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PDL 2425

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2425



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, BONDI, BAIAMONTE, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BRUSCO, CARLUCCI, CERONI, COLUCCI, DI CAGNO ABBRESCIA, DI VIRGILIO, FALLICA, FRANZOSO, GARDINI, LENNA, MAZZARACCHIO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MONDELLO, PALMIERI, PONZO, RICEVUTO, ROMAGNOLI, SANZA, STAGNO D'ALCONTRES, VITALI

Disposizioni per la tutela del diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo

Presentata il 21 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La costituzione stabilisce all'articolo 34 che tutti i cittadini hanno diritto all'istruzione e che a tutti deve essere data la possibilità di raggiungere i più alti livelli di formazione culturale e professionale. A tale fine, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è garantito l'intervento pubblico a sostegno delle spese che si devono sostenere per il raggiungimento degli obiettivi costituzionali.
      La presente proposta di legge vuole estendere concretamente tale diritto a tutti quei bambini, denominati «figli dei lavoratori viaggianti» che, per motivi di lavoro delle proprie famiglie, vivono una realtà fatta di spostamenti continui, senza una residenza stabile, con una chiara difficoltà ad inserirsi nel tessuto socio-culturale delle città in cui si trovano, incrementando tra l'altro il grave fenomeno della dispersione scolastica.
      Si tratta di bambini in età prescolare e scolare che, conseguentemente, hanno notevoli difficoltà a frequentare con continuità e assiduità la scuola.
      Tra questi vi sono i figli delle famiglie di lavoratori marittimi, circensi, girovaghi o stagionali. Acrobati, saltimbanchi, comici,
 

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giocolieri, giostrai ma, soprattutto, bambini. Bambini che, come tutti gli altri, hanno diritto a crescere, a frequentare la scuola, a ricevere un'istruzione.
      È necessaria un'opera di sensibilizzazione: in tale senso si è attivata la regione Toscana che, insieme alla fondazione «Migrantes» e alla direzione scolastica regionale del Ministero della pubblica istruzione, ha stipulato un protocollo d'intesa per la promozione e la realizzazione di attività integrate per la formazione e l'istruzione dei bambini dello spettacolo viaggiante e del circo nel territorio regionale.
      Ma anche le istituzioni europee hanno da lungo tempo a cuore il livello di scolarizzazione e di istruzione di questi bambini.
      Unione europea, infatti, non significa soltanto integrazione economica, ma anche costruzione di un'identità e di una coscienza comuni dei cittadini, che realizzano gli obiettivi dell'integrazione culturale e sociale, della tolleranza reciproca e del pluralismo.
      La costruzione della nuova cittadinanza europea, quindi, deve basarsi anche su una cultura dei valori, del rispetto dei diritti umani e, pertanto, attribuire alla scuola un ruolo fondamentale in cui si formano le identità e la coscienza collettiva dei giovani. È molto importante non limitare l'educazione al solo ambito scolastico, ma curarla in modo permanente negli adulti, coltivando nell'intero arco della vita delle persone una coscienza civica e democratica completa.
      Educazione, formazione e dialogo sono gli strumenti che possono garantire la giusta direzione al processo di integrazione europea e la concreta realizzazione di una cittadinanza comune.
      Punto di partenza è stata la risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'educazione dell'Unione europea 89/C 153/02 del 22 maggio 1989, con cui gli Stati membri si sono impegnati a promuovere una serie di iniziative volte a favorire la partecipazione al sistema scolastico delle comunità di girovaghi incrementandone la frequenza.
      La risoluzione fornisce alcune indicazioni: definizione di idonei percorsi formativi e predisposizione di strumenti didattici; incentivi a forme di coordinamento tra scuole e di collaborazione tra istituzioni scolastiche e amministrazioni locali; supporto a modalità che facilitino i rapporti scuola-famiglia; sostegno alle famiglie; assistenza agli insegnanti, agli allievi e ai genitori; valorizzazione della cultura girovaga.
      Nel 1996 la Commissione europea ha pubblicato, inoltre, una relazione sul tema della «Scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi», che descriveva la situazione del momento, le basi per l'azione comunitaria e il lavoro già realizzato dalla Comunità e dagli Stati membri.
      Sempre in ambito europeo riveste un ruolo importante il programma «Comenius», il progetto comunitario che promuove la cooperazione tra Paesi nel campo dell'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, dei figli di zingari e di girovaghi nonché dei figli di genitori che esercitano una professione itinerante.
      Da ultimo la Commissione europea ha pubblicato una gara d'appalto per la prestazione di servizi nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»: istruzione scolastica dei figli dei lavoratori viaggianti nell'Unione europea, volta alla formulazione e alla realizzazione di proposte di azione in tale campo.
      La presente proposta di legge mira ad adottare, anche in Italia, logiche innovative, valorizzando le risorse esistenti - i migranti - per favorirne l'inclusione nella società italiana e porli in condizione di contribuire alla ricchezza non solo economica ma anche culturale del Paese.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità della presente proposta di legge, ovvero gli interventi volti ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica relativamente ai bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.
      L'articolo 2 reca norme per la tutela del diritto allo studio dei bambini delle
 

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famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, attribuendo alle amministrazioni regionali e agli uffici scolastici regionali il compito di realizzare interventi diretti a combattere il fenomeno della dispersione scolastica e di favorire un'integrazione concreta degli alunni nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti.
      L'articolo 3 prevede attività di formazione e di sensibilizzazione del personale docente, riguardante il fenomeno della dispersione scolastica dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.
      L'articolo 4 introduce specifici profili professionali destinati a svolgere funzioni di mediazione nei confronti delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.
      L'articolo 5 prevede l'insegnamento a distanza, in via sperimentale, per gli alunni facenti parte di famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.
      L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi contro la dispersione scolastica).

      1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli interventi contro la dispersione scolastica dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.

Art. 2.
(Diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo).

      1. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, le amministrazioni regionali e gli uffici scolastici regionali, in conformità con quanto disposto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, definiscono interventi diretti a:

          a) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

          b) favorire un'integrazione concreta degli alunni nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti.

Art. 3.
(Attività di formazione e di sensibilizzazione).

      1. Le direzioni scolastiche regionali prevedono un'attività di formazione e di sensibilizzazione del personale docente sulla lotta alla dispersione scolastica dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e

 

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del circo, e promuovono azioni finalizate a sviluppare adeguate forme di collaborazione tra le famiglie e la scuola.

Art. 4.
(Definizione delle figure professionali di mediazione).

      1. Nell'ambito dei profili professionali delle figure professionali sociali definiti ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono individuati specifici profili professionali destinati a svolgere funzioni di mediazione nei confronti delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo.

Art. 5.
(Insegnamento a distanza).

      1. L'insegnamento rivolto agli alunni facenti parte di famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo può essere svolto a distanza, in via sperimentale, tenuto conto delle particolari esigenze derivanti dal nomadismo.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per il 2007 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio biennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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