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PDL 2423

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2423



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, BONDI, ARACU, BAIAMONTE, BIANCOFIORE, BRUSCO, CARLUCCI, CERONI, COLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, FALLICA, FERRIGNO, FRANZOSO, GARDINI, LENNA, MAZZARACCHIO, MISTRELLO DESTRO, PALMIERI, PONZO, RICEVUTO, ROMAGNOLI, SANZA, STAGNO D'ALCONTRES, TONDO, VALDUCCI, VITALI

Modifiche al codice civile in materia di affidamento condiviso dei figli

Presentata il 21 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge sull'affidamento condiviso dei figli è recente, infatti fu approvata, dopo un difficile iter legislativo, alla fine della scorsa legislatura. Oggi si propongono alcune modifiche a tale legge (n. 54 del 2006) in ragione di alcune considerazioni che sono state già enunciate nel corso del dibattito nella scorsa legislatura, ma che non hanno trovato riscontro effettivo nella legge n. 54 del 2006 e che consentiranno una disciplina applicativa meno complicata e più aderente alla realtà.
      La presente proposta di legge ha come obiettivo fondamentale quello di salvaguardare l'interesse del minore a conservare un rapporto affettivo equilibrato con entrambi i genitori anche se questi hanno scelto la via della separazione. La tutela del figlio, infatti, deve restare al centro di qualsiasi rapporto coniugale che si interrompe. Oggi sono molte le unioni che si interrompono per varie cause, quindi è necessario intervenire con adeguate norme affinché i figli continuino ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori
 

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e che i medesimi genitori possano, con la loro affettività, rendere meno drammatica e meno penosa la vita dei loro figli. Il bene supremo delle garanzie per i figli è riconosciuto dalla nostra Costituzione, all'articolo 30, ove, al primo comma, si recita testualmente che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (...)». Quindi, questo diritto-dovere dei genitori deve essere affermato anche quando siamo in presenza di una separazione perché il figlio possa continuare a mantenere il proprio tenore di vita e una vita affettiva soddisfacente a garanzia del suo stato fisico e psichico.
      Molto forti, infatti, possono essere i traumi che il figlio di separati o di divorziati può avere anche nei rapporti di tutti i giorni e nel confronto con i propri coetanei. Ciò può, nell'immediato, compromettere il suo rendimento a scuola o provocare delle alterazioni psicologiche che poi possono ripercuotersi sulla sua vita di relazione. È indubbio, quindi, che ci vuole la massima accortezza quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo ed il legislatore è chiamato a prevedere norme che possano tutelare e garantire i figli dei separati o dei divorziati nella convinzione che siano essenziali la loro tutela e il loro inserimento, una volta raggiunta la maggiore età, nella vita civile e sociale del Paese. Con la presente proposta di legge si vuole intervenire affinché il legame genitori-figli non si interrompa anche dopo la separazione o il divorzio e il vincolo di affettività continui anche in presenza di uno scioglimento dell'unione familiare. Il figlio, infatti, continua a vedere entrambi i genitori, il suo distacco dalla famiglia è meno traumatico, la sua vita di relazione è meno turbata e il suo status sociale non subisce variazioni significative.
      L'affidamento condiviso ex lege costituisce, quindi, una condizione essenziale per il nostro ordinamento ai fini della tutela dei figli di genitori separati o divorziati.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si attua quello che è stato un punto controverso della legge n. 54 del 2006, ovvero la scelta del legislatore di disporre che l'affidamento condiviso per i genitori sia l'elemento prioritario e caratterizzante di tutta la legislazione dettata dagli articoli 155 e seguenti del codice civile. Una scelta, quest'ultima, di grande importanza, che porta il giudice a scegliere prioritariamente la strada dell'affido condiviso per il bene del minore e della sua vita di relazione.
      L'articolo 2 prevede che il giudice, tenuto conto dell'interesse del minore, possa concedere, in via nettamente subordinata, l'affidamento a un solo genitore.
      L'articolo 3 prevede che l'assegnazione della casa familiare possa essere riconsiderata, a domanda, e non invece obbligatoriamente come previsto dalla legislazione vigente, nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio. Si tratta di una disposizione equa fatta nell'interesse del figlio minore che può subire, se lascia la casa dove ha abitato, dei danni emotivi e psicologici.
      L'articolo 4 prevede la corresponsione dell'assegno periodico al figlio anche se maggiorenne ma non indipendente economicamente.
      L'articolo 5 stabilisce che il giudice deve sentire i figli, anche minori, tenendo conto della loro opinione nell'adozione del provvedimento sull'affidamento condiviso.
      L'articolo 6 prevede che il giudice, quando si verifichino casi di particolare gravità e tali da poter pregiudicare il minore, possa nominare un tutore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 155 del codice civile, le parole da: «Valuta prioritariamente» fino a: «i figli sono affidati» sono sostituite dalle seguenti: «Dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis».
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

      «Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori».

      3. Al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 155 del codice civile, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis».

      4. Il quarto comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Le modalità del mantenimento sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

          1) delle attuali esigenze del figlio;

          2) delle risorse economiche complessive dei genitori;

          3) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

      Ai fini di cui al quinto comma, quale contributo diretto il giudice valuta anche

 

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la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
      Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità previsto dal quinto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 155-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che l'affidamento a quel genitore sia contrario all'interesse del minore».

      2. All'articolo 155-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli nei loro confronti».

      3. La rubrica dell'articolo 155-bis del codice civile è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».

Art. 3.

      1. Al primo comma dell'articolo 155-quater del codice civile, le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegnazione della casa familiare viene riconsiderata, a domanda, nel caso in cui».

 

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Art. 4.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile è inserito il seguente:

      «Il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, a cui è attribuito l'assegno periodico, contribuisce alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno periodico si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore. Nel caso in cui i figli siano maggiorenni al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora indipendenti economicamente, può essere richiesta l'applicazione del quinto comma dell'articolo 155 da uno dei genitori o dei figli».

Art. 5.

      1. Al primo comma dell'articolo 155-sexies del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario».

Art. 6.

      1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi, qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto agli articoli da 155 a 155-sexies. Il giudice, nell'interesse del figlio, può anche escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà, provvedendo alla nomina di un tutore».


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