organica dei rifiuti solidi urbani

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dalle stime disponibili contenute nel «Rapporto Rifiuti 2005» redatto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e dall'Osservatorio nazionale rifiuti (ONR) si rileva che, nel 2004, in Italia sono state prodotte oltre 31 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (533 chili per ogni cittadino), con un tasso di crescita decisamente superiore a quello del nostro prodotto interno lordo (+3,7 per cento rispetto all'anno precedente) e con un costo di quasi cento euro a persona, per un totale di circa 6,4 miliardi di euro di oneri a carico della collettività. La normativa sui rifiuti, italiana ed europea, ha come principale obiettivo la diminuzione dello smaltimento diretto dei rifiuti in discarica mediante, da un lato, la diminuzione della loro produzione e, dall'altro, l'incremento della raccolta differenziata al fine del riciclo e del recupero dei rifiuti raccolti. Nonostante il fatto che il principio del riciclo sia stato introdotto in Italia da quasi dieci anni, solo il 22,7 per cento viene riciclato (almeno nominalmente) ed è stato mancato l'obiettivo del 25 per cento che era stato previsto per il 2001, in particolare al sud, dove la raccolta differenziata è all'8 per cento.
      Una delle principali difficoltà per l'utenza e per i servizi comunali a partecipare pienamente alla raccolta differenziata, che pure si sta lentamente espandendo, è costituita dalla frazione umida dei rifiuti domestici, destinata alla produzione di fertilizzante «biologico» dagli scarti organici o alimentari. Le reticenze riguardano in genere i cattivi odori e l'igiene in cucina, che impongono una cura quotidiana della spazzatura e, spesso, anche del relativo contenitore.
      Inoltre, il servizio di raccolta fatica a esaurire con tempestività l'accumulo di bidoni maleodoranti e francamente molto poco igienici lungo le strade, esposti sovente
 

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al di fuori degli orari previsti dagli appositi regolamenti comunali per l'insufficienza degli spazi condominiali. Tutto questo comporta, inevitabilmente, un sensibile incremento dei costi economici e ambientali sull'intera collettività, parimenti a un aumento di sporcizia per le strade e di traffico urbano per il loro trasporto.
      Una volta raccolto in modo separato, il materiale umido è poi trasportato a impianti di compostaggio. Alla fine del ciclo di compostaggio si ottiene un materiale che molto spesso ha valori qualitativi scadenti e può essere utilizzato solo come terra di copertura in discarica, al posto di terreni vergini, piuttosto che come ammendante in agricoltura, sua destinazione preposta, e ciò a causa dell'alto contenuto di plastiche, olii e metalli.
      Inoltre, gli impianti di raccolta, di stoccaggio e le discariche, per la natura stessa del materiale trattato e delle reazioni di fermentazione che vengono provocate per eliminare l'elevata presenza di sostanze organiche, devono essere realizzati in aree sufficientemente distanti dai centri abitati.
      Per le ragioni delineate, risultano evidenti le difficoltà di attuare o incrementare un sistema di raccolta e trattamento della frazione organica: in numerose aree urbane si è optato per effettuare una raccolta della frazione organica mirata alle utenze che producono quantitativi consistenti di rifiuti umidi e con una minore presenza di frazioni estranee, quali, ad esempio, i ristoranti, le mense, i mercati e gli ortomercati. In questo modo si riducono i costi di raccolta e si ha una maggiore garanzia di produrre uno scarto trasformabile in materiale idoneo all'utilizzo in agricoltura.
      Nelle zone più periferiche dei centri abitati, laddove la presenza di giardini risulta rilevante o, infine, nelle aree più prettamente agricole, la raccolta può essere effettuata con minore frequenza e quindi con una riduzione dei costi e con risultati decisamente migliori anche a livello di prodotto finale ottenuto.
      In altri Paesi europei queste problematiche sono state affrontate già da tempo; fra le soluzioni ve ne è una particolarmente interessante sia dal punto di vista ecologico sia da quello della sostenibilità ambientale, per gestire la frazione organica dei rifiuti urbani mediante la gestione ecologica degli scarti alimentari. Esso consiste in un sistema di disidratazione dei rifiuti del cibo, che attualmente garantisce la massima ottimizzazione del rapporto utilità-prezzo per utenze collettive (condomini, alberghi, ristoranti, ospedali eccetera); in tale modo si riduce fino all'80 per cento il volume della frazione umida, accrescendone, invece, la qualità.
      Come avviene in altri Paesi, un importante contributo nella crescita della raccolta differenziata della frazione umida può essere offerto dai disidratatori, apparecchi finalizzati a una riduzione drastica nel volume e nel peso dei rifiuti organici.
      I disidratatori di rifiuti alimentari sono costituiti: da un meccanismo semplice che sminuzza, senza utilizzo di lame, e perciò selettivamente, i rifiuti organici; da un apparato di separazione del rifiuto sminuzzato; dall'acqua di processo (normalmente una centrifuga); da un contenitore per lo stoccaggio della parte solida.
      L'acqua di risulta può essere proficuamente utilizzata nei depuratori con scarsa carica batterica per i processi di rimozione biologica dell'azoto e del fosforo.
      La parte solida (stoccata nel contenitore) è raccolta e avviata a impianti di compostaggio che non necessiteranno di processi di selezione, in quanto il rifiuto alimentare in ingresso si presenta omogeneo e privo di sostanze estranee essendo stato intercettato proprio al momento della sua produzione, cioè alla fonte. Il contenuto disidratato può essere avviato anche a impianti di digestione anaerobica con formazione di biogas e conseguente produzione di energia.
      L'introduzione di un sistema di raccolta siffatto recherebbe vantaggi a tutti i soggetti coinvolti.
      In primo luogo i comuni, che godrebbero di maggiore facilità nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, di recupero dei rifiuti e conseguentemente di minor utilizzo dello smaltimento
 

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in discarica, secondo i dettami delle normative nazionali ed europee; inoltre avrebbero la possibilità di introdurre l'implementazione della tariffa sui rifiuti, grazie a una possibile contabilizzazione del materiale organico disidratato. Avrebbero infine rifiuti più secchi, e quindi meno inquinanti, e meno odori nelle strade, con un impatto logistico positivo (meno autocarri in circolazione e meno cassonetti).
      Per l'utente i vantaggi sono evidenti: minori spazi necessari per lo stoccaggio del materiale raccolto in modo differenziato (la disidratazione infatti riduce dell'80 per cento il volume del materiale riducendo quindi da 5 a 1 i contenitori della raccolta); meno odori, più igiene e migliori condizioni di lavoro nelle cucine per la riduzione dell'attività fermentativa e quindi odorigena; meno rifiuti nelle pattumiere, meno fatica e meno tempo sprecato nel conferimento dei rifiuti (a livello domestico non sarà infatti necessario tenere delle apposite pattumiere in casa per la frazione organica che dovrebbero poi essere trasportate molto spesso ai contenitori di raccolta, siano essi contenitori condominiali o cassonetti stradali); modesti consumi e costi addizionali di acqua ed energia elettrica; facilità di installazione e di uso; limitata rumorosità e scarsa manutenzione; possibile riduzione della tariffa sui rifiuti (laddove applicato, tale tributo prevede, infatti, una diminuzione dell'importo qualora si certifichi l'effettivo avvio dei rifiuti a impianti di riciclo, quali, ad esempio, gli impianti di compostaggio). Inoltre, le minori frequenze di prelievo, dovute alla scarsa umidità e alla riduzione volumetrica, riducono anche i costi del servizio di igiene urbana a carico dei cittadini.
      Il gestore del servizio rifiuti, infine, ne trae diverse agevolazioni: quantitativi inferiori da trasportare grazie alla riduzione volumetrica; notevole riduzione del numero dei mezzi necessari; minore frequenza di raccolta; maggiore durata degli stoccaggi anche a temperature ambientali estive, grazie alla disidratazione; materiale omogeneo e pronto per il ciclo di compostaggio; riduzione dei costi di smaltimento (come noto, le tariffe di smaltimento in discarica sono assai superiori di quelle degli impianti di compostaggio); formazione di un prodotto finale utilizzabile come ammendante in agricoltura e non come «frazione organica stabilizzata urbana» da smaltire in discarica; costi di trasporto della frazione organica raccolta in modo separato notevolmente inferiori grazie alla minor frequenza e alla riduzione dei mezzi da acquistare.
      Anche i gestori del servizio idrico potrebbero ottenere vantaggi da queste apparecchiature in relazione all'utilizzo delle acque trattate e all'incremento della carica organica necessaria agli impianti di depurazione.
      In sintesi l'utilizzo di un più efficiente sistema di raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, unito a quello dei disidratatori, consente di:

          incentivare e consentire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

          ridurre lo smaltimento in discarica, secondo i dettami delle normative nazionali ed europee;

          facilitare lo stoccaggio del rifiuto umido;

          produrre uno scarto qualitativamente superiore e maggior valore per la filiera energetica;

          conseguire elevati risparmi nella gestione e raccolta dei rifiuti, nonché introiti derivanti dalla possibile contabilizzazione del materiale organico disidratato;

          affrontare le emergenze ambientali o risolvere problemi in ambito turistico o territoriale per la raccolta frequente dei rifiuti;

          consentire, infine, la riduzione della tariffa sui rifiuti.

      La presente proposta di legge all'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), che riprende le linee, peraltro peggiorandole

 

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gravemente in vari aspetti, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto «decreto Ronchi»). L'articolo 2 prevede una forma di attuazione progressiva, tramite lo strumento dell'accordo di programma tra Ministeri, enti territoriali e associazioni imprenditoriali interessate. L'articolo 2 prevede limiti e progressività dell'attuazione, che verrà avviata a partire dalle utenze con maggior produzione di residui alimentari (ristoranti, comunità, mense eccetera). Il progetto, infine, vincola per l'attuazione dell'accordo il 5 per cento delle risorse del Fondo unico da ripartire per gli investimenti ambientali, collocato nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      Merita infine segnalare che la scelta operata con la presente proposta di legge, di modificare parte delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 non implica in alcun modo un'accettazione, da parte del proponente, delle sue altre disposizioni. Resta infatti fermo l'auspicio della mia parte politica che si possa giungere alla totale abrogazione di tale decreto legislativo. Ove ciò dovesse accadere, ovviamente, le novelle sopra illustrate dovrebbero essere riferite alla citata legge n. 22 del 1997.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 181, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

      «b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti, ivi compresa la disidratazione e le tecniche capaci di migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti alimentari, e per ridurne costi e volumi di raccolta ai fini del loro riutilizzo anche attraverso compostaggio»;

          b) all'articolo 183, comma 1:

              1) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

          «o-bis) frazione organica dei rifiuti solidi urbani: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina, derivante da utenze selezionate mediante utilizzo, previa disidratazione, di specifici contenitori; da utenze domestiche mediante utilizzo, previa disidratazione, di analoghi contenitori o presso il domicilio dell'utenza interessata»;

              2) dopo la lettera t) è inserita la seguente:

          «t-bis) disidratazione: procedimento meccanico di riduzione del contenuto di acqua dei rifiuti di cui alle lettere o) e o-bis), preventivamente trattati con apparecchi frammentatori per abrasione centrifuga, comportante il miglioramento qualitativo dei rifiuti mediante selezione, ai fini del loro successivo riutilizzo».

 

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Art. 2.
(Accordo di programma per l'incentivazione della raccolta differenziata mediante disidratazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani).

      1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, mediante disidratazione, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), come definita ai sensi della lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenuto conto delle indicazioni dell'Istituto di ricerca sulle acque, provvede a stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma, di seguito definito «accordo», con le regioni, l'Associazione nazionale comuni italiani e le associazioni imprenditoriali interessate.
      2. L'accordo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua gli obiettivi, i tempi di attuazione, le tipologie di incentivazione e le previsioni di spesa. Gli interventi previsti dall'accordo accedono alle procedure semplificate previste dall'articolo 214 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono improntati a un criterio di progressiva attuazione a partire dalle utenze con maggiore produzione di FORSU.
      3. All'attuazione dell'accordo è destinato, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il 5 per cento delle risorse del Fondo unico da ripartire per gli investimenti ambientali di cui all'unità previsionale di base 1.2.3.6, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2006 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni 2007 e 2008.
      4. Le economie di spesa realizzate dagli enti locali in forza dell'applicazione dell'accordo sono destinate alla progressiva estensione a tutte le utenze delle previsioni del presente articolo.


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