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PDL 739

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 739



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per la protezione dei piccoli animali dai rischi connessi al traffico automobilistico

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Ogni anno in Italia vengono uccisi milioni di piccoli animali, selvatici e no, vittime incolpevoli del continuo e incessante aumento della realizzazione di infrastrutture viarie all'interno del nostro territorio, ivi comprese le aree protette.
      Molti di questi animali appartengono a specie in via di estinzione, mentre altri costituiscono un importante e insostituibile elemento dell'ecosistema, come i ricci e i rospi, i quali assolvono una funzione di grande rilievo per l'eliminazione degli animali nocivi all'agricoltura e potrebbero rappresentare la chiave di volta per l'impiego di sistemi di agricoltura biologica su larga scala.
      La presente proposta di legge intende fare il possibile per porre fine a questo inutile massacro e, con l'ausilio di modeste risorse economiche, intende perseguire la realizzazione - nelle zone ove vi sia una maggior presenza di questi piccoli animali - di opere che consentano loro di attraversare le strade senza rischiare di essere uccisi dalle automobili. Dette opere sono costituite da una rete di recinzione (la cui altezza non supererebbe comunque i 50 centimetri) parallela alla strada, in modo da ostacolare l'attraversamento della sede stradale, e da piccoli tunnel, che fungerebbero da veri e propri «passaggi pedonali»: interventi che altri Paesi europei hanno già realizzato con successo. La presenza degli animali dovrà essere segnalata anche da appositi cartelli che invitino gli automobilisti a ridurre le velocità e a prestare maggiore attenzione.
 

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      In particolare, si auspica che questo strumento legislativo venga valorizzato dagli enti di gestione dei parchi e delle zone protette, attraversati troppo spesso da arterie stradali che costituiscono un grande fattore di rischio per i piccoli animali.
      Le opere previste dalla presente proposta di legge sono ad impatto ambientale nullo e la loro manutenzione può avvenire (a costo zero) in contemporanea con la manutenzione delle sedi stradali di pertinenza.
      Lo stanziamento richiesto non costituirebbe un impegno di spesa eccessivamente gravoso per il bilancio dello Stato e verrebbe ampiamente ripagato impedendo un ulteriore depauperamento di un patrimonio faunistico già seriamente danneggiato dalla scarsa sensibilità ambientale finora dimostrata dalle compagini governative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui alla presente legge, provvedono a realizzare nelle immediate vicinanze delle sedi stradali, situate all'interno o in prossimità di zone di particolare pregio ambientale e faunistico, opere e interventi per la protezione di anfibi e piccoli mammiferi dai rischi connessi al traffico automobilistico.
      2. Alla realizzazione degli interventi concorrono, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ente nazionale per le strade-ANAS Spa, le province, le comunità montane, i comuni e i loro consorzi, gli enti di gestione dei parchi, delle oasi e delle riserve naturali.
      3. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 sono realizzati i seguenti interventi:

          a) costruzione di tunnel sotto il manto stradale per consentire il passaggio di piccoli animali;

          b) collocazione lungo le strade di reti metalliche, di altezza non superiore a 50 centimetri, per impedire ai piccoli animali di attraversare la sede stradale;

          c) installazione di segnaletica verticale e orizzontale per informare gli utenti stradali della presenza di piccoli animali.

Art. 2.

      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa annua di 1,5 milioni di euro. La ripartizione di tale somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è determinata annualmente con decreto del

 

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Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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